Tra moglie e marito non metterci la notifica

Se la sede legale di una società coincide con quella di uno studio commerciale, il titolare di quest'ultima è autorizzato a ricevere le notifiche a norma dell'articolo 145, comma 1, c.p.c perché a nulla rileva il fatto che lo stesso fosse marito della legale rappresentante della società, in questo caso, una cooperativa.

E’ quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza numero 2057/14, depositata lo scorso 23 aprile. In pratica – ha precisato il Collegio - in qualità di persona fisica che rappresentava la cooperativa in questione, il titolare dello studio coincide con il destinatario dell’atto di cui al comma 1 dell’articolo 138 del c.p.c. e non con i soggetti di cui ai commi 2 e 3 del seguente articolo 139. Perché in tal caso, il rifiuto di ricevere l’atto di cui trattasi comporta gli effetti di cui al secondo comma dell’articolo 138 del c.p.c Nel caso specifico, la notifica era stata effettuata presso la sede della Cooperativa mediante consegna dell’atto al marito della rappresentante legale della stessa, ma, dopo aver letto il contenuto dell’invito, aveva, secondo il funzionario comunale, rifiutato di riceverlo. Notificazione alle persone giuridiche A tale proposito, osserva la Sezione, che l’articolo 145 del c.p.c. stabilisce che «la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articolo 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. La notificazione alle società non aventi personalità, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articolo 36 e ss. c.c. si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19, comma 2, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articolo 140 o 143». L’articolo 138 c.p.c. stabilisce che «L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie». L’articolo 139 c.p.c. stabilisce che «Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla». Rifiuto apposto dal destinatario. Ciò posto, va confermata la tesi che l’articolo 138, comma 2, c.p.c., laddove stabilisce che se il destinatario rifiuta di ricevere la copia dell’atto che deve essere notificato, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie, va interpretato nel senso che è applicabile solo al rifiuto apposto dal destinatario, cui il comma precedente fa riferimento, e non da qualsiasi persona sia abilitata a riceversi copia della notifica. In tal senso è orientata la consolidata giurisprudenza in materia Cass. Civ., sez. I, numero 12545/2013 secondo la quale, a norma dell'articolo 138, comma 2, c.p.c., il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto, non essendo consentita una analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo, oppure se l'accipiens sia un congiunto del destinatario o un addetto alla casa o, a maggior ragione, un vicino o il portiere , ancorché si tratti di soggetti che altre disposizioni abilitano, in ordine prioritario gradato, alla ricezione dell'atto. L’orientamento è confermato dalla sentenza della Corte Cost. numero 130/2011, nonché dalla sentenza della Cassazione civile, sez. I, numero 10476/2006, e dalla sentenza della Cassazione Civile, Sezioni Unite, numero 9325/2002, con la precisazione che a norma dell'articolo 138 c.p.c., può considerarsi equipollente alla notificazione effettuata in mani proprie il rifiuto di ricevere la copia dell'atto soltanto se proveniente dal destinatario della notificazione medesima o dal domiciliatario stante l'assimilazione, stabilita dall'articolo 141, comma 3, c.p.c., tra la consegna in mani proprie del destinatario e quella in mani proprie del domiciliatario . Detta equipollenza non opera, pertanto, allorché il rifiuto provenga da persona che, non essendo stato reperito il destinatario in uno dei luoghi di cui al comma 1 dell'articolo 139 c.p.c., sia compresa nel novero di quelle tuttavia abilitate, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, alla ricezione dell'atto, sicché detto rifiuto comporta la necessità di eseguire le formalità prescritte dall'articolo 140 c.p.c., la cui omissione determina l'inesistenza della notificazione stessa. Nel caso che occupa il rifiuto di ricevere la notifica proveniva dal soggetto che oltre che ad essere il coniuge della legale rappresentante della società appellante era addetto allo studio commerciale presso il quale aveva sede la società e comunque soggetto presente presso la sede stessa. La giurisprudenza Cass. Civ., sez. II, numero 25778/2013 ha ritenuto che in tema di notificazione a società munita di personalità giuridica che abbia la propria sede presso uno studio professionale, la persona addetta a tale studio deve ritenersi addetta anche alla sede della società medesima, e, pertanto, abilitata a ricevere l'atto, a norma dell'articolo 145 comma 1 c.p.c., indipendentemente dal fatto che sia o meno dipendente di detta destinataria o con essa legata da altro rapporto giuridico. Ed inoltre Cass. Civ., sez. Trib., numero 14865/2012 che, ai fini della regolarità della notificazione di atti alla persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede articolo 145, comma 1, c.p.c. , senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, successivamente, della persona incaricata di ricevere le notificazioni, è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto l’incarico.