Per la consumazione del delitto l’omissione deve protrarsi fino all’anno successivo del periodo di imposta di riferimento

Il reato di omesso versamento IVA art. 10 ter, D.Lgs. n. 74/2000 si consuma nel momento in cui scade il termine legalmente previsto per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo.

Quindi l’omissione del versamento IVA deve protrarsi sino al dicembre dell’anno susseguente al periodo impositivo di riferimento. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 28797 del 4 luglio 2013. Il caso. Nel corso delle indagini per il reato di cui all’art. 10 ter, D.L.gs. 274/2000 omesso versamento IVA , il G.i.p. del Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di sequestro preventivo per equivalente dei beni dell’indagato formulata dal P.m. in seguito all’appello proposto da quest’ultimo, il Tribunale del Riesame ‘ribaltava’ la situazione ed emetteva ordinanza dispositiva del sequestro medesimo. Al soggetto attinto dalla misura era contestato – quale legale rappresentante della società morosa – di aver omesso il versamento, alla scadenza del 27 dicembre 2008, delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale per l’IVA relativamente al periodo d’imposta 2007, ammontanti ad euro 435.116,00. La difesa dell’indagato ricorre per Cassazione, incentrando il ricorso su due rilevanti aspetti, e cioè lamentando violazione dell’art. 2 c.p., dell’art. 322 ter c.p. e dell’art. 1, comma 143, L. 244/2007 volgarmente Finanziaria per il 2008 violazione di legge e del diritto di difesa, per l’aver il Tribunale del Riesame obliterato di esaminare la memoria difensiva con allegata documentazione. Problemi di ordine intertemporale. Dal combinato delle norme summenzionate, infatti, il sequestro finalizzato alla confisca è applicabile ai soli reati tributari che siano stati commessi a partire dal 1 gennaio 2008 trattandosi, nel caso di specie, di evasione dell’IVA relativa all’anno 2007, pare evidente la non applicabilità dell’istituto del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, giacché introdotto, per i reati tributari, soltanto con la Legge Finanziaria 2008. L’ordinanza va annullata. Gli Ermellini accolgono il ricorso dell’indagato, rilevando numerose lacune e mancanze nel corpo del provvedimento impugnato. Innanzitutto, la motivazione è perplessa quanto alla descrizione del fatto contestato non si comprende a quali periodi di imposta sia riferita l’evasione né, conseguentemente, quali siano i termini di scadenza per i versamenti omessi, che hanno una rilevanza per la data di consumazione del reato. Per conforme giurisprudenza, infatti, tale delitto si consuma nel momento in cui scade il termine legalmente previsto per l’esborso dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo ne consegue che è necessario che l’omesso pagamento si protragga fino all’anno successivo del periodo di imposta di riferimento. Dal testo dell’ordinanza non si comprende se il 27 dicembre 2008 faccia riferimento alla data di dichiarazione delle trattenute IVA non versate oppure a quella di scadenza del termine per versare l’acconto relativo al periodo di imposizione successivo. Consumazione precedente all’introduzione della nuova normativa? Ritenendo che la scadenza per il pagamento sia il 27 dicembre 2007, allora il mancato versamento si dovrebbe riferire al periodo di imposta 2006, con conseguente inapplicabilità dell’art. 10 ter, D.L.gs. 74/2000. A voler, invece, ritenere che le imposte non corrisposte ineriscano al periodo impositivo 2007, il termine per il versamento sarebbe il dicembre 2008. La lacunosità dell’ordinanza sul punto non permette di descrivere compiutamente un fatto di reato e di collocarlo nel tempo. Non sono stati valutati gli elementi a difesa. La motivazione del provvedimento impugnato è deficitaria anche sotto il profilo della sussistenza del fumus commissi delicti il Tribunale del riesame – secondo costante giurisprudenza -, in virtù del ruolo di garanzia che riveste, non può limitarsi alla astratta configurabilità del reato, ma e’ tenuto a valutare tutte le risultanze processuali, tanto offerte dall’accusa, quanto offerte dalla difesa. Nel caso di specie, però, il Tribunale non ha neppure speso una parola circa la memoria difensiva prodotta dall’indagato completata da documentazione atta a ricostruire le vicende societarie e il comportamento tenuto dallo stesso come amministratore , omettendo di prendere in esame e di valutare gli elementi che sorreggono la tesi innocentista. Per queste ragioni, l’ordinanza e’ stata annullata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 16 aprile - 4 luglio 2013, n. 28797 Presidente Squassoni – Relatore Franco Svolgimento del processo Con l'ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Napoli, in accoglimento dell'appello del PM ed in riforma dell'ordinanza 27 ottobre 2011 del Gip del tribunale di Napoli che aveva rigettato la richiesta del PM , dispose il sequestro preventivo per equivalente dei beni di N.G. in relazione al reato di cui all'art. 10 ter d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per