In presenza di una comunicazione di cancelleria eseguita a mezzo telefax nel rispetto del disposto di cui all’articolo 136, comma 3, c.p.c., l’attestato del cancelliere da cui risulti che il messaggio è stato trasmesso con successo al numero di fax corrispondente a quello del destinatario è sufficiente a far considerare la comunicazione avvenuta, salvo che il destinatario fornisca elementi idonei a fornire la prova del mancato o incompleto ricevimento.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 7302 del 27 marzo 2014. Il fatto. La Corte d’Appello di Palermo dichiarava improcedibile il gravame proposto da un uomo avverso la decisione del Tribunale di Agrigento che aveva riconosciuto una sua inabilità pari al 29% a seguito di un infortunio sul lavoro. Secondo i Giudici palermitani, una volta comunicato il decreto di fissazione dell’udienza a mezzo fax, l’appellante non aveva notificato l’appello e il pedissequo decreto e, quindi, non poteva essere concesso il termine ex articolo 421 c.p.c. per la rinotifica, alla luce della sentenza numero 20604/2008. L’uomo propone ricorso in Cassazione, lamentando la ritenuta validità della comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza di discussione effettuata a mezzo fax nonostante l’assenza di una prova certa dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario. Comunicazione a mezzo fax valida. Il ricorso non merita accoglimento la Corte di Cassazione, infatti, ha più volte affermato che in presenza di una comunicazione di cancelleria eseguita a mezzo telefax nel rispetto del disposto di cui all’articolo 136, comma 3, c.p.c., l’attestato del cancelliere da cui risulti che il messaggio è stato trasmesso con successo al numero di fax corrispondente a quello del destinatario è sufficiente a far considerare la comunicazione avvenuta, salvo che il destinatario fornisca elementi idonei a fornire la prova del mancato o incompleto ricevimento. Irrilevante la successiva modifica legislativa. E se è vero che secondo l’articolo 25, comma 3, l. numero 183/2011, che modifica l’articolo 136 c.p.c., l’uso legittimo di siffatta modalità è condizionato al difetto di consegna diretta e all’impossibilità di avvalersi della posta elettronica certificata, è anche vero che ciò non rileva nel caso di specie, essendo la comunicazione avvenuta prima di quella modifica. L’evoluzione tecnologica semplifica gli adempimenti procedurali. Da aggiungersi che non c’è motivo di mettere in discussione l’idoneità allo scopo dell’uso del telefax l’evoluzione tecnologica consente, oggi, l’uso di questa modalità che permette di accelerare e semplificare gli adempimenti procedurali. Alla luce di quanto detto, il ricorso si intende respinto.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 3 febbraio – 27 marzo 2014, numero 7302 Presidente Mammone – Relatore Fernandes Fatto e diritto La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 3 febbraio 2014, ai sensi dell'articolo 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell'articolo 380 bis c.p.c. Con sentenza del 18 gennaio 2012 la Corte di appello di Palermo dichiarava improcedibile il gravame proposto da G.A. avverso la decisione del Tribunale di Agrigento che aveva riconosciuto al predetto una inabilità pari al 29% come conseguenza dell'infortunio sul lavoro subito il 14.3.2007. La Corte di merito, rilevato che la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione era stata ritualmente effettuata al G., a mezzo fax, il 22.9.2011, evidenziava che per detta udienza l'appellante non aveva notificato l'appello ed il pedissequo decreto e, quindi, non poteva essere concesso il termine ex articolo 421 c.p.c. per la rinotifica, alla luce del nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità di cui alla sentenza numero 20604 del 30.7.2008. Per la Cassazione di tale decisione propone ricorso il G. affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso l'INAIL. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 17 co. 2° del d.Lgs. numero 5/2003 e degli articolo 136 co. 1° e 156 co.2° c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto valida la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione effettuata a mezzo fax nonostante non vi fosse agli atti la prova certa della avvenuta ricezione da parte del destinatario - prova richiesta dall'articolo 17 co. 2° cit. - con conseguente violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'articolo 435 c.p.c., alla luce della sentenza della Corte Costituzionale numero 15/1977 e dell'articolo 136 c.p.c. in quanto la Corte di merito non aveva osservato la obbligatorietà della comunicazione al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione e, inoltre, la cancelleria avrebbe dovuto prima tentare la comunicazione a mezzo posta elettronica certificata PEC e, poi, in caso di impossibilità di utilizzazione della PEC, utilizzare il fax. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 176 c.p.c. in quanto la comunicazione a mezzo fax avrebbe potuto essere valida solo una volta acquisita la certezza dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario e, comunque, le forme di comunicazione a mezzo fax o posta elettronica si aggiungevano a quelle tradizionali, se indicate dal difensore. Con il quarto motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell'articolo 82 L. numero 37/1934. In particolare si assume che, in mancanza di una elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria presso cui il giudizio è in corso, le comunicazioni al difensore esercente extra districtum devono essere effettuate presso la cancelleria e non è configurabile un diritto dell'avvocato esercente extra districtum a ricevere le comunicazioni a mezzo fax o posta elettronica certificata. Il primo motivo ed in terzo motivo, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. Questa Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo cui in presenza di una comunicazione di cancelleria eseguita a mezzo telefax nel rispetto di quanto dispone l'articolo 136 c.p.c., comma 3, l'attestato del cancelliere da cui risulti che il messaggio è stato trasmesso con successo al numero di fax corrispondente a quello del destinatario è sufficiente a far considerare la comunicazione avvenuta, salvo che il destinatario fornisca elementi idonei a fornire la prova del mancato o incompleto ricevimento. Cass. numero 5168 del 30.3.2012 mette conto anche ricordare che la sentenza richiamata nel motivo - Cass. numero 3286 del 2006 - concerneva una fattispecie in cui non era applicabile, ratione temporis, la L. 28 dicembre 2005, numero 263, articolo 2, che, modificando l'articolo 136 cit., abilita l'uso della comunicazione a mezzo fax a far data dal 1° marzo 2006. In tale decisione è stato rilevato che la modificazione legislativa costituisce ulteriore conferma della invalidità, in precedenza, di detta forma di comunicazione. In senso analogo cfr Cass. numero 15191 del 2011 . Nel caso in esame la Corte di appello, in sentenza, ha dato atto che il decreto di fissazione dell'udienza era stato ritualmente comunicato in data 22.9.2011 alle ore 16,39 al numero di fax indicato nel ricorso. Ciò posto, non essendo in discussione che il numero telefonico del ricevente fosse esatto, appaiono pienamente adempiuti i requisiti prescritti dalla citata disposizione dell'articolo 136 c.p.c., la quale - come già ricordato - include senz'altro la trasmissione a mezzo telefax tra le modalità di possibile comunicazione alla parte del biglietto di cancelleria. La circostanza che, con la successiva modifica apportata dalla L. numero 183 del 12.11.2011, articolo 25 al comma 3 del predetto articolo 136, l'uso legittimo di siffatta modalità di comunicazione sia stato condizionato al difetto di consegna diretta ed all'impossibilità di avvalersi della posta elettronica certificata è del tutto irrilevante ai fini della presente vertenza, in cui si discute di una comunicazione avvenuta prima di quella modifica. Nè vi sono ragioni per mettere in discussione, in via generale, l'idoneità allo scopo dell'uso del telefax, che evidentemente costituisce una delle modalità oggi consentite dall'evoluzione tecnologica, di cui il legislatore ha inteso avvalersi al fine di accelerare e semplificare gli adempimenti procedurali, introducendo la citata L. numero 263 del 2005, articolo 136, comma 3. Quanto, poi, al dubbio che detto sistema di trasmissione non garantisca a sufficienza l'effettivo ricevimento dell'atto comunicato, è sufficiente osservare che, una volta dimostrato l'avvenuto inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario, è perfettamente logico presumere che detta trasmissione sia effettivamente avvenuta e che il destinatario abbia perciò avuto modo di acquisire piena conoscenza di quanto comunicatogli. Sarà suo onere, allora, dedurre e dimostrare l'esistenza di elementi idonei a confutare l'avvenuta ricezione, non bastando certo a tal fine che egli si limiti a negarla cfr. Cass. numero 5168/2012 cit. . Del pari infondato è il secondo motivo in quanto non risulta che l'articolo 136 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, prevedesse la possibilità di utilizzare il fax solo in via subordinata alla posta elettronica certificata. Infatti la norma consentiva, in via alternativa, l'uso di entrambi i mezzi di trasmissione. Destituito di fondamento è anche il quarto motivo. Dal ricorso emerge che l'avv. V.D., iscritta all'ordine degli avvocati di Agrigento, aveva eletto domicilio nel luogo ove aveva sede l'autorità giudiziaria presso lo studio dell'avv. A.T. in Palermo ragion per cui le comunicazioni correttamente non erano state effettuate presso la cancelleria della Corte di appello di Palermo. Per tutto quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso con ordinanza, ai sensi dell'articolo 375 cod. proc. civ., numero 5. . Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. E' stato depositato atto di rinuncia al ricorso del 18.1.2014 sottoscritto dai difensori del ricorrente e per accettazione da quelli dell'INAIL a ciò abilitati. In conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto con compensazione - ex articolo 391 c.p.c. - delle spese di lite tra le parti. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo e compensa le spese.