Insolvenza Lehman Brothers: l’intermediario non è un chiaroveggente

I titoli obbligazionari emessi dalla banca statunitense Lehman Brothers non presentavano nel mese di marzo 2007 profili di rischiosità in quanto l’abbassamento del rating si è verificato nel corso dell’anno 2008. L’intermediario non aveva quindi al tempo elementi di conoscenza tali da far presupporre il sopravvenire della situazione di default dell’emittente.

Risparmiatori vs banca. Il Tribunale di Firenze, con sentenza numero 587 del 20 febbraio 2014, respinge tutte le domande avanzate da due risparmiatori nei confronti della propria banca di fiducia tese a far caducare un investimento compiuto nel marzo 2007 ed avente ad oggetto nominali € 250.000 di obbligazioni Lehman Brothers. Il contratto di intermediazione è valido anche se non adeguato alla sopravvenuta disciplina di settore. La prima censura mossa dai risparmiatori nei confronti dell’operato della banca concerne il contratto di intermediazione finanziaria ritenuto inidoneo a sorreggere l’operazione dedotta in lite poiché stipulato nell’anno 1997 e dunque in periodo antecedente l’entrata in vigore del d.lgs. numero 58/1998. Il Tribunale respinge la domanda dei clienti ritenendo che il mancato adeguamento del contratto quadro non determini la nullità dell’ordine di acquisto impartito detta nullità, precisa il Giudice fiorentino, non deve essere rapportata alla generalità delle disposizioni contenute nel contratto di negoziazione, bensì a sue specifiche clausole, dalla cui carenza detta nullità si assume derivare. Imprevedibile l’insolvenza di Lehman Brothers nel marzo 2007. Al momento dell’esecuzione dell’operazione finanziaria dedotta in lite, avvenuta in data 19 marzo 2007, i titoli Lehman Brothers non presentavano profili di criticità e la banca convenuta non aveva elementi di conoscenza tali da far presupporre il sopravvenire, a breve medio termine, della situazione di default dell’emittente. L’abbassamento del rating si è verificato soltanto nel corso dell’anno 2008. Variazione significativa del livello di rischio dei titoli Lehman Brothers obbligo di informativa da parte della banca. Ritiene il Tribunale di Firenze che, nel caso di specie, la specifica pattuizione “Patti Chiari” contenuta nell’ordine di acquisto si concretizzasse non soltanto nell’informativa, in capo alla banca, circa l’uscita dall’emittente dal c.d. paniere di sicurezza, ma anche in quella attinente la variazione significativa del livello di rischio che nel giugno-luglio 2008 effettivamente vi era stata, sia per via del pur ridotto downgrading, sia per via dei risultati della relazione trimestrale al giugno 2008 di Lehman Brothers Holding Inc. che lasciavano presagire, in assenza di una politica di interventi per il trimestre successivo, un’eventuale sua dichiarazione di insolvenza, sia, infine, per via della notoria perdita di valore alle quotazioni delle azioni circa il 73% . L’omessa informativa post vendita della banca non ha cagionato alcun danno agli investitori. Nonostante la banca non abbia dimostrato di aver informato i clienti nel giugno 2008 circa l’opportunità di chiedere a Lehman Brothers il rimborso del valore nominale dei titoli ormai scaduti, sostiene il Tribunale di Firenze che ciò non abbia arrecato alcun danno agli attori. Un rimborso effettuato a partire da ragionevole data successiva al 10 giugno 2008 sarebbe risultato revocabile secondo la legislazione statunitense 11 U.S. Bankruptcy Code, § 547 che prevede il termine a ritroso di 90 giorni rispetto alla domanda di ammissione alla procedura concorsuale per i creditori c.d. preferred e non insiders, quali avrebbero potuto essere gli attori. Se poi questi ultimi avessero voluto vendere o far vendere i titoli a terzi, pur con uno sconto, sarebbero con tutta verosimiglianza rimasti esposti ad un’azione diretta o in manleva che li avrebbe visti probabilmente soccombenti.

