C’è il dolo intenzionale se manca il pubblico interesse al rilascio della licenza

In tema di reato di abuso d’ufficio articolo 323 c.p. , si riscontra il dolo intenzionale nella condotta del dipendente comunale che rilasci la licenza immotivatamente, mancando il requisito dell’autorizzazione sanitaria, ovvero mancando un pubblico interesse nell’emissione dell’atto.

E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 45515, depositata il 4 novembre 2014. Il caso. Il Gup dichiarava non luogo a procedere, per insussistenza del fatto, nei confronti di uno degli imputati in relazione al reato di cui all’articolo 483 c.p. falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico , contestato in quanto amministratore di una società, avendo presentato una domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nella quale attestava falsamente che detta attività sarebbe stata svolta nel rispetto della normativa vigente. Dichiarava, inoltre, non luogo a procedere, per non costituire il fatto reato, nei confronti dello stesso amministratore per il reato di cui all’articolo 323 c.p. abuso d’ufficio , avendo l’uomo ricevuto la licenza da parte del responsabile del settore attività produttive del Comune, in assenza di autorizzazione sanitaria. La dichiarazione dell’amministratore attestava la verità? Il Procuratore della Repubblica ricorreva, allora, in Cassazione. In riferimento al proscioglimento dell’amministratore per il reato di cui all’articolo 483 c.p., con un primo motivo veniva dedotta la violazione di legge nella ritenuta inidoneità della contestata dichiarazione ad integrare attestazione di fatti dei quali l’atto era destinato a provare la verità, in quanto mero impegno a svolgere nel rispetto della vigente un’attività futura. Il procuratore osserva che, viceversa, la dichiarazione, benché riferita ad una attività futura ancora priva di autorizzazione, aveva ad oggetto una precondizione di detta autorizzazione costituita dal possesso di requisiti che già a quel momento si assumevano come esistenti. Il motivo è fondato. Difatti, come spiegato dalla Suprema Corte, sulla configurabilità del reato di cui all’articolo 483 c.p., l’impugnata sentenza argomenta unicamente in base ad una particolare interpretazione dei criteri di riconducibilità della dichiarazione contestata alla figura della falsa attestazione di fatti dei quali la stessa sia destinata a provare la verità. In particolare l’interpretazione si fondava sulla lettura dell’atto, quale mero impegno ad esercitare in futuro l’attività nelle condizioni descritte. Quindi, tale argomentazione del giudice di merito integra un’inammissibile anticipazione di una valutazione riservata alla fase dibattimentale. Il dolo intenzionale era stato provato? Il procuratore con un secondo motivo di ricorso, in riferimento al proscioglimento dell’amministratore in riferimento al reato di cui all’articolo 323 c.p., deduceva violazione di legge nella ritenuta carenza di prova sul dolo intenzionale. Anche questo motivo è fondato. Infatti, la Cassazione chiarisce che la sussistenza dell’elemento del dolo intenzionale di vantaggio patrimoniale del privato, nel rilascio della licenza per l’attività di somministrazione di alimenti, era stata esclusa dal giudice in base all’avvio della relativa pratica da parte dell’amministratore e per la mancanza di indagini sui rapporti fra questi e il dipendente comunale, che rilasciava la predetta licenza. D’altra parte, è pacifico, in sede di legittimità, che «il reato di abuso d’ufficio non richiede la prova di un accordo collusivo fra il pubblico ufficiale ed il privato» Cass., numero 38133/2011 . Nel caso di specie era presente il dolo intenzionale, dal momento che il rilascio della licenza era del tutto immotivato, mancando il requisito dell’autorizzazione sanitaria, sicché non era riscontrabile nessun pubblico interesse nell’emissione dell’atto. Tale condizione rendeva ravvisabile l’elemento psicologico Cass., numero 18895/2011 . Sulla base di tali argomenti, la Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 12 giugno – 4 novembre 2014, numero 45515 Presidente Oldi – Relatore Zaza Ritenuto in fatto Con la sentenza impugnata, il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava non luogo a procedere nei confronti, fra gli altri, di T.P. in ordine al reato di cui all'articolo 483 cod. penumero , contestato come commesso il 19/03/2009 quale amministratore della Beautiful Coffee s.r.l. presentando al Comune di Orta di Atella una domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nella quale attestava falsamente che detta attività sarebbe stata svolta nel rispetto della normativa vigente con riguardo alla prevenzione di incendi, al controllo dei locali ed alle condizioni igienico-sanitarie degli stessi capo A , per insussistenza del fatto del P. e di S.R., responsabile del settore attività produttive del Comune di Orta di Atella, in ordine al reato di cui all'articolo 323 cod. penumero , contestato come commesso il 04/05/2009 rilasciando il R. in favore del P. la licenza di cui al punto precedente in assenza di autorizzazione sanitaria capo B , per non costituire il fatto reato e di G.A. e A.R., addetti al Dipartimento di Prevenzione della ASL di Aversa, in ordine al reato di cui all'articolo 479 cod. penumero , contestato come commesso il 22/04/2010 attestando falsamente, in un verbale di verifica, che i locali dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande della Beautiful Coffee erano ampi, areati, luminosi e dotati di idonei impianti ed attrezzature, laddove non vi era certificato di agibilità e vari frigoriferi con alimenti conservati erano collocati all'esterno capo D , per insussistenza del fatto. Il Procuratore della Repubblica ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati. 1. Sul proscioglimento del P. dall'imputazione di cui all'articolo 483 cod. penumero , il ricorrente deduce violazione di legge nella ritenuta inidoneità della contestata dichiarazione ad integrare attestazione di fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità, in quanto mero impegno a svolgere nel rispetti' della normativa vigente un'attività futura osservando che viceversa la dichiarazione, pur espressa al futuro con riguardo ad un'attività non ancora iniziata proprio in quanto ancora priva di autorizzazione, aveva ad oggetto una precondizione di detta autorizzazione costituita dal possesso di requisiti che già a quel momento si assumevano come esistenti. 2. Sul proscioglimento del P. e del R. dall'imputazione di cui all'articolo 323 cod. penumero , il ricorrente deduce violazione di legge nella ritenuta carenza di prova sul dolo intenzionale, richiesto dalla norma incriminatrice, per la mera ricorrenza di un'illegittimità non macroscopica, in quanto riguardante l'attuale mancanza di un'autorizzazione sanitaria per il conseguimento della quale il P. aveva avviato la relativa pratica, e in assenza di indagini sui rapporti fra gli imputati osservando che l'intenzionalità prevista dalla norma non richiede la volontà di favorire il privato, ma è integrata unicamente dall'intento di procurare il vantaggio patrimoniale, nella specie desumibile dalla specifica competenza professionale del R. e dalla mancanza nel provvedimento di alcuna motivazione sul rilascio della licenza ad un soggetto che non disponeva dell'autorizzazione sanitaria. 3. Sul proscioglimento dello I. e del R. dall'imputazione di cui all'articolo 479 cod. penumero , il ricorrente deduce illogicità della motivazione con la quale si riteneva mancante la prova che l'irregolare collocazione delle attrezzature, riscontrata dalla polizia giudiziaria nell'agosto del 2010, fosse in atto già quattro mesi prima all'epoca dell'ispezione effettuata dagli imputati, rispetto alle circostanze per le quali nel verbale ispettivo la posizione dei frigoriferi non era precisata ed attrezzature di tale peso ed ingombro vengono solitamente collocate in una posizione iniziale ove permangono. Lamenta sul punto la mancata assunzione, da parte del Giudice dell'udienza preliminare, degli accertamenti che aveva il potere di disporre. Deduce infine mancanza di motivazione sull'ulteriore addebito relativo al contrasto dei contenuti del verbale ispettivo con la mancanza del certificato di agibilità dei locali. Considerato in diritto 1. Il motivo proposto sul proscioglimento del P. dall'imputazione di cui all'articolo 483 cod. penumero è fondato. E' opportuno rammentare, ai fini della discussione di questo e dei punti che saranno di seguito trattati, come il controllo in sede di legittimità sulla sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare abbia ad oggetto la riconoscibilità del criterio prognostico adottato dal giudice per escludere che l'accusa sia sostenibile in giudizio Sez. 5, numero 15364 del 18/03/2010, Caradonna, Rv. 246874 Sez. 6, numero 35668 del 28/03/2013, Abbamonte, Rv. 256605 Sez. 2, numero 5669 del 28/01/2014, Schiaffino, Rv. 258211 . Orbene, sulla configurabilità del reato di cui all'articolo 483 cod. penumero