Comunione legale: non comprende i diritti di credito sorti dopo la separazione

Non cade in comunione legale l’immobile che, promesso in vendita a persona coniugata in regime di comunione legale, sia coattivamente trasferito, ex articolo 2932 c.c., a causa dell’inadempimento del promittente venditore, al promissario acquirente, con sentenza passata in giudicato, dopo che tra quest’ultimo ed il coniuge era stata pronunciata separazione.

Con la sentenza numero 11504, depositata in cancellerie il 3 giugno 2016, la Corte di Cassazione regola il caso degli acquisti “tardivi” fuori comunione legale. Il caso. La Corte territoriale, accogliendo l’ultimo motivo di appello proposto dal ricorrente contro la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona in contraddittorio con il coniuge separato, ha trasferito in proprietà esclusiva dell’appellante un appartamento oggetto di un precedente preliminare concluso tra il ricorrente e la promittente venditrice. Per giungere a tale conclusione la Corte di merito ha seguito il principio espresso dalla giurisprudenza secondo cui la comunione legale tra i coniugi, di cui all’articolo 177 c.c., riguarda solo gli acquisti, intendendosi con tale espressione gli atti implicanti trasferimenti del diritto di proprietà o la costituzione di altri diritti reali, e non anche i crediti sorti dal preliminare concluso da uno dei coniugi. Sul suddetto l’altro coniuge non può dunque vantare alcun diritto. Avverso tale decisione ha presentato ricorso per cassazione la moglie, sollevando l’eccezione di illegittimità costituzionale per contrasto della norma dell’articolo 177 c.c. con gli articoli 3 e 29 della Costituzione. A suo dire, la Corte d’appello avrebbe dovuto disattendere l’orientamento della cassazione ed interpretare la norma includendo nella previsione anche i diritti di credito. Se la ragione della comunione legale è infatti l’esigenza di far beneficiare i coniugi di tutti gli incrementi economici acquisiti al loro patrimonio, non si vede perché l’acquisto di un diritto di credito dovrebbe esserne escluso. Non rientra nel regime di comunione legale il diritto che si acquista con un preliminare. Ma il motivo è infondato. Secondo il costante orientamento della Corte, non cade in comunione legale l’immobile che, promesso in vendita a persona coniugata in regime di comunione legale, sia coattivamente trasferito, ex articolo 2932 c.c., a causa dell’inadempimento del promittente venditore, al promissario acquirente, con sentenza passata in giudicato, dopo che tra quest’ultimo ed il coniuge era stata pronunciata separazione. E’ stato infatti precisato che la comunione legale fra i coniugi, di cui all’articolo 177 c.c., riguarda gli acquisti, cioè gli atti implicanti l’effettivo trasferimento della proprietà della cosa o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per loro stessa natura relativa e personale, non sono suscettibili di cadere in comunione. Se si accedesse alla tesi della ricorrente, invece, si avrebbe unicamente un ingiustificato arricchimento per il coniuge beneficiario. Il ricorso va perciò respinto.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 26 aprile – 3 giugno 2016, numero 11504 Presidente Bianchini – Relatore Orilia Svolgimento del processo 1 Per quanto ancora interessa in questa sede, la Corte di Appello di Ancona con sentenza 16.7.2011 ha accolto l’ultimo motivo di appello proposto da S.F. contro la sentenza 1543/03 emessa dal Tribunale di Ancona in contraddittorio con il coniuge separato F.G. interventrice volontaria nel giudizio di primo grado , i propri genitori S.S. e Sa.Io. , nonché la società Edilnova 93 sas di Fr.Lu. & amp C sas. In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte territoriale ha quindi trasferito in proprietà esclusiva dell’appellante ai sensi dell’articolo 2932 cc dell’appartamento in omissis , via , oggetto di precedente preliminare concluso dal solo S. in data 26.6.1993 con la promittente venditrice Edilnova 93. Per giungere a tale conclusione la Corte di merito ha seguito il