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 25 febbraio – 23 aprile 2014, numero 2057 Presidente Poli – Estensore Amicuzzi Fatto e diritto I.- Con la sentenza in epigrafe indicata il T.A.R. Campania, Salerno, disattesa la eccezione di irricevibilità formulata dalla difesa del Comune di Teora, ha respinto il ricorso proposto dalla Soc. Coop. “Irpinia Avanti” contro la sua esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per gli anni 2012/2013 - 2013/2014 e la aggiudicazione definitiva dell’appalto alla Cooperativa Sociale Stella Irpina , nonché per ottenere il risarcimento dei danni. II.- Con il ricorso in appello in esame detta Società Cooperativa ha chiesto la riforma di detta sentenza deducendo i seguenti motivi 1.- Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 79 del d. lgs. numero 163/2006. Non è stata consentita alla Società Cooperativa “Irpinia Avanti” la immediata impugnazione dell’atto conclusivo del procedimento e del pregresso provvedimento di esclusione dalla gara prima della stipula del contratto, mentre è la tempestività della impugnazione che garantisce la pienezza della tutela giurisdizionale. 2.- Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 79 del d. lgs. numero 163/2006. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e dei presupposti. Erroneamente il T.A.R. ha ritenuto infondata la censura, formulata con il secondo motivo di gravame, che il provvedimento di esclusione dalla gara della ricorrente non era stato adottato dal Responsabile del Servizio, che aveva solo provveduto a comunicare l’esclusione decisa dalla Commissione di gara, ed ha ritenuto valida ed efficace la notificazione dell’atto di convocazione della Soc. Coop. “Irpinia Avanti” per il giorno 2.10.2012, effettuata dal responsabile del Servizio amministrativo in data 28.9.2012 presso la sede della Cooperativa ricorrente mediante consegna dell’atto al sig. Cordasco Maccaldo, marito della rappresentante legale della stessa, che, dopo aver letto il contenuto dell’invito, ha rifiutato di riceverlo. 3.- Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, della carenza di motivazione e dell’illogicità manifesta. E’ stata riproposta la censura volta a contestare l’anomalia della offerta, ritenuta assorbita dal primo Giudice. 4.- E’ stato chiesto quindi il risarcimento del danno mediante subentro nel contratto ed in subordine con corresponsione del 20% dell’importo a base d’asta, ex articolo 345 della l. numero 2248/1865 ed articolo 134 del d. lgs. numero 163/2006, o la somma diversa ritenuta attribuibile, oltre ad interessi legali e rivalutazione. III.- Con memoria depositata il 17.9.2013 si è costituito in giudizio il Comune di Teora, che ha dedotto la infondatezza dell’appello e la inammissibilità per genericità e carenza di elementi di prova della domanda di risarcimento dei danni, concludendo per la reiezione. IV.- Alla pubblica udienza del 25.2.2014 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio. V.- La Sezione ritiene l’appello infondato. V.1.- Con il primo motivo di gravame si reitera criticamente la censura di violazione dell’articolo 79, comma 5 bis, del d.lgs. numero 163/2006 – che dispone la comunicazione per iscritto della intervenuta aggiudicazione al secondo graduato - disattesa nell’assunto che l’omessa comunicazione della determinazione di aggiudicazione definitiva non aveva pregiudicato il diritto della ricorrente alla tutela dei propri interessi, avendone comunque avuto contezza, anche se di proprio impulso. Sostiene l’appellante che se è vero che la violazione dell’articolo 79 del d. lgs. numero 163/2006 rileva solo ai fini del computo dei termini per impugnare, senza inficiare la procedura e determinare la illegittimità dell’atto conclusivo della stessa, tuttavia nel caso di specie la sottoscrizione del contratto a favore della Soc. Coop. “Stella Irpina” sarebbe stata bloccata da una immediata impugnazione dell’atto conclusivo del procedimento e del pregresso provvedimento