Il Comune attribuiva un ruolo apicale solo ad alcuni suoi dipendenti cassazionisti, presumibilmente senza bandire il dovuto concorso, ma non alla ricorrente che era inquadrata in una qualifica inferiore. Il Tar di Palermo ha evidenziato come questo demansionamento fosse discriminatorio ed ha ordinato la ricostruzione integrale della sua carriera ai fini economici, giuridici e previdenziali.
È quanto deciso dal Tar Sicilia sez. I, depositata il 28 marzo 2014, evidenziando quanto la materia sottesa alla lite fosse ambigua all’epoca dei fatti e, perciò, compensando le spese di lite. In effetti non mi risultano specifici ed analoghi precedenti, né vengono citati dall’estensore le poche fonti, che analizzano tout court la figura dell’avvocato impiegato in una PA, anzi, tendono ad escludere i legali dai ruoli apicali CDS 6336/09 . Il caso. La ricorrente è un dipendente del Comune di Palermo con l’attuale qualifica di «avvocato cassazionista», perché dal 1997 ha conseguito il patrocinio presso le Giurisdizioni superiori. Da quella data aveva avviato l’iter per ottenere l’attuale posizione, ma le fu negata per una prassi allora vigente nella PA, fu inquadrata, con una determinazione sindacale del luglio 1998, «non nella “II^ qualifica dirigenziale”, ma nella nuova e più sfavorevole “qualifica unica dirigenziale”».Cinque mesi dopo la PA, tuttavia, inquadrò undici dipendenti, tra cui sei cassazionisti, nelle mansioni a lei non attribuite con «effetto retroattivo al 01.01.1996». Successivamente, però, «con un motu proprio» sospese questa delibera, salvo poi riconfermarla, a seguito di un parere di un professionista esterno, solo a favore dei sei legali. Visto che non ha mai esteso questo trattamento più favorevole a tutti i dipendenti che si trovavano in condizioni analoghe, come per l’appunto la ricorrente. Per questi motivi impugnò i menzionati provvedimenti presso il Tar che ha decretato la sua promozione, stante il trattamento discriminatorio subito. Quale giurisdizione? È del G.A. ai sensi dell’articolo 69 comma VII Dlgs 165/01 dato che l’atto è stato notificato il 15/9/00.Infatti la norma prevede che «le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data [30.06.1998] restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000». Possibile origine dell’esegesi ambigua. Non è affrontata dalla sentenza annotata, bensì dalla C. Conti della Campania numero 527/10 v. nota di Petracci Marin, L’avvocato non diventa dirigente che evidenzia come l’abolizione della figura del procuratore legale e l’automatica promozione ad avvocato L.27/97 abbia ingenerato confusione, perché l’ente non aveva l’obbligo di inquadrarli in una qualifica dirigenziale unica, bensì di bandire, a sua discrezione, concorsi pubblici, basati sul diverso grado di professionalità, per ricoprire ruoli da dirigente o funzionario, eventualmente riconoscendo vari livelli d’inquadramento. Infine la giurisprudenza costante tende ad evidenziare un’incompatibilità tra la professione forense e l’inserimento in una struttura gerarchica, suddivisa in diversi livelli a seconda delle competenze acquisite Cass. civ. SS.UU. 5559/02 16629/09 sul rifiuto opposto ad un pubblico dipendente/avvocato d’iscriversi all’albo speciale . Nel nostro caso non sembra sia stata bandita una gara, sì che gli atti sarebbero affetti anche da questo vizio. La disparità di trattamento è contraria all’articolo 97 Cost. Questa norma fissa i principi cardine della PA ed impone un uguale trattamento a parità di condizioni. Nella fattispecie questa regola non è stata rispettata e non è stato fornito alcun valido motivo atto a giustificare questa discriminazione. Ergo «non si realizza un inammissibile sindacato giudiziale ab interno sul nucleo duro della scelta discrezionale della P.A. in punto di gestione allora ancora autoritativa del rapporto di lavoro, ma, al contrario, si censura ab externo l’irragionevole ed immotivata disparità di trattamento pur in presenza di situazioni analoghe l’azione della P.A., come noto, si dispiega entro il limes ultimo rappresentato tra l’altro dal principio di logicità e di non contraddittorietà, il cui superamento ben può essere conosciuto, sindacato e censurato» dal G.A. Obbligo di ricostruzione della carriera. Gli atti impugnati devono essere, dunque, annullati e, di conseguenza, la ricorrente deve esser inquadrata, con effetto retroattivo al luglio 1998, nella qualifica richiesta, percepire le relative differenze retributive, assistenziali, previdenziali e contributive e, infine, la PA ha l’obbligo di ricostruzione integrale della carriera ai fini retributivi e previdenziali. Su tali somme nette CDS Ad.plenumero 18/12 le «spettano gli interessi legali al tasso anno per anno vigente nonché la rivalutazione monetaria, scilicet computata come da normativa vigente cfr. articolo 22, comma XXXVI, L. 724/1994 – CdS, Ad. Plenumero 18/2011 ».
