Con il d. lgs. numero 32/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 64, è stata data, finalmente, attuazione alle direttive europee, che avevano intimato al nostro Paese di prevedere la possibilità ed il diritto all’interpretazione ed alla traduzione, nei procedimenti penali, per gli stranieri accusati di reato. Dal 2 aprile prossimo, sarà, quindi, richiesto l’intervento degli interpreti in ogni fase del processo per chi non conosce la lingua italiana.
L’attuazione della Direttiva europea. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 64 del 18 marzo il d. lgs. numero 32/2014, che attua la Direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, in vigore dal 2 aprile prossimo. Necessità di un interprete. Da ora in poi, l’imputato in custodia cautelare, l’arrestato ed il fermato, i quali non conoscano la lingua italiana, avranno diritto a farsi assistere gratuitamente da un interprete per poter conferire con il proprio difensore. Inoltre, sarà loro diritto, indipendentemente dall’esito del procedimento, di avere l’assistenza di un interprete per comprendere l’accusa formulata contro di lui e per comunicare con il difensore, prima di un interrogatorio, o per presentare una richiesta, oppure, ancora, al fine di presentare una memoria nel corso del procedimento. Traduzione scritta. Negli stessi casi, l'autorità procedente disporrà la traduzione scritta, entro un termine congruo, tale da consentire al soggetto l'esercizio dei suoi diritti e della facoltà di difendersi, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna. Obbligo di nomina. Tuttavia, la conoscenza della lingua italiana sarà presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano e l'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana sarà compiuto dall'autorità giudiziaria. L'interprete e il traduttore verranno nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria abbiano personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare. Coperture finanziarie. Il Governo ha destinato poco più di 6 milioni di euro all’anno, fino al 2016, a tale iniziativa, mentre, dal 2017, i fondi verranno coperti tramite tagli alle spese, in un’ottica di spending review, sotto la supervisione del Ministero della Giustizia.
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