Tribunale di Firenze, sez. III Civile, sentenza 20 febbraio 2014, numero 587 Giudice Delle Vergini Svolgimento del processo Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa, iscritta al numero r.g. 2133/2010 di questo Tribunale avente ad oggetto domanda di nullità, annullamento, risoluzione o comunque di risarcimento del danno in relazione all’ordine di acquisto in data 19.3.207 di obbligazioni Lehman Brothers 03/08 TV cod. per il controvalore di Euro 250.000,00 parti P.E. e A.D. comma Banca CR Firenze S.p.A. , assunta prova per teste, veniva trattenuta in decisione all’udienza del 9.11.2011, all'esito della quale venivano concessi i termini di cui all'articolo 190 c.p.c. Motivi della decisione Si prende atto delle pronunce delle SS.UU della Corte di Cassazione Cass., SS.UU., 19-12-2007, numero 26724 Cass., sez. unumero , 19-12-2007, numero 26725 , i cui principi sono comunque riferibili al caso di specie, in virtù delle quali dalla violazione dei doveri di comportamento che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimento finanziario discende la responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, per le violazioni in sede di formazione del contratto d’intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti, ovvero la responsabilità contrattuale, con relativo obbligo risarcitorio ed eventuale risoluzione del predetto contratto, per le violazioni riguardanti le operazioni d’investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d’intermediazione finanziaria in questione, ma non la nullità di quest’ultimo o dei singoli atti negoziali conseguenti, in difetto di previsione normativa in tal senso. Va in primo luogo verificato se nel caso di specie sia avvenuta la stipulazione di contratto d’intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti c.d. contratto quadro secondo quanto previsto dapprima dall’articolo 6 della Legge 2.1.1991, numero 1, successivamente dall’articolo 18 del D.Lgs. 23.7.1996, numero 415, e quindi dall’articolo 23 D.Lgs. 24.2.1998, numero 58. La risposta è positiva, in quanto in atti doccomma 1 attori e 1 convenuta vi è copia del contratto negoziazione, raccolta, ordini, collocamento e distribuzione, deposito a custodia e amministrazione di valori mobiliari stipulato in data 14.7.1997, cui ha fatto seguito, in data 14.7.1999, la consegna del documento sui rischi generali degli investimenti doccomma 1 attori e 4 convenuta . Non ritiene questo Tribunale che il mancato adeguamento del suddetto contratto quadro alle sopravvenute discipline di cui al D.Lgs. 23.7.1996 e al D.Lgs. 24.2.1998, numero 58, determini, per derivazione, nullità dell’ordine di acquisto di cui è causa, in quanto detta nullità non va rapportata alla generalità delle disposizioni contenute nel contratto-quadro, bensì a specifiche disposizioni dello stesso, dalla cui carenza detta nullità si assume derivare. Gli attori lamentano, a supporto delle loro subordinate domande di annullamento, risoluzione e risarcimento del danno, che, al momento della sottoscrizione dell’ordine, non sia stata loro fornita informazione circa il rischio di non rimborsabilità del capitale e di non corresponsione degli interessi e circa l’insussistenza di conflitto di interessi in capo alla Banca convenuta. Lamentano infine che non sia stata loro fornita adeguata informativa, successiva all’acquisto dei titoli, circa la sopravvenuta non rimborsabilità del capitale e non corresponsione degli interessi per via del noto default Lehman Brothers del 15.9.2008. Non ritiene questo Giudice che i titoli Lehman Brothers presentassero, al momento dell’ordine in questione, profili di rischiosità, in quanto è noto come l’abbassamento del rating si è avuto nel corso dell’anno 2008 e che alla data del 19.3.2007 parte convenuta non avesse elementi di conoscenza tali da far presupporre il sopravvenire, a breve-medio termine, di situazione di default. Peraltro gli stessi attori collocano altro tipo di eventi premonitorio del default calo delle quotazioni, contrazione degli utili a periodo non anteriore alla seconda metà dell’anno 2007. L’operazione non risulta essere avvenuta in situazione di conflitto di interessi in capo alla Banca convenuta, che provvide all’acquisto presso società di intermediazione mobiliare facente parte di gruppo bancario, la cui capogruppo all’epoca non era ancora società controllante essa convenuta. Gli attori lamentano come, successivamente all’acquisto dei titoli, non siano state loro fornite adeguate informazioni allorquando il default poi manifestatosi il 15.9.2008 appariva adeguatamente pronosticabile. Nel caso in esame il contratto quadro aveva ad oggetto negoziazione, sottoscrizione, collocamento e raccolta di ordini concernenti valori mobiliari e custodia ed amministrazione degli stessi e non anche servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari. Non vi è prova, inoltre, circa l’inadeguatezza dell’operazione in questione rispetto al totale degli investimenti effettuati dagli attori di ammontare superiore ad Euro 2 mlnumero all’epoca dell’ordine di acquisto cfr. docomma 2 convenuta . Sotto detti profili la doglianza deve quindi ritenersi infondata. La peculiarità del caso in esame è rappresentata dal fatto che l’ordine di acquisto è risultato accompagnato dalla c.d. pattuizione “Patti Chiari” vd. doccomma 1 e 8 attori , in virtù della quale la Banca convenuta testualmente dichiarava per iscritto “Il titolo fa parte dell'elenco delle obbligazioni a basso rischio-rendimento “Pattichiari” emesso alla data dell'ordine. In base agli andamenti di mercato, il titolo negoziato potrà uscire dall'elenco successivamente alla data dell'ordine. Il cliente sarà