di esclusione dalla gara. Detti provvedimenti sono stati adottati a seguito della mancata presentazione a rendere giustificazioni in ordine alla rilevata anomalia della offerta dovuta alla mancata comunicazione nelle forme e nei modi necessari dell’atto di convocazione dinanzi alla stazione appaltante. Considerato che l’articolo 11, comma 10, del d. lgs. numero 163/2006 dispone che il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima comunicazione della aggiudicazione definitiva, ai sensi del seguente articolo 79, proprio per consentire la impugnazione di detto provvedimento prima della stipula del contratto, è la tempestività della impugnazione che garantisce la pienezza della tutela giurisdizionale, nel caso di specie non consentita alla Soc. Coop. “Irpinia Avanti”. V.1.1.- Osserva preliminarmente la Sezione che, stante la infondatezza del motivo di appello, può prescindersi dal considerare la circostanza, dedotta con memoria dal resistente Comune, che sarebbero da considerare validamente effettuate le comunicazioni di convocazione per i chiarimenti per il giorno 2.10.2012, con fax del 29.9.2012, nonché di esclusione per anomalia e di aggiudicazione definitiva della gara, con fax del 5.10.2012, stante la positività dei rapporti di conferma e la mancata dimostrazione della mancata funzionalità dell’apparato ricevente da parte della appellante. E’ decisiva, infatti, la circostanza che l'eventuale violazione della norma evocata rileva solo ai fini della determinazione della tempestività dell'impugnazione, ma non incide sulla legittimità dell'atto gravato, sicché la dedotta violazione del diritto di difesa è da considerare irrilevante al fine del conseguimento del bene della vita perseguito dalla appellante, che consiste nell’ottenere l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara per anomalia della sua offerta e del provvedimento di aggiudicazione definitiva alla contro interessata Soc. Coop. “Stella Irpina”. L'articolo 120, comma 5, del c.p.a. dispone che il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, nel settore degli appalti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del d.lgs. numero 163 del 2006. Tale ultima norma dispone, tra l'altro, che venga comunicata ai partecipanti l'aggiudicazione definitiva nel rispetto di modalità specificamente indicate, ma non è supportata dalla previsione di una apposita sanzione per il caso di omissione, con la conseguenza che, ove questa non abbia arrecato nocumento alla parte interessata, non può dedursi l'esistenza di un vizio tale da rendere annullabile il relativo provvedimento. La violazione di detta norma, senza che concorrano vizi propri dell'aggiudicazione, non può comportare l'annullamento dell'aggiudicazione o l'inefficacia del contratto, in quanto trattasi di una fase successiva a quella di selezione del migliore contraente, e, per ciò stesso, non può ripercuotersi negativamente sul provvedimento di aggiudicazione definitiva. Tanto comporta la reiezione del motivo di gravame. V.2.- Con il secondo motivo di appello scomponibile in due autonomi punti è stato in primo luogo dedotto che il T.A.R. ha ritenuto infondata la censura, formulata con il secondo motivo di gravame, che l’esclusione della ricorrente dalla gara per anomalia della offerta non era stata adottata con una specifica determinazione dal Responsabile del Servizio, che aveva solo provveduto a comunicare l’esclusione decisa dalla Commissione di gara ciò in quanto l’esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale, sostanziandosi nell’esclusione dall’aggiudicazione per anomalia dell’offerta, correttamente era stata adottata dalla Commissione aggiudicatrice che è l’organo competente preposto all’esame delle offerte dei partecipanti alla gara verbale numero 4 del 2/10/2012 il cui operato è stato poi approvato dal Responsabile del Servizio amministrativo con la determinazione numero 388/2012, impugnata. Ma la tesi non sarebbe assentibile perché sarebbe stato così compromesso il diritto di difesa della concorrente esclusa e la regolarità e trasparenza della procedura, ex articolo 24 della Costituzione e 79 del d. lgs. numero 163/2006, in quanto il verbale della commissione è un atto endoprocedimentale che acquista efficacia esterna solo con l’adozione della determinazione del Responsabile della gara, unico soggetto legittimato ad impegnare l’Amministrazione nei confronti dei terzi. V.2.1.