Automobilista si oppone a verbale: occorre prestare attenzione al tipo di attività delegata a Poste Italiane

Se, vengono delegate alle Poste Italiane, attività non meramente esecutive e prodromiche all’operazione di notificazione, occorre un’ulteriore funzione di personalizzazione” della modulistica in base alla varietà della tipologia di reati affinché la notifica di sanzioni amministrative ai sensi del codice della strada sia validamente effettuata.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 26431 del 26 novembre 2013. Il fatto. Un automobilista propone opposizione avverso il verbale di accertamento elevato a suo carico, il quale viene, conseguentemente, annullato. Il Comune resistente propone appello sulla base della ritenuta illegittimità del procedimento notificatorio il Tribunale di Ivrea, però. lo respinge, ritenendo infondate le relative doglianze. Il Comune ricorre per cassazione. Per la validità della notificazione è decisiva la personalizzazione” della modulistica ad opera delle Poste. Il Comune resistente denuncia il fatto che la notificazione sia stata ritenuta, erroneamente, inesistente sul presupposto che l’attività notificatoria del verbale era stata delegata alle Poste. La Corte sottolinea che, nella fattispecie, alla società in questione non erano state delegate solo le attività di stampa, imbustamento e consegna del verbale ma le era stata conferita anche l’ulteriore funzione relativa alla personalizzazione” della modulistica in base alla varietà della tipologia di reati., ivi compresa – in via eventuale – la connessa attribuzione della inclusione della modulistica addizionale per la richiesta delle generalità del conducente con riguardo alle infrazioni che prevedevano l’applicabilità della decurtazione dei punti della patente di guida . Proprio per questo motivo, il giudice di appello ha esattamente ritenuto che le predette attività non potessero incasellarsi nell'ambito di quelle meramente esecutive e prodromiche all'esecuzione dell'operazione di notificazione delegata alla società Poste italiane, donde l'attività di accertamento - cosi come complessivamente formatasi e sviluppatasi con il concerto sia dell'organo propriamente accertatore che di un soggetto privato non legittimato allo svolgimento di tale compito - non poteva qualificarsi come validamente espletata e, quindi, come legittima ed efficace ai sensi di legge . In tal caso, infatti, l'organo accertatore ha l'obbligo di compilare il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto acquisiti, specificando i motivi per i quali non sia stato possibile procedere alla contestazione immediata, in tal senso attribuendo a tale ufficio la legittimazione esclusiva a procedere a questa attività comportante l'esplicazione di una pubblica funzione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 24 ottobre – 26 novembre 2013, n. 26431 Presidente Triola – Relatore Carrato Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 22 dicembre 2007 presso la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di pace di Rivarolo, il sig. P.C. proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. XXXXXXX elevato a suo carico dalla Polizia municipale del Comune di Favria in data 15 novembre 2007, in ordine alla violazione dell'art. 146, comma 3, del c.d.s. 1992. Nella costituzione del resistente Comune, l'adito Giudice di pace, con sentenza n. 101 del 2008, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava l'impugnato verbale di accertamento. Interposto rituale appello da parte del suddetto Comune sulla base di due motivi attinenti alla ritenuta illegittimità del procedimento notificatorio dell'indicato verbale, il Tribunale di Ivrea, nella resistenza dell'appellato che formulava, a sua volta, appello incidentale condizionato , con sentenza n. 618 del 2010, rigettava il gravame principale ravvisando la carenza di interesse del P. alla pronuncia sull'appello incidentale e condannava l'anzidetto Comune alla rifusione delle spese del grado. A sostegno dell'adottata decisione, il tribunale piemontese respingeva, innanzitutto, la doglianza relativa all'assunta inapplicabilità alla fattispecie del disposto di cui all'art. 106 d.P.R. n. 1229 del 1959 e, di seguito, anche la seconda censura riguardante la ritenuta nullità della notificazione del verbale impugnato sul presupposto della sua irrituale delegazione a terzi. Avverso la suddetta sentenza di appello notificata il 18 gennaio 2011 proponeva ricorso per cassazione notificato il 18 marzo 2011 e depositato il 6 aprile successivo il Comune di Favria, articolato in due motivi. L'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede. A seguito di fissazione di adunanza camerale, il designato collegio, con ordinanza interlocutoria depositata il 17 maggio 2013, deliberava di rimettere la trattazione del ricorso in pubblica udienza, che veniva fissata per il 24 ottobre dello stesso anno. Il difensore del Comune ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 378 c.p.c Motivi della decisione 1. Con il primo motivo l'ente ricorrente ha dedotto - in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 201, comma 3, c.d.s. e del d.P.R. n. 1229 del 1959, nonché il vizio di omessa, insufficiente, illogica o contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio attinente alla ravvisata infondatezza della censura dedotta in appello in ordine alla pretesa inesistenza della notificazione dell'impugnato verbale di accertamento. 2. Con il secondo motivo il Comune di Favria ha denunciato - avuto riguardo al citato art. 360 n. 3 c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, della legge n. 890 del 1982, nonché - con riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c. - il vizio di omessa, insufficiente, illogica o contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio riguardante la ritenuta inesistenza della stessa notificazione sul presupposto che, nella fattispecie, era stata delegata l'attività notificatoria del suddetto verbale alla s.p.a. Poste italiane da ritenersi, invece, non delegabile . 