avere, quale legale rappresentante della società Vigilanza Partenopea, omesso di versare alla scadenza del 27 dicembre 2008 le somme dovute sulla base della dichiarazione annuale per IVA per il periodo di imposta 2007, pari ad Euro 435.116,00. L'indagato, a mezzo dell'avv. Massimo Amoriello, propone ricorso per cassazione deducendo 1 violazione dell'art. 2 cod. pen., dell'art. 322 ter cod. pen. e dell'art. 1, comma 143, l. 244/2007. Osserva che il sequestro finalizzato alla confisca può essere disposto solo per i reati tributari commessi a partire dal 1 gennaio 2008. Nella specie è contestata l'evasione all'IVA afferente all'anno 2007, sicché non poteva trovare applicazione la normativa sul sequestro finalizzato alla confisca per equivalente introdotto per i reati tributari solo con l'art. 1, comma 143, l. 244/2007. 2 violazione di legge e del diritto di difesa perché il tribunale del riesame non ha nemmeno esaminato la memoria difensiva con allegati depositata dal ricorrente. Motivi della decisione Il ricorso è fondato. La motivazione dell'ordinanza impugnata è innanzitutto perplessa in ordine alla stessa descrizione del fatto contestato, perché non si riesce a comprendere con chiarezza a quali periodi di imposta si riferisca, ed in particolare a quale dichiarazione annuale IVA indicante le somme dovute si riferiscono i versamenti omessi e quindi quale sia il termine di scadenza per il versamento, che rappresenta la data di consumazione del reato. Invero, secondo la giurisprudenza riportata dalla stessa ordinanza impugnata, il reato si consuma nel momento in cui scade il termine previsto dalla legge per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, sicché è necessario che l'omissione del versamento IVA si protragga fino al 27 dicembre dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento. L'ordinanza impugnata parla di mancato pagamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale del 27 dicembre 2008 presentata per il periodo di imposta 2007, sicché non è chiaro se il 27 dicembre 2008 si riferisce alla data di dichiarazione delle trattenute IVA poi non versate ovvero alla data di scadenza del temine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo. E difatti subito dopo l'ordinanza afferma invece che il reato sarebbe stato commesso il 27 dicembre 2007, dal che rilevava la carica effettivamente ricoperta dal N. a quella data. Sennonché, se così fosse, ossia se la scadenza per il versamento era il 27 dicembre 2007, allora dovrebbe ritenersi che il mancato versamento si riferisse invece alle imposte dovute per il periodo del 2006, nel qual caso però non avrebbe potuto trovare applicazione l'art. 10 ter del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, entrato in vigore il 1 gennaio 2008. Se invece le imposte non versate si riferiscono al periodo del 2007, allora il termine del versamento era il 27 dicembre dell'anno successivo, ossia il 27 dicembre del 2008 e non il 27 dicembre del 2007. L'ordinanza impugnata è anche viziata per mancanza di motivazione sotto il profilo della sussistenza del fumus del reato. Va invero ricordato che, secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte, ribadita innumerevoli volte anche da questa Sezione, il tribunale del riesame, per espletare il ruolo di garanzia che la legge gli demanda, non può avere riguardo solo alla astratta configurabilità del reato, ma deve prendere in considerazione e valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali, e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato cfr., ex plurimis, Sez. I, 9 dicembre 2003, n. 1885/04, Cantoni, m. 227.498 Sez. III, 16.3.2006 n. 17751 Sez. III, 8.11.2006, Pulcini Sez. III, 9 gennaio 2007, Sgadari Sez. IV, 29.1.2007, 10979, Veronese, m. 236193 Sez. V, 15.7.2008, n. 37695, Cecchi, m. 241632 Sez. I, 11.5.2007, n. 21736, Citarella, m. 236474 Sez. IV, 21.5.2008, n. 23944, Di Fulvio, m. 240521 Sez. II, 2.10.2008, n. 2808/09, Bedino, m. 242650 Sez. Ili, 11.6.2009, Musico Sez. III, 12.1.2010, Turco Sez. III, 24.2.2010, Normando Sez. III, 11.3.2010, D'Orazio Sez. III, 20.5.2010, Bindi Sez. III, 6.10.2010, Kronenberg-Widmer Sez. III, 21.10.2010, Gatto Sez. III, 5.11.2010, Pignataro Sez. III, 26.1.2011, Cinturino Sez. III, 5.4.2011, n. 28221, Musone Sez. I, 6.7.2011, n. 33791, Aquino Sez. III, 18.7.2012, De Luca Picione Sez. III, 25.9.2012, Righi Sez. III, 25.9.2012, Marseglia e numerosissime altre . Nella specie il ricorrente giustamente lamenta che aveva depositato una memoria difensiva con allegati che ricostruivano le vicende societarie e il comportamento tenuto dall'indagato come amministratore. Il tribunale del riesame ha completamente omesso di prendere in esame questi elementi offerti dalla difesa e di valutarli, anche eventualmente per confutarne la rilevanza. L'omesso esame delle deduzioni difensive comporta quindi il vizio della ordinanza impugnata per totale mancanza di motivazione sulle medesime. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al tribunale del riesame di Napoli per nuovo esame. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Napoli.