tempestivamente informato se un titolo facente parte dell'elenco subisce una variazione significativa del livello di rischio”. Va in proposito rilevato come in generale, in base cioè alle regole di comportamento poste a carico delle banche aderenti al Consorzio “Pattichiari”, vi fosse l’obbligo di avvertire la clientela nelle sole ipotesi di declassamento dell’emittente al di sotto del rating A- declassamento che, quanto a Lehman Brothers, non è mai avvenuto . Tuttavia nel concreto caso in esame la Banca convenuta non ha contestato anzi ha esplicitamente ammesso vd. missiva 19.10.2009 del servizio Customer Care – docomma 6 attori che in data 10.6.2008 e 22.7.2008 fossero state inviate agli odierni attori due c.d. warning letters in virtù delle quali, per effetto di declassamenti pur operati, ma comunque sempre a livelli superiori ad A-, dalle agenzie di rating nei confronti di Lehman Brothers rispettivamente in data 9.6.2008 e 17.7.2008, gli odierni attori erano stati invitati a presentarsi presso il proprio private banker per le necessarie valutazioni. Teste sul punto indicato dalla Banca convenuta, che ha dichiarato di avere rivestito nel 2008 mansioni di coordinatore del Centro Private, ha testualmente riferito, a preciso capitolo di domanda dedotto da parte attrice “Vero che nel giugno 2008, lei contattò personalmente i clienti, informandoli dell'avvenuto declassamento del rating dei titoli Lehman?” “Mi risulta che la banca provvide a mandare una lettera agli attori con cui si comunicava il declassamento dei titoli. Personalmente io non ebbi colloqui verbali con gli attori, per quanto rileva fino a tutto il settembre 2008”. La Banca convenuta non ha depositato, neppure a mezzo di bozza standardizzata, documentazione rappresentativa delle più volte menzionate warning letters. Ritiene questo Giudice come gli obblighi posti a carico della Banca nelle pattuizioni avvenute al momento del conferimento dell’ordine si concretizzassero non soltanto nell’informativa circa l’uscita dell’emittente dal c.d. paniere di sicurezza cioè l’uscita dall'elenco per via di rating inferiore ad A- bensì pure nell’informativa circa “variazione significativa del livello di rischio” che nel giugno-luglio 2008 effettivamente vi era stata, sia per via del pur ridotto downgrading, sia per via di risultati della relazione trimestrale al giugno 2008 di Lehman Brothers Holdings Incomma che lasciavano presagire, in assenza di una politica di interventi per il trimestre successivo, un’eventuale sua dichiarazione di insolvenza, sia infine per via della notoria perdita di valore alle quotazioni delle azioni circa il 73% . Non vi è infine prova che gli odierni attori possedessero, per professione, formazione o altro, un bagaglio di informazioni tali da colmare, al giugno 2008, la presunta situazione di asimmetria informativa rispetto alla Banca convenuta. Da ciò segue come vi fossero in capo alla Banca convenuta degli obblighi di informativa, non adempiuti, che, seppure non incidevano sul sinallagma originario donde il rigetto della domanda di risoluzione , costituivano tuttavia fonte di responsabilità. Non ritiene tuttavia questo Giudice che l’omissione della Banca abbia recato danno agli odierni attori. I titoli in questione avevano l’8.6.2008 vd. www.rechtsanwalt-ahr.de/PDFs/aktuelles/LEHMAN_PROGRAMS_SECURITIES_-_07_17_091.pdf quale data naturale di scadenza e pertanto il loro valore era pari a quello nominale. Non vi è prova che alla data del 10.6.2008 a partire dalla quale la Banca convenuta aveva l’obbligo di informare gli attori a questo punto circa l’opportunità di richiedere il rimborso del valore nominale dei titoli Lehman Brothers avesse già provveduto a vera e propria cessazione dei pagamenti. Un rimborso effettuato a partire da ragionevole data successiva al 10.6.2008 il tempo affinché gli attori potessero ricevere la warning letter, far inoltrare richiesta di rimborso a Lehman Brothers e ricevere quindi da questa il rimborso sarebbe risultato poi revocabile secondo la legislazione statunitense che prevede al riguardo il termine a ritroso di 90 gg. rispetto alla domanda di ammissione alla procedura concorsuale per i creditori c.d. preferred e non insiders, quali avrebbero potuto essere gli odierni attori - 11 U.S. Bankruptcy Code § 547 - nel caso di specie Lehman Brothers ha richiesto l’ammissione al Chapter 11 lo stesso 15.9.2008 . Se poi gli attori avessero voluto ed ove avessero potuto vendere o far vendere i titoli a terzi, pur con uno sconto, sarebbero con tutta verosimiglianza rimasti esposti ad un’azione diretta o in manleva – di segno eguale e contrario a quella che hanno qui proposto - che li avrebbe visti con tutta probabilità soccombenti. Deve quindi ritenersi che l’inadempimento della Banca convenuta, per il tempo a partire dal quale era configurabile, risulta non avere cagionato alcun danno agli attori, la cui domanda deve essere perciò rigettata. In relazione alla particolarità della questione trattata costituita dal mancato formale adeguamento nel corso del tempo del contratto-quadro a suo tempo sottoscritto e dall’accertato inadempimento della Banca convenuta purtuttavia privo di efficacia causale del danno sussistono gravi ed eccezionali motivi affinché le spese di lite del presente grado di giudizio vengano integralmente compensate fra le parti. P.Q.M. il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da P.E. e A.D. contro Banca CR Firenze S.p.A., causa iscritta al N.R.G. 2133/2010 di questo Tribunale, in contraddittorio fra le parti, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, 1. rigetta le domande degli attori 2. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.