3. Rileva il collegio che, sul piano logico-giuridico, si prospetta come preliminare l'esame della seconda censura che attiene alla confutazione della sentenza impugnata nella sua parte principale riguardante l'asserita illegittimità dell'attività di notificazione del verbale di accertamento, risultando la dedotta doglianza basata sul'assunto che, nella fattispecie, l'agente accertatore dipendente dallo stesso Comune di Favria si era limitato, a seguito della spedizione in forma telematica del verbale di accertamento dell'infrazione, a delegare alla s.p.a. Poste italiane - quale unico soggetto autorizzato dalla legge n. 890 del 1982 e dall'art. 4 del d. lgs. n. 261 del 1999 - soltanto l'attività di consegna al destinatario, ovvero - in generale - a fornire il servizio di raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di invii di corrispondenza interna e trasfrontaliera per l'effettuazione delle notificazioni dei verbali di accertamento delle violazioni amministrative previste dal c.d.s. 1992. Ciò posto, osserva il collegio che, ove l'attività in concreto delegata fosse risultata effettivamente corrispondente a quella prospettata dal Comune ricorrente, la stessa - riconducendosi all'espletamento di adempimenti di carattere meramente materiale - sarebbe stata qualificabile come legittima alla stregua anche di quanto rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento ad analoghe attività pure ritenute delegabili a soggetti privati, quali quelle consistenti negli adempimenti di natura intermedia dell'imbustamento e della consegna al servizio postale cfr., ad es., Cass. n. 7177 del 2012 con riferimento, inoltre, alla legittimità della delega alle Poste italiane - e non ad altre agenzie private di recapito - della sola attività propria di mera notificazione materiale a mezzo del servizio postale cfr. Cass. n. 20440 del 2006 . Senonché, nella fattispecie, per quanto univocamente accertato in fatto dal Tribunale di Ivrea sulla base di una motivazione logica ed adeguata, è emerso - per come desumibile anche dall'oggetto della convenzione stipulata tra lo stesso Comune di Favria e la s.p.a. Poste italiane - che a quest'ultima società privata non erano state delegate solo le attività di stampa, imbustamento e consegna del verbale inviato in forma digitale, ma le era stata conferita anche l'ulteriore funzione relativa alla c.d. personalizzazione della modulistica in base alla varietà della tipologia dei verbali con la correlata indicazione della genericità o meno della contestazione ad opera dei ritenuti trasgressori e al richiamo del riferimento dei verbali alle norme del c.d.s. 1992 ritenute, in sede di accertamento, come effettivamente violate , ivi compresa - in via eventuale - la connessa attribuzione della inclusione della modulistica addizionale per la richiesta delle generalità del conducente con riguardo alla infrazioni che prevedevano l'applicabilità della decurtazione dei punti della patente di guida, adempimenti che, in concreto, implicavano la formulazione o quanto meno la compartecipazione alla formulazione del verbale di contestazione sulla scorta delle risultanze del verbale di accertamento rimesso in formato digitale alle Poste italiane dall'ufficio cui apparteneva l'organo accertatore. Alla stregua di tale inequivoco accertamento, il giudice di appello ha esattamente ritenuto che le predette attività non potessero incasellarsi nell'ambito di quelle meramente esecutive e prodromiche all'esecuzione dell'operazione di notificazione delegata alla società Poste italiane, donde l'attività di accertamento - così come complessivamente formatasi e sviluppatasi con il concerto sia dell'organo propriamente accertatore che di un soggetto privato non legittimato allo svolgimento di tale compito - non poteva qualificarsi come validamente espletata e, quindi, come legittima ed efficace ai sensi di legge, avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 200 c.d.s. 1992 e 385 del relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. È, a tal proposito, appena il caso di rilevare che quest'ultima disposizione normativa, per il caso di effettuazione della contestazione non immediata, conferisce all'organo accertatore l'obbligo di compilare il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto acquisiti, specificando i motivi per i quali non sia stato possibile procedere alla contestazione immediata, in tal senso attribuendo a tale ufficio la legittimazione esclusiva a procedere a questa attività comportante l'esplicazione di una pubblica funzione. Per i rappresentati motivi la seconda pregiudiziale censura dedotta dal Comune ricorrente deve essere respinta. Da questa conclusione consegue l'assorbimento per carenza di interesse dell'esame del primo motivo con il quale lo stesso ente ricorrente ha denunciato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui sarebbe stata ritenuta la nullità della notificazione del verbale di accertamento per incompetenza territoriale dell'ufficio postale compulsato per l'espletamento di tale adempimento siccome non ubicato nell'ambito della circoscrizione ove aveva sede l'ufficio al quale era addetto l'agente accertatore . Infatti, al di là della circostanza che tale ulteriore ragione di contestazione ineriva una possibile forma di nullità secondaria e non decisiva ai fini della risoluzione della controversia peraltro sanata dalla tempestiva proposizione dell'opposizione da parte del trasgressore , essa deve considerarsi, in ogni caso, superata dalla ritenuta ed assorbente illegittimità dell'espletamento dell'attività di accertamento e contestazione a monte siccome non riconducibile in modo esclusivo, nella sua complessità, all'organo accertatore . Peraltro, deve evidenziarsi che il giudice di appello non si è proprio pronunciato specificamente su tale motivo di gravame proprio per effetto della ravvisata nullità in radice del verbale di accertamento per le ragioni richiamate in sede di esame della seconda censura , dalla quale derivava la superfluità della valutazione dell'ulteriore doglianza prospettata in sede di gravame, attinente ad un aspetto quello della notificazione successivo e dipendente da quello concernente la sussistenza della legittimità o meno del presupposto verbale di contestazione che, perciò, avrebbe potuto essere vagliato solo ove non fosse stata ritenuta la nullità in radice della attività di accertamento e di redazione del verbale di contestazione . 4. In definitiva, per le spiegate ragioni, il ricorso deve essere integralmente respinto, senza che occorra provvedere sulle spese della presente fase di legittimità, poiché l'intimato non ha svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.