- La Sezione valuta la censura incondivisibile, dovendo concordarsi con il Giudice di primo grado che è stata del tutto regolare la procedura che ha visto il competente dirigente fare propri i verbali della commissione aggiudicatrice della gara di cui trattasi, attribuendo ad essi rilevanza esterna. Risulta invero che, con verbale numero 4 del 2.10.2012, la commissione di gara, composta dal sig. Gerardo Guarino che presiedeva la procedura per l’aggiudicazione dell’affidamento di cui trattasi in qualità di Responsabile del Servizio Affari generali, ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del d. lgs. numero 267/2000 e del decreto sindacale numero 18 del 2007 assistito da due testimoni, ha motivatamente disposto la esclusione della Società Cooperativa “Irpinia Avanti” per offerta anomala inoltre che con provvedimento prot. numero 5875 del 5.10.2012 il Responsabile del Servizio, ripetuti i motivi posti dalla commissione a base della decisione di esclusione e ritenuto che la società stessa non avesse fornito dettagli sufficienti a chiarire l’offerta, ha comunicato alla stessa che era stata esclusa dal procedimento di cui trattasi in quanto il costo del lavoro evidenziato nelle giustificazioni e nelle ulteriori precisazioni era notevolmente al di sotto di quello determinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto del 2.4.2012, nonché che era risultata aggiudicataria la Società Cooperativa Sociale “Stella Irpina”. Successivamente, con determinazione numero 388 del 12/10/2012 detto Responsabile del Servizio ha approvato l’esclusione della Cooperativa ricorrente dalla procedura di affidamento del servizio de quo ed ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla Cooperativa Sociale Stella Irpina . La procedura seguita non è, quindi, censurabile, e non ha comportato alcuna concreta e giuridicamente apprezzabile violazione del diritto di difesa della concorrente esclusa e della regolarità e trasparenza della procedura, avendo il verbale della commissione acquistato efficacia esterna con l’adozione delle sopra indicate determinazioni del Responsabile del Servizio tempestivamente impugnate dalla attuale appellante. V.3.- Con il motivo di gravame in esame secondo punto del secondo motivo di appello , è stato ulteriormente dedotto che il Giudice di prime cure ha anche ritenuto valida ed efficace la notificazione dell’atto di convocazione della Soc. Coop. “Irpinia Avanti” per il giorno 2.10.2012, effettuata - dopo quella tentata dal messo comunale in data 28/9/2012 - dal responsabile del Servizio amministrativo in pari data presso la sede della Cooperativa stessa mediante consegna dell’atto al sig. Cordasco Maccaldo, marito della rappresentante legale della stessa, che, dopo aver letto il contenuto dell’invito, ha, secondo il funzionario comunale, rifiutato di riceverlo. Il T.A.R. ha considerato il sig. Maccaldo, in assenza di altro soggetto indicato dalla ricorrente, come unico abilitato ed incaricato a ricevere le notificazioni a norma dell’articolo 145 del c.p.c., con conseguente applicazione dell’articolo 138, comma 2, del c.p.c., che dispone la validità ed efficacia della notificazione rifiutata. Ma l’articolo 145 del c.p.c., al comma 5, richiama espressamente gli articolo 140 e 143 del c.p.c., qualora la notifica non possa avvenire secondo le procedure previste dagli articolo 138, 139 e 141 del c.p.c., a loro volta richiamati dal comma 4 di detto articolo 145. L’articolo 138, comma 2, del c.p.c. equipara il rifiuto del destinatario, ove reperito, alla notifica in mani proprie, ma la norma non sarebbe applicabile al caso di specie perché il rifiuto a sottoscrivere la ricevuta dell’atto di convocazione da parte del marito della rappresentante legale della società ricorrente non equivarrebbe al rifiuto del diretto destinatario. Il rifiuto del marito di detta legale rappresentante, soggetto idoneo a ricevere le notifiche ai sensi dell’articolo 139 del c.p.c., avrebbe comportato l’applicazione dell’articolo 140 del c.p.c., che prevede una particolare procedura nell’ipotesi della impossibilità di eseguire la consegna a mani del destinatario o dei soggetti indicati in detto articolo 139, che si perfeziona solo all’atto della ricezione del ricevimento della raccomandata di informazione del deposito dell’atto nella casa comunale dopo l’affissione di avviso alla porta del destinatario. Detta procedura non era stata rispettata nel caso di specie e le notizie relative alle fasi del procedimento di evidenza pubblica sarebbero state fornite al sig. Maccaldo su sua richiesta, dapprima mediante contatto telefonico e poi, a seguito di accesso agli atti, in violazione dell’articolo 79 del d. lgs. numero 163/2006 e con pregiudizio del diritto di difesa, avendo ciò causato la mancata presentazione della Società Cooperativa “Irpinia Avanti” alla riunione del 2.10.2012. V.3.1.