Né la dissimulazione di perdite di bilancio né l’adozione di negozi giuridici pienamente contemplati dall’ordinamento salvano gli amministratori. La causazione volontaria del pregiudizio patrimoniale è in ogni caso reato.
Così per la Cassazione, sez. V Penale, nella sentenza numero 42272/14, depositata il 9 ottobre. Il fatto. Contestata la bancarotta fraudolenta ex articolo 216 l.f. e la bancarotta fraudolenta impropria ex articolo 223 l. cit. ad amministratori e componenti del collegio sindacale per aver realizzato una serie di condotte pregiudizievoli del patrimonio aziendale in atto – fra cui l’ipervalutazione di un immobile in bilancio, descrizioni contabili inveritiere, operazioni di scissione aziendale dirette a sfuggire ai creditori -. Tutti condannati gli imputati poi ricorrenti in Cassazione, la quale, invocata, chiarisce in punto dei margini di liceità della valutazione dei cespiti patrimoniali in bilancio, di operazioni aziendali sospette di eludere la garanzia patrimoniale del debitore ex articolo 2740 c.c. e, per ultimi in sentenza, di profili soggettivi di responsabilità delle persone diverse dal fallito, per cui sono rubricati i reati ex articolo 223 e ss. l.f Quando il dettaglio fa la differenza le situazioni eccezionali che motivano una diversa valutazione dei cespiti patrimoniali devono essere certe ed attuali, non vincolate ad un contratto ancora da stipulare. Per principio contabile e criterio legale ex articolo 2426, comma 1, numero 1, c.c. si può derogare all’iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni al valore d’acquisto in caso di evento eccezionale che imponga una nuova e diversa valutazione più aderente alle esigenze di veridicità e di correttezza del bilancio – nello specifico, una variazione urbanistica aveva incrementato il valore del bene, da prevedere in uscita per la stipula di un contratto preliminare di cessione -. Quest’ultimo fu formalizzato solo sei mesi dopo, nonostante diversa indicazione nella nota integrativa al bilancio – che ne anticipava la stipula al fine di poter rendicontare l’uscita nel bilancio di previsione per l’anno successivo e di consentire l’esibizione di una più rosea situazione economica aziendale -. Per la Cassazione la data di stipula non è dettaglio, l’oggettività della situazione eccezionale va concretizzata ad atto formalizzato, deve poter dunque possedere i tratti della certezza, della stabilità e dell’attualità, nel caso non integrati dalla persistenza di una semplice trattativa precontrattuale che aveva seguito la variazione urbanistica. La Cassazione conferma la soluzione punitiva dei giudici di merito. Perdite occulte in bilancio, c’è bancarotta. Nessun valore meritorio alla perdita occulta di bilancio – per l’insussistenza della condizione oggettiva di cui al par. precedente – che pure consentì all’azienda di poter continuare l’attività ancora per parecchi anni e di poter soddisfare per breve tempo le obbligazioni già assunte – seguirono ulteriori perdite -. La Cassazione conferma l’orientamento dominante la perdita occulta costituisce aggravamento del dissesto, in quanto droga la consistenza patrimoniale aziendale, rende indiscernibile l’esistenza di elementi di disturbo per la garanzia patrimoniale del debitore ex articolo 2740 c.c. ed impedisce l’adozione di misure riparatorie, quali la ricapitalizzazione o la liquidazione. A nulla conta la realizzazione della successiva vendita del bene immobile e l’entrata di una somma pari a quella già indebitamente inserita in bilancio, l’evento era già consumato, il bilancio di previsione – recante relazione illustrativa sibillina sul punto – non corrispondeva al vero. La liceità del negozio non esclude il pregiudizio patrimoniale alle casse sociali. Gli effetti volutamente depauperativi delle condotte degli amministratori prescindono dall’astratta liceità degli atti gestionali dai medesimi adottati e già disciplinati dall’ordinamento – ad es. scissione, affitto beni dell’impresa – quando le modalità operative impattano sull’integrità aziendale. Le tutele normative previste a favore dei creditori – ad es. l’opposizione dei creditori al progetto di scissione - risultano inidonee ad escludere il danno e a garantire la solvibilità delle obbligazioni assunte – per l’intervento di altri creditori, per le spese delle attività per il ristoro del debito o per la ricerca o il recupero del dovuto -. La previsione e l’attivazione di garanzie civili non escludono dunque profili di responsabilità penale.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 13 giugno – 9 ottobre 2014, numero 42272 Presidente Marasca – Relatore Zaza