principio espresso dalla giurisprudenza secondo cui la comunione legale tra coniugi di cui all’articolo 177 cc riguarda solo gli acquisti, intendendosi con tale locuzione, gli atti implicanti trasferimenti del diritto di proprietà o la costituzione di altri diritti reali e non quindi i diritti di credito sorti dal preliminare concluso da uno dei coniugi. Di conseguenza, in caso di preliminare stipulato da uno solo dei coniugi l’altro non può vantare alcun diritto, non essendo neppure legittimato ad agire ex articolo 2932 cc. Ha quindi rilevato che la F. non era stata parte nel contratto preliminare. Avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso per cassazione la F. formulando due motivi. Le altre parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede. È pervenuta una comunicazione da parte dei difensori del S. con cui si segnala che prima della notifica del ricorso per cassazione agli stessi il mandato era stato revocato dal cliente e la comunicazione della ricezione della notifica dell’impugnazione, da essi effettuata al S. con raccomandata AR 27.11.2011 ha avuto esito negativo, come da cedolino di raccomandata. Motivi del ricorso 1 Preliminarmente va rilevato che ai sensi dell’articolo 85 cpc la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetti nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore . È stato precisato al riguardo che ai sensi dell’articolo 85 c.p.c., la revoca della procura e la rinuncia al mandato non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, con la conseguenza che la notifica dell’impugnazione deve, in siffatta situazione, essere compiuta al difensore non ancora sostituito e non alla parte personalmente, giusta disposto dell’articolo 330, comma I seconda parte del codice di rito Sez. 3, Sentenza numero 7771 del 23/04/2004 Rv. 572285 Sez. 2, Sentenza numero 3227 del 25/05/1984 Rv. 435267 . La notifica del ricorso per cassazione al difensore del S. al quale era stato precedentemente revocato il mandato, in mancanza di sostituzione, deve pertanto ritenersi regolare. 1 bis Venendo all’esame dei motivi di ricorso, col primo di essi la ricorrente deduce la violazione dell’articolo 177 lett. a cc sollevando altresì l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma per contrasto con gli articoli 3 e 29 della Costituzione. A suo dire la Corte d’Appello avrebbe dovuto disattendere l’orientamento della cassazione e interpretare la norma includendo nella previsione anche i diritti di credito. Osserva che se la ragione della comunione legale sta nell’esigenza di far beneficiare i coniugi di tutti gli incrementi economici acquisiti al loro patrimonio sia pure con l’eccezione dei beni personali , non si comprenderebbe il motivo per cui l’acquisto di un diritto di credito debba esserne escluso, trattandosi anche in tal caso di un incremento patrimoniale. Insomma, secondo la tesi del ricorrente, ritenere compresi negli acquisti anche i diritti di credito risponde appieno alla finalità perseguita dal legislatore della riforma del 1975 che è stata non solo quella di dare attuazione al principio e di parità e solidarietà tra i coniugi articolo 29 Cost. ma anche quella di parificare la partecipazione dei coniugi alle ricchezze e agli incrementi patrimoniali realizzati durante la vita matrimoniale. Il motivo è infondato. Secondo il costante orientamento di questa Corte, non cade in comunione legale l’immobile che, promesso in vendita a persona coniugata in regime di comunione legale, sia coattivamente trasferito ex articolo 2932 cod. civ., a causa dell’inadempimento del promittente venditore, al promissario acquirente, con sentenza passata in giudicato dopo che tra quest’ultimo ed il coniuge era stata pronunciata la separazione tra le tante, v. Sez. 3, Sentenza numero 12466 del 19/07/2012 Rv. 623485 Sez. 2, Sentenza numero 1548 del 24/01/2008 Rv. 601814 Sez. 2, Sentenza numero 3185 del 2003 in motivazione Sez. 2, Sentenza numero 1363 del 18/02/1999 Rv. 523338 . È stato infatti precisato che la comunione legale fra i coniugi, di cui