«Rete-soggetto» senza beneficio fiscale

Con la circolare n. 20/E del 18 giugno 2013, l’Agenzia delle Entrate, in seguito alle recenti modifiche introdotte dal Decreto Crescita art. 45 del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalle Legge n. 137/2012 e dal Decreto Crescita-bis art. 36 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012 - torna sul tema delle reti di impresa per fornire ulteriori chiarimenti.

Il documento, dopo aver ricordato le recenti modifiche apportate alla normativa in oggetto, coglie l’occasione per riepilogare i caratteri salienti delle due diverse forme giuridiche che fanno capo ai contratti di rete ovvero, la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, detto rete-soggetto , oppure un contratto puro di rete di imprese, detto rete-contratto . Rete soggetto. Sotto questa forma giuridica, il nuovo soggetto di diritto, in quanto autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici, acquista rilevanza propria anche dal punto di vista tributario. Le reti dotate di soggettività giuridica sono pertanto soggette all’IRES, ai sensi dell’art. 73, comma 2, TUIR ad IRAP e ad IVA, da assolvere in modo autonomo, quando dovute. Per quel che riguarda i rapporti tra le imprese partecipanti e la rete-soggetto, le prime dovranno considerarsi alla stregua di soci partecipanti ad una società. Ne consegue che, il conferimento al fondo patrimoniale della rete-soggetto, si configurerà come apporto di capitale proprio e l’impresa aderente assumerà lo status di partecipante. In tale contratto, non saranno le imprese aderenti ad effettuare direttamente gli investimenti previsti dal programma comune, ma questo compito toccherà al nuovo soggetto giuridico autonomo, che disporrà del fondo patrimoniale alimentato dalle quote di utili destinati dalle partecipanti. Proprio per questo motivo, le imprese partecipanti alla rete-oggetto non potranno fruire dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 42, comma 2-quater, D.L. n. 78/2010, che condiziona tale beneficio alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete, da parte delle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete. Rete contratto. Si tratta di una particolare forma di contratto che sfocia in una rete di imprese che non assume una propria forma giuridica. La rete contratto non comporta l’estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che vi aderiscono, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante da tale contratto. Gli atti effettuati in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive delle imprese partecipanti così come la titolarità di beni, diritti, obblighi ed atti è sempre riferibile, proporzionalmente, tra le imprese aderenti. Nella rete contratto, il fondo comune costituisce un complesso di beni e diritti destinato alla realizzazione del programma comune di rete e i rapporti tra gli imprenditori partecipanti al contratto di rete e l’organo comune sono riconducibili alla figura del mandato con rappresentanza. Ai fini fiscali, l’imputazione delle singole operazioni direttamente alla imprese partecipanti, si esplica nell’obbligo di fatturazione da e verso le singole imprese aderenti. Ne consegue, che ciascuna impresa partecipante alla rete contratto, farà concorrere alla formazione del proprio risultato d’esercizio i costi effettuati ed i ricavi conseguiti, nel corso dell’attuazione del programma di rete, indipendentemente dall’esistenza di un organo comune dotato di poteri di rappresentanza. Le imprese aderenti alla rete contratto potranno beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 42, comma 2-quater, D.L. n. 78/2010. La circolare prosegue dedicando un paragrafo all’applicazione dell’imposta di registro nei contratti di rete, in quanto tali atti rientrano tra quelli soggetti a registrazione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a , D.P.R. n. 131/1986. Agevolazione fiscale. L’ultimo paragrafo è invece dedicato a ulteriori chiarimenti sull’applicazione dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 42, comma 2-quater, D.L. n. 78/2010 ovvero la possibilità di godere di un regime di sospensione d’imposta relativo agli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione degli investimenti, entro l’esercizio successivo, previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato. Inoltre, si prende in esame il caso delle società cooperative, in merito al coordinamento dell’agevolazione in oggetto con il regime speciale di tassazione applicabile agli utili riconosciuto a questi particolari soggetti giuridici. In tema di asseverazione del programma comune di rete, la Circolare ricorda che gli organismi abilitati a tale adempimento sono tenuti a comunicare l’avvenuta asseverazione all’Agenzia delle Entrate, trasmettendo i dati relativi alle imprese aderenti incluse nel programma. Pertanto, sarà necessario rinnovare l’asseverazione in ogni caso in cui il programma di rete subisca delle modifiche rispetto all’ultimo asseverato, in particolare, occorre una nuova asseverazione in occasione di successivi apporti al fondo patrimoniale, non previsti nel programma già asseverato, nonché in tutti i casi di variazione delle imprese partecipanti al contratto di rete. La circolare termina con due paragrafi dedicati alle modalità di fruizione dell’agevolazione e all’identificazione dei requisiti relativi agli investimenti, ed agli effetti della loro parziale realizzazione.

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