nella dichiarazione di svolgimento di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande in conformità alle norme sulla prevenzione di incendi e le condizioni igienico-sanitarie, presentata disponendo di locali non aventi tali caratteristiche, la sentenza impugnata era argomentata unicamente in base ad una particolare interpretazione dei criteri di riconducibilità della dichiarazione contestata alla figura della falsa attestazione di fatti dei quali la stessa sia destinata a provare la verità interpretazione fondata sulla lettura dell'atto quale mero impegno ad esercitare in futuro l'attività nelle condizioni descritte. Tanto integra un'inammissibile anticipazione di una valutazione riservata alla fase dibattimentale, nel momento in cui, aderendosi ad un'opinabile ricostruzione della fattispecie concreta, non veniva considerata la prospettazione alternativa, riproposta dal ricorrente, per la quale la qualificazione della dichiarazione sulla regolarità del luogo di svolgimento dell'attività non può prescindere dall'esame delle condizioni dei locali nell'attuale disponibilità del dichiarante considerazione in assenza della quale non si individuano le ragioni per le quali l'ipotesi d'accusa, vertente su tale prospettazione, non sarebbe sostenibile in giudizio, tenuto conto che l'attività, per la quale veniva chiesta l'autorizzazione, sarebbe stata esercitata, in mancanza di diverse indicazioni, in quegli stessi locali. 2. Anche il motivo proposto sul proscioglimento del P. e del R. dall'imputazione di cui all'articolo 323 cod. penumero è fondato. La sussistenza dell'elemento, indubbiamente essenziale, del dolo intenzionale di vantaggio patrimoniale del privato, nel rilascio della licenza per l'attività di cui al punto precedente in favore del P. nonostante lo stesso fosse privo di autorizzazione sanitaria, veniva esclusa dal Giudice dell'udienza preliminare in base all'avvio della relativa pratica da parte del P. e della mancanza di indagini sui rapporti fra questi ed il R., pubblico ufficiale che rilasciava la licenza. Quanto a questo secondo aspetto, tuttavia, lo stesso costituisce un dato irrilevante ai fini della prova del dolo del reato di abuso d'ufficio, che non richiede la prova di una accordo collusivo fra il pubblico ufficiale ed il privato Sez. F, numero 38133 del 25/08/2011, Farina, Rv. 251088 Sez. 3, numero 48475 del 07/11/2013, Scaramazza, Rv. 258290 . Tenuto conto di ciò, risulta indiscernibile il criterio posto a fondamento della sentenza impugnata per escludere la sostenibilità in giudizio dell'esistenza del dolo intenzionale, richiesto dalla norma, nell'immotivato rilascio della licenza in mancanza del requisito dell'autorizzazione sanitaria e nella conseguente desumibilità dell'assenza, nell'emissione dell'atto, di un fine primario di perseguire il pubblico interesse condizione, questa, che rende ravvisabile l'elemento psicologico del reato in esame Sez. 3, numero 18895 del 24/02/2011, Cesaroni, Rv. 250374 Sez. 6, numero 7384 del 19/12/2011 24/02/2012 , Porcari, Rv. 252498 3. Sono infine fondati i motivi proposti sul proscioglimento dello I. e del R. dall'imputazione di cui all'articolo 479 cod. penumero . La sussistenza del contestato falso ideologico nel verbale di verifica dei locali dell'esercizio Beautiful Coffee, in quanto attestante l'areazione e la luminosità dei relativi locali e la dotazione di idonee attrezzature a fronte della collocazione all'esterno di impianti frigoriferi e della mancanza del certificato di agibilità, era esclusa con la sentenza impugnata per la ritenuta mancanza di prova in ordine alla irregolare localizzazione dei frigoriferi, constatata dalla polizia giudiziaria, già all'epoca della verifica. Da tale argomentazione non è dato identificare, anche in questo caso, i motivi per i quali l'accusa non sarebbe sostenibile in giudizio in base all'elemento, sottolineato da ricorrente, della significatività del sia pur successivo accertamento della polizia giudiziaria, in quanto avente ad oggetto impianti per i quali non erano ipotizzabili spostamenti successivi all'iniziale posizionamento. Ma la motivazione in proposito è totalmente assente con riguardo alle altre irregolarità accertate ed in relazione al dato, specificamente contestato, della mancanza del certificato di agibilità dei locali. Per questo e per i punti precedenti la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per un nuovo esame sugli aspetti segnalati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per nuovo esame.