all’articolo 177 cod. civ., riguarda gli acquisti, cioè gli atti implicanti l’effettivo trasferimento della proprietà della res o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali all’acquisizione di una res , non sono suscettibili di cadere in comunione v. Sez. 2, Sentenza numero 1548/2008 cit. . A tale principi il Collegio intende dare senz’altro continuità. Le argomentazioni addotte dalla ricorrente non solo si scontrano col chiaro testo normativo, ma non convincono neppure sotto il profilo del sospetto di legittimità costituzionale la disciplina della comunione legale tra coniugi è animata infatti dall’intento di tutelare la famiglia attraverso una specifica protezione della posizione dei coniugi laddove invece, se si accedesse alla tesi della ricorrente, l’attribuzione ad uno di essi della comproprietà di un immobile in un momento in cui la famiglia è già disgregata quanto meno con riferimento alla comunione materiale e spirituale tra i coniugi, cessata appunto con la separazione , si risolverebbe solo in un ingiustificato arricchimento per il coniuge beneficiario. 2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli articolo 191 cc e 2969 cc così si legge testualmente nella rubrica del motivo, ndr . Osserva in proposito che il trasferimento del diritto di proprietà è avvenuto alla data del deposito della sentenza di primo grado 11.8.2003 , trattandosi di sentenza costitutiva ex articolo 2932. Di conseguenza, poiché a quella data i coniugi erano ancora i regime di comunione legale scioltasi solo con la sentenza di separazione del 26.4.2004 l’acquisto della proprietà deve ritenersi entrato a far parte della proprietà, considerato sull’acquisto della proprietà dell’immobile si è formato il giudicato interno in mancanza di impugnazione della sentenza di primo grado da parte della società promittente venditrice Edilnova 93. Anche tale censura è infondata. Certamente gli effetti delle sentenze costitutive, fra le quali rientra quella di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, si producono ex nunc , con il passaggio in giudicato v. tra le varie, Sez. 1, Sentenza numero 10564 del 04/07/2003 Rv. 564791 Sez. 2, Sentenza numero 8250 del 06/04/2009 Rv. 607645 sez. 2, Sentenza numero 17688 del 28/07/2010 Rv. 614625 . La tesi sostenuta dalla ricorrente muove però da una premessa assolutamente errata l’estensione automatica del giudicato interno formatosi sul trasferimento ex 2932 cc del diritto di proprietà in favore del promissario acquirente di un immobile compromesso in vendita alla questione di diritto - del tutto diversa - concernente l’applicabilità dell’articolo 177 cc al diritto di credito oggetto della lite innestatasi, per effetto dell’intervento volontario del coniuge separato, nel giudizio promosso dall’altro, in qualità di promissario acquirente, contro il promittente venditore. Certamente la mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte della promittente venditrice ha comportato il passaggio in giudicato della pronuncia ex articolo 324 cpc , ma gli effetti sostanziali del giudicato di cui all’articolo 2909 cc riguardano solo le conseguente derivanti dalla violazione dell’obbligo di concludere il contratto definitivo conseguenze previste, appunto, dall’articolo 2932 cc il giudicato insomma riguarda esclusivamente il rapporto tra i due contraenti e si è dunque formato solo sul trasferimento del diritto di proprietà mediante sentenza costitutiva ex articolo 2932 cc L’impugnazione della sentenza da parte del S. proprio sulla estensione al proprio coniuge degli effetti della pronuncia costitutiva ex 2932 cc ha invece certamente impedito la formazione del giudicato sul tema che qui interessa che - lo si ripete - è quello della inclusione, nella categoria degli acquisti di cui all’articolo 177 lett. a cc, del diritto di credito nascente dal preliminare concluso da uno dei coniugi in regime di comunione. Il ricorso va perciò respinto senza alcuna pronuncia sulle spese, non avendo le altre parti svolto difese in questa sede. P.Q.M. rigetta il ricorso.