TAR Sicilia, sez. I, sentenza 14 – 28 marzo 2014, numero 931 Presidente D’Agostino – Estensore Lamberti Fatto e diritto Con ricorso notificato in data 15.09.2000 e depositato in data 10.10.2000 la ricorrente, premesso di essere dipendente di ruolo del Comune di Palermo con la attuale qualifica di “avvocato cassazionista”, espone che, in esito al conseguimento, in data 11.12.1997, dell’abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni superiori, avanzò all’Ente istanza di inquadramento nel profilo professionale di “avvocato cassazionista” che il Comune, con determinazione sindacale numero 363/DS del 21.07.1998, in ossequio ad un allora costante orientamento dell’Amministrazione la inquadrò non nella “II^ qualifica dirigenziale”, ma nella nuova e più sfavorevole “qualifica unica dirigenziale” che, tuttavia, con successiva determinazione dirigenziale numero 596 del 01.12.1998, un gruppo di altri undici dipendenti comunali, tra cui sei avvocati cassazionisti, venne inquadrato nella “II^ qualifica dirigenziale” con effetto retroattivo al 01.01.1996 che tale delibera, inizialmente sospesa motu proprio dall’Amministrazione, fu poi, a seguito di un parere richiesto ad un professionista esterno, attuata con l’atto in questa sede impugnato a solo vantaggio dei sei menzionati avvocati cassazionisti che neppure in seguito l’Amministrazione ha esteso tale più favorevole inquadramento a tutti coloro, tra cui la ricorrente, che si trovavano in situazione analoga. L’atto gravato viene ritenuto illegittimo per violazione di legge con riferimento agli articoli 3 e 97 Cost, nonché per eccesso di potere per disparità di trattamento, per ingiustizia grave e manifesta, per illogicità manifesta e contraddittorietà, per difetto di motivazione. Il Comune ed uno dei sei avvocati cassazionisti cui il ricorso è stato notificato si sono costituiti ma non hanno svolto difese scritte. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Si premette che la giurisdizione esclusiva spetta al G.A. in virtù dell’articolo 69, VII comma, secondo periodo, D.Lgs. 165/01 “Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data [30.06.1998] restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000” e del fatto che il presente ricorso è stato notificato in data 15.09.2000. L’atto gravato cozza frontalmente con il principio di diretta derivazione costituzionale – cfr. articolo 97 Cost. di parità di trattamento in presenza di parità di condizioni per vero, pur a fronte di una allegata ed ex adverso non contestata equivalenza del percorso professionale della ricorrente e dei sei avvocati cassazionisti de quibus, solo costoro sono stati inquadrati nella più favorevole “II^ qualifica dirigenziale”, senza che l’Amministrazione abbia addotto, né allora né poi, elementi concreti atti a fondare e giustificare tale discriminazione. E’ appena il caso di precisare che, in tal modo, non si realizza un inammissibile sindacato giudiziale ab interno sul nucleo duro della scelta discrezionale della P.A. in punto di gestione allora ancora autoritativa del rapporto di lavoro, ma, al contrario, si censura ab externo l’irragionevole ed immotivata disparità di trattamento pur in presenza di situazioni analoghe l’azione della P.A., come noto, si dispiega entro il limes ultimo rappresentato tra l’altro dal principio di logicità e di non contraddittorietà, il cui superamento ben può essere conosciuto, sindacato e censurato dal Giudice Amministrativo. Devesi, dunque annullare l’atto impugnato nella parte in cui non estende a favore anche della ricorrente l’inquadramento nella “II^ qualifica dirigenziale” a decorrere dal 21.07.1998, dichiarare il diritto pure di costei a siffatto inquadramento e, conseguentemente, condannare il Comune di Palermo al pagamento delle connesse differenze retributive, assistenziali, previdenziali e contributive a decorrere da tale data, con integrale “ricostruzione della carriera” della ricorrente ai fini retributivi e previdenziali. Sulle somme nette CdS, Ad. Plenumero 18/2012 che l’avvocato Impinna andrà a percepire in esito alla presente Sentenza spettano gli interessi legali al tasso anno per anno vigente nonché la rivalutazione monetaria, scilicet computata come da normativa vigente cfr. articolo 22, comma XXXVI, L. 724/1994 – CdS, Ad. Plenumero 18/2011 . Le spese di lite possono compensarsi, pure alla luce della non particolare chiarezza, all’epoca dei fatti di causa, della normativa in punto di inquadramento dirigenziale. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, dichiara il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nella “II^ qualifica dirigenziale” a decorrere dal 21.07.1998, condanna il Comune di Palermo al pagamento delle connesse differenze retributive, assistenziali, previdenziali e contributive a decorrere da tale data, con gli accessori di legge come meglio precisato in parte motiva. Compensa integralmente fra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.