- Osserva la Sezione che l’articolo 145 del c.p.c. stabilisce che “La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. La notificazione alle società non aventi personalità, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143”. L’articolo 138 del c.p.c. stabilisce che “L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie”. L’articolo 139 del c.p.c. stabilisce che “Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. .” Ciò posto, va confermata la tesi che l’articolo 138, comma 2, del c.p.c., laddove stabilisce che se il destinatario rifiuta di ricevere la copia dell’atto che deve essere notificato, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie, va interpretato nel senso che è applicabile solo al rifiuto apposto dal destinatario, cui il comma precedente fa riferimento, e non da qualsiasi persona sia abilitata a riceversi copia della notifica. In tal senso è orientata la consolidata giurisprudenza in materia Cassazione civile sez. I, 22 maggio 2013, numero 12545 secondo la quale, a norma dell'articolo 138, comma 2, del c.p.c., il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto, non essendo consentita una analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo, oppure se l'accipiens sia un congiunto del destinatario o un addetto alla casa o, a maggior ragione, un vicino o il portiere , ancorché si tratti di soggetti che altre disposizioni abilitano, in ordine prioritario gradato, alla ricezione dell'atto. L’orientamento è confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 13 aprile 2011, numero 130, nonché dalla sentenza della Cassazione civile, sez. I, 8 maggio 2006, numero 10476, e dalla sentenza della Cassazione civile, sezioni unite, 26 giugno 2002, numero 9325, con la precisazione che a norma dell'articolo 138 c.p.c., può considerarsi equipollente alla notificazione effettuata in mani proprie il rifiuto di ricevere la copia dell'atto soltanto se proveniente dal destinatario della notificazione medesima o dal domiciliatario stante l'assimilazione, stabilita dall'articolo 141, comma 3, c.p.c., tra la consegna in mani proprie del destinatario e quella in mani proprie del domiciliatario detta equipollenza non opera, pertanto, allorché il rifiuto provenga da persona che, non essendo stato reperito il destinatario in uno dei luoghi di cui al comma 1 dell'articolo 139 c.p.c., sia compresa nel novero di quelle tuttavia abilitate, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, alla ricezione dell'atto, sicché detto rifiuto comporta la necessità di eseguire le formalità prescritte dall'articolo 140 c.p.c., la cui omissione determina l'inesistenza della notificazione stessa. Nel caso che occupa il rifiuto di ricevere la notifica proveniva dal soggetto che oltre che ad essere il coniuge della legale rappresentante della società appellante era addetto allo studio commerciale presso il quale aveva sede la società e comunque soggetto presente presso la sede stessa. La giurisprudenza Cassazione civile, sez. II, 15 novembre 2013, numero 25778 ha ritenuto che in tema di notificazione a società munita di personalità giuridica che abbia la propria sede presso uno studio professionale, la persona addetta a tale studio deve ritenersi addetta anche alla sede della società medesima, e, pertanto, abilitata a ricevere l'atto, a norma dell'articolo 145 comma 1 c.p.c., indipendentemente dal fatto che sia o meno dipendente di detta destinataria o con essa legata da altro rapporto giuridico ed inoltre Cassazione civile, sez. trib., 5 settembre 2012, numero 14865 che, ai fini della regolarità della notificazione di atti alla persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede articolo 145, comma 1, c.p.c. , senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, successivamente, della persona incaricata di ricevere le notificazioni, è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto l’incarico. Nel caso di specie risulta da nota prot. numero 4993 del 6.9.2013 del Responsabile del Sevizio Affari Generali del Comune di Teora, sig. Gerardo Guarino, che il giorno 28.9.2012, alle ore 19,00 circa, si era recato personalmente presso la sede legale della Cooperativa Irpinia Avanti, ubicata nello studio commerciale del sig. Cordasco Maccaldo, coniuge della legale rappresentante della società appellante, per consegnare la nota del 28.9.2012, prot. numero 5712, di convocazione presso la sede comunale per il procedimento di anomalia. Secondo detta nota nella sede era presente il sig. Maccaldo che, dopo la lettura della comunicazione, si rifiutava di controfirmare per ricevuta la nota di convocazione, affermando