Inviare due raccomandate non è un’attività troppo complessa

Ancora una volta la Corte Costituzionale con l’ordinanza del 18 giugno 2014, numero 180 ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 287, comma 1, del Codice delle assicurazioni private. Si tratta della norma che disciplina le modalità della richiesta di risarcimento del danno nel caso debba intervenire, per risarcire i danni derivanti dalla circolazione stradale, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP.

Richiesta al Fondo vittime della strada. In quel caso, la norma prevede che l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi 60 giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata ed alla CONSAP. Dunque una doppia raccomandata che il danneggiato deve spedire sia all’impresa designata che alla CONSAP e che ha fatto sollevare, questa volta dalla sezione distaccata di Civitanova Marche, Tribunale di Macerata, un dubbio di legittimità costituzionale per possibile violazione degli articolo 76 e 77 della Costituzione, anche in relazione all'articolo 24. Violata la legge delega? Il punto è che, secondo il giudice rimettente, la norma del Codice delle assicurazioni nel modificare la previgente disciplina secondo la quale, ex articolo 22, in relazione all’articolo 19, l. numero 990/1969, la comunicazione poteva essere fatta disgiuntamente, all’una o all’altra ha introdotto «un nuovo e importante caso di improponibilità della domanda giudiziale, imponendo al danneggiato l'onere di comunicare cumulativamente la richiesta risarcitoria sia all'impresa designata sia alla CONSAP». E ciò sarebbe in contrasto con il criterio della legge delega perché invece di agevolare, come ivi prescritto, la tutela per il danneggiato, contraente debole, avrebbe aggravato la sua posizione, con l’imposizione di un onere ulteriore, incidente negativamente sul suo diritto di difesa. Senonché, la Corte Costituzionale ha ritenuto, ancora una volta, di richiamare la propria precedente giurisprudenza sul punto escludendo qualsiasi profilo di illegittimità costituzionale denunciato dal Tribunale. Peraltro, occorre anche ricordare che recentemente nel caso della mediazione tributaria la Corte Costituzionale ha riconfermato che i meccanismi che introducono condizionamenti all’azione in giudizio non sono di per sé illegittimi Corte Cost., sent. numero 98/2014 . Ed infatti, per la Consulta, il Codice delle assicurazioni si è mosso «nel quadro di un complessivo “riassetto della materia”, proponendosi di rafforzare la tutela del danneggiato anche attraverso la promozione di condizioni per una maggiore effettività e un miglioramento delle prestazioni assicurative sentenze numero 230/2010 e numero 180/2009 ». Nessun aggravio, in fondo è una raccomandata. Del resto la previsione della doppia raccomandata risulta «finalizzata alla più razionale esplicazione dell’attività solidaristica del fondo di garanzia per le vittime della strada» ed è «funzionale anche all’eventuale intervento, a rafforzamento della garanzia del danneggiato, della CONSAP nella fase del giudizio articolo 287, comma 3, c.d.a. . In fondo - osservano i giudici costituzionali - l’invio della doppia raccomandata «si risolve in un adempimento meramente formale, che non comporta alcun sostanziale aggravio per il danneggiato al fine del successivo esercizio dell’azione giudiziaria». Un’affermazione questa che è bene avvertire potrà pure essere condivisibile in questo settore, ma che non può essere certamente generalizzata in altri settori come quello, ad esempio, molto delicato, dei c.d. small claims pensate che effetto paralizzante avrebbe prevedere l’obbligo di una doppia raccomandata per chiedere un risarcimento di poche decine di euro!

