Ha deciso il giudice monocratico? La liquidazione dei compensi è nulla

Il mancato rispetto della composizione del Collegio, in un giudizio relativo alla liquidazione di un avvocato, rende nulla la decisione.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 3915/14, depositata il 19 febbraio. Il caso. All'esito di un procedimento sommario di cognizione, il giudice monocratico condannava una società a r.l. al pagamento, in favore del proprio avvocato difensore, della somma di euro 45.549,75, oltre accessori, a titolo di compenso per l'assistenza legale prestata in giudizi dinanzi al Tribunale di Torino. La società, tuttavia, presenta ricorso per cassazione e, rifacendosi ad una decisione delle Sezioni Unite Cass., SSUU, numero 12609/2012 , deduce che le controversie previste dall'articolo 28 legge numero 794/1942 , in tema di liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati per prestazioni giudiziali, sono decise dal tribunale in composizione collegiale. Liquidazione dei compensi nulla. L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale - a parere degli Ermellini - «costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'articolo 50-quater c.p.c. al successivo articolo 161, comma 1, un'autonoma causa di nullità della decisione». Per questo, la S.C. ha accolto il ricorso della società e rinviato la causa al Tribunale che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 22 gennaio – 19 febbraio 2014, numero 3915 Presidente Piccialli – Relatore Giusti Fatto e diritto «Con ordinanza ex articolo 702-ter cod. proc. civ. pubblicata il 17 settembre 2012, all'esito di un procedimento sommario di cognizione iniziato con ricorso del 6 aprile 2012, il giudice monocratico del Tribunale di Torino ha condannato la società a r.l. D.A.A. Costruzioni Generali al pagamento, in favore dell'Avv. U.T., della somma di euro 45.549,75, oltre accessori, a titolo di compenso per l'assistenza legale prestata in giudizi dinanzi al Tribunale di Torino. Per la cassazione di questa ordinanza la società D.A.A. Costruzioni Generali ha proposto ricorso, con atto notificato il 17 dicembre 2