che la si dovesse consegnare direttamente al rappresentante legale della cooperativa. Il rifiuto è stato quindi apposto dal soggetto titolare dello studio commerciale in cui secondo detta nota, non contestata sul punto da controparte, aveva sede legale la società cooperativa appellante. Il sig. Maccaldo, addetto a detto studio in quanto titolare dello stesso, deve quindi ritenersi, in base alla citata giurisprudenza, che fosse addetto anche alla sede della società medesima, e, pertanto, abilitato a ricevere l'atto, a norma dell'articolo 145 comma 1 c.p.c., indipendentemente dal fatto che fosse anche il marito della legale rappresentante. Quindi in qualità di persona fisica che rappresentava la cooperativa in questione il sig. Maccaldo coincideva con il destinatario dell’atto di cui al comma 1 dell’articolo 138 del c.p.c. e non con i soggetti di cui ai commi 2 e 3 del seguente articolo 139, ed il rifiuto di ricevere l’atto di cui trattasi ha comportato gli effetti di cui al secondo comma dell’articolo 138 del c.p.c Per le ragioni che precedono il motivo di appello in esame non può essere accolto. V.4.- Con il terzo motivo di appello è stata riproposta la censura volta a contestare la ritenuta anomalia della offerta, assorbita dal primo Giudice a seguito della ritenuta infondatezza delle superiori doglianze esaminate, l’ultima delle quali era volta a contestare una delle plurime ed autonome ragioni poste a base degli atti impugnati che da sola era sufficiente a sorreggere gli atti medesimi. V.4.1. Confermata la validità dell’impugnata statuizione del primo giudice alla luce della reiezione di tutti i mezzi di gravame, per completezza ed in estrema sintesi, osserva in proposito la Sezione che risulta dal verbale numero 4 della procedura di gara in questione che la cooperativa appellante “non ha fornito dettagli sufficienti a chiarire l’offerta e pertanto” è stato ritenuto di “doverla escludere in quanto il costo del lavoro evidenziato nelle giustificazioni e nelle ulteriori precisazioni è notevolmente al di sotto di quello determinato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto in data 02/04/2012”. Secondo la giurisprudenza Consiglio di Stato, ad. plenumero , numero 8 del 2014 e 29 novembre 2012, numero 36 , il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di verifica di anomalia delle offerte è circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, in considerazione della discrezionalità che connota dette valutazioni, come tali riservate alla stazione appaltante, cui compete il più ampio margine di apprezzamento. Nel caso che occupa l’assunto dalla commissione di gara, che la appellante non aveva fornito ulteriori elementi di dettaglio oltre alle precisazioni già presentate sufficienti a chiarire l’offerta, lasciando dubbi sulla esatta quantificazione del costo orario, non appare manifestamente illogico o erroneo ed era quindi sufficiente a sorreggere l’impugnata determinazione di esclusione. Invero il giudizio di verifica sull'anomalia di un'offerta rappresenta un accertamento sulla serietà, congruità ed attendibilità dell'offerta stessa e costituisce espressione di un potere tecnico-discrezionale dell'Amministrazione appaltante, non sindacabile in sede di legittimità, a meno che le valutazioni siano immotivate o manifestamente illogiche, ovvero fondate su errori di fatto o deficienze istruttorie, o derivino da un procedimento viziato. Sono quindi da considerare assorbite le argomentazioni volte a contestare nel merito la sussistenza della riscontrata anomalia, formulate con il ricorso introduttivo del giudizio e riproposte in appello. V.5.- Con il quarto motivo di appello è stato chiesto il risarcimento del danno, ma la richiesta è insuscettibile di accoglimento. Alla riconosciuta infondatezza dei motivi di ricorso non può, infatti, che conseguire l'inaccoglibilità della domanda di risarcimento danni dei quali l’appellante chiede il ristoro, perché non è stata dimostrato l’illegittimo esercizio della funzione pubblica Consiglio Stato, sez. V, 14 febbraio 2011, numero 965 . VI.- L’appello deve essere conclusivamente respinto e deve essere confermata la prima decisione. VII.- Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidati come in dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo respinge l’appello in esame. Pone a carico dell’appellante Soc. Coop. “Irpinia Avanti” le spese e gli onorari del presente grado, liquidati a favore del Comune di Teora nella complessiva misura di € 5.000,00 cinquemila/00 , oltre ai dovuti accessori di legge I.V.A. e C.P.A. . Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.