Corte Costituzionale, ordinanza 11 – 18 giugno 2014, numero 180 Presidente Cassese – Redattore Morelli Ordinanza Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 287, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209 Codice delle assicurazioni private , promosso dal Tribunale ordinario di Macerata − sezione distaccata di Civitanova Marche, nel procedimento civile vertente tra Falcone Alfonso e la Compagnia di Assicurazioni Allianz spa e Tagliaferro Motor Sport A.C. sas, con ordinanza del 21 novembre 2011, iscritta al numero 223 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 43, prima serie speciale, dell’anno 2013. Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri udito nella camera di consiglio del 21 maggio 2014 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli. Ritenuto che – in un giudizio civile risarcitorio di danni da sinistro stradale, proposto dal terzo trasportato che si dichiarava inconsapevole della circolazione illegale del veicolo su cui viaggiava nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell’articolo 283, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209 Codice delle assicurazioni private , di seguito «c.d.a.» – l’adito Tribunale ordinario di Macerata − sezione distaccata di Civitanova Marche, al fine del decidere sull’eccezione della convenuta, di improponibilità della domanda per mancato invio della richiesta risarcitoria anche alla società Concessionaria di servizi assicurativi pubblici CONSAP , come ora richiesto dal successivo articolo 287, comma 1, del medesimo d.lgs. numero 209 del 2005, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articolo 76, 77 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo 287 che la norma denunciata dispone, con riguardo alle ipotesi di cui al precedente articolo 283 nelle quali i danni da sinistro stradale debbono essere risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada , che la richiesta risarcitoria del danneggiato, dalla quale decorre il termine dilatorio di sessanta giorni per l’esperibilità dell’azione giudiziaria, debba essere ora comunicata, con lettera raccomandata, «all’impresa designata ed alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada», cumulativamente cioè ad entrambe, e non più, disgiuntamente, all’una o all’altra, come previsto dal previgente articolo 22, in relazione all’articolo 19, della legge 24 dicembre 1969, numero 990 Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che, ad avviso del rimettente, la nuova norma espressa nel censurato articolo 287 c.d.a. violerebbe, appunto, gli articolo 76 e 77 Cost., ponendosi in contrasto con le direttive della delega di cui all’articolo 4 della legge 29 luglio 2003, numero 229 Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. Legge di semplificazione 2001 , in quanto, invece di agevolare, come ivi prescritto, la tutela per il danneggiato, contraente debole, avrebbe aggravato la sua posizione, con l’imposizione di un onere ulteriore, incidente negativamente sul suo diritto di difesa, dal che la violazione anche dell’articolo 24 Cost. che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per eccepire la non fondatezza della questione. Considerato che questione testualmente identica a quella riproposta con l’ordinanza in epigrafe, già sollevata dal medesimo Tribunale, è stata dichiarata manifestamente infondata, con ordinanza di questa Corte numero 73 del 2012, sulla base, tra l’altro, del «rilievo che, rispetto alla ratio della delega di cui all’articolo 4 della citata legge numero 229 del 2003 – la quale, nel quadro di un complessivo “riassetto della materia”, si è proposta di rafforzare la tutela del danneggiato anche attraverso la promozione di condizioni per una maggiore effettività e un miglioramento delle prestazioni assicurative sentenze numero 230 del 2010 e numero 180 del 2009 – assolutamente coerente, e non certo con essa in contrasto, nonché espressiva comunque di scelte che rientrano nella fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi, è la disposizione del decreto legislativo qui censurata». La quale risulta «finalizzata alla più razionale esplicazione dell’attività solidaristica del fondo di garanzia per le vittime della strada» ed è «funzionale anche all’eventuale intervento, a rafforzamento della garanzia del danneggiato, della CONSAP nella fase del giudizio articolo 287, comma 3, c.d.a. , con l’introduzione di un meccanismo – quello appunto dell’invio della doppia raccomandata – che si risolve in un adempimento meramente formale, che non comporta alcun sostanziale aggravio per il danneggiato al fine del successivo esercizio dell’azione giudiziaria» che – stante l’assoluta identità di contenuto tra l’ordinanza di rimessione oggetto della richiamata pronuncia del 2012 e quella odierna – la questione da quest’ultima reiterata va, conseguentemente, a sua volta, dichiarata manifestamente infondata per le stesse ragioni per altro anche richiamate nella successiva ordinanza numero 157 del 2013 . Visti gli articolo 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, numero 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Per Questi Motivi la Corte Costituzionale Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 287, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209 Codice delle assicurazioni private , sollevata, in riferimento agli articolo 76, 77 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Macerata – sezione distaccata di Civitanova Marche, con l’ordinanza di cui in epigrafe.