L’articolo 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal d.l. numero 269/2003, convertito in l. numero 326/2003, laddove onera la parte ricorrente che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell’esonero dagli oneri processuali in caso di soccombenza di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione «nelle conclusioni dell’atto introduttivo», deve essere interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell’atto introduttivo del giudizio. Perciò, deve ritenersi efficace la dichiarazione sostitutiva che, anche se materialmente redatta su foglio separato, viene espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo.
Così si è espressa la Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 9498, depositata l’11 maggio 2015. Il caso. Con sentenza del 2011, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto da un uomo contro la sentenza di primo grado che gli aveva riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento solo dal gennaio 2007 e lo condannava al pagamento delle spese d’appello. L’appellante ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici territoriali di non aver considerato che nell’atto introduttivo era stata specificamente allegata la sussistenza delle condizioni ex articolo 42, comma 11, d.l. numero 269/2003 per l’esenzione dalla condanna al pagamento delle spese in caso di soccombenza, producendo anche un’autocertificazione, recante la dichiarazione di essere vedovo e di aver posseduto un reddito familiare dal 2001 «a tutt’oggi presunto 2006» di 18.624 euro. Dichiarazione per l’esenzione dal pagamento delle spese. La Corte di Cassazione ricorda che l’articolo 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal d.l. numero 269/2003, convertito in l. numero 326/2003, laddove onera la parte ricorrente che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell’esonero dagli oneri processuali in caso di soccombenza di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione «nelle conclusioni dell’atto introduttivo», deve essere interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell’atto introduttivo del giudizio. Perciò, deve ritenersi efficace la dichiarazione sostitutiva che, anche se materialmente redatta su foglio separato, viene espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo. Nel caso di specie, dall’autocertificazione in atti emergeva la titolarità nell’anno precedente all’instaurazione del giudizio di primo grado gennaio 2007 di un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF pari a 18.624 euro, quindi inferiore al doppio dell’importo del reddito indicato nell’articolo 76, comma 1, d.P.R. numero 115/2002, come adeguato allora dal decreto del 29 dicembre 2005 9.723,84 euro . Dichiarazione ancora valida. La norma connette a tale dichiarazione un’assunzione di responsabilità, stabilendo che l’interessato si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti della situazione reddituale. Di conseguenza, dopo che tale dichiarazione venga rilasciata con le forme previste dall’articolo 47 d.P.R. numero 445/2000, cioè sotto la propria personale responsabilità e con la consapevolezza di poter incorrere in sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci, essa conserva valenza anche nel giudizio di secondo grado se non siano state comunicate variazioni rilevanti del reddito, come nel caso di specie. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, dichiara l’irripetibilità delle spese del giudizio di appello.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 9 aprile – 11 maggio 2015, numero 9498 Presidente Curzio – Relatore Marotta Fatto e diritto 1 - Considerato che è stata depositata relazione del seguente contenuto «Con sentenza 17.1/18.3.2011 la Corte di appello di Roma rigettava l'appello proposto da A.D.P. avverso la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento solo a far data dall'1 / 1 /2007 e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado di appello, che liquidava in complessivi euro 1.600,00, di cui euro 800,00 per onorari. Avverso tale sentenza propone ricorso il D.P. con unico motivo, avente ad oggetto il capo della sentenza relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite. L'I.N.P.S. resiste con controricorso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è rimasto solo intimato. Con unico motivo di ricorso, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 152 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'articolo 360 numero 3 cod. proc. civ., per avere la Corte di appello omesso di considerare che nell'atto introduttivo era stata specificamente allegata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 42, comma 11, d.lì numero 269/03 ed era stata prodotta una autocertificazione, recante la dichiarazione del ricorrente di essere vedovo e di aver posseduto dal 2001 a tutt'oggi presunto 2006 di euro 18.624,00, reddito familiare . Il ricorso è manifestamente fondato. Risulta dagli atti ritualmente richiamati dal ricorrente oltre che riprodotti nelle parti essenziali a reggere le censure che in sede di ricorso di primo grado l'interessato aveva dichiarato di trovarsi nelle condizioni indicate dall'articolo 42, comma 11, del D.L. numero 269/2003 per l'esenzione dalla condanna al pagamento delle spese in caso di soccombenza, come da allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione . Da quest'ultima datata 29/9/2006 e debitamente prodotta in uno con il ricorso introduttivo - cfr. all. numero 3 del fascicolo di primo grado del ricorrente - si evince effettivamente che il D.P., vedovo dal 2003, possedeva un reddito familiare per gli anni dal 2001 a tutt'oggi presunto 2006 di curo 18.624,00 . Si ricorda che l'articolo 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo modificato dal D.L. numero 269 del 2003, convertito in L. numero 326 del 2003, laddove onera la parte ricorrente che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero dagli oneri processuali in caso di soccombenza di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo , va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, cosicché deve ritenersi l'efficacia della dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo - così Cass. 26 luglio 2011, numero 16284 -. Nella specie dalla autocertificazione in atti emerge la titolarità nell'anno precedente l'instaurazione del giudizio di primo grado 11/1/2007 di un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF pari ad euro 18.624,00 e dunque inferiore al doppio dell'importo del reddito indicato nel d.P.R. numero 115 del 2002, articolo 76, comma 1, così come adeguato - per quanto di interesse nel presente giudizio - con decreto del 29 dicembre 2005 euro 9.723,84 . Considerato che a tale dichiarazione è la stessa norma che connette un'assunzione di responsabilità, stabilendo che l'interessato si impegna - per obbligo di legge - a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti della situazione reddituale, è da ritenersi che, una volta che la stessa sia stata rilasciata con le forme di cui all'articolo 47 del d.P.R. numero 445/2000 e dunque sotto la propria personale responsabilità e con la consapevolezza che in caso di mendaci dichiarazioni si incorre nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia , la medesima conserva valenza anche nel giudizio di secondo grado laddove, come nella specie, non siano state comunicate variazioni rilevanti del reddito . Per tutto quanto sopra considerato, si propone l'accoglimento del ricorso, la cassazione, in parte qua, della sentenza impugnata cassata e la decisione della causa nel merito, con declaratoria di irripetibilità delle spese del giudizio di appello, il tutto con ordinanza, ai sensi dell'articolo 375 cod. proc. civ., numero 5». 2 - Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti con la prevalente giurisprudenza di legittimità in materia e che sussista con ogni evidenza il presupposto dell'articolo 375, numero 5, cod. proc. civ. per la definizione camerale del processo. 3 - In conclusione il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, in parte qua, con decisione della causa nel merito e declaratoria di irripetibilità delle spese del giudizio di appello. 4 - La regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità segue la soccombenza nel rapporto tra il ricorrente e l'I.N.P.S Nulla va disposto per le spese nel rapporto tra la ricorrente ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze destinatario, quest'ultimo, di una mera denuntiatio ltis . P.Q.M. LA CORTE accoglie il ricorso, cassa, in parte qua, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l'irripetibilità delle spese del giudizio di appello. Condanna l'I.N.P.S. al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%, da corrispondersi all'avv. Sergio Massimo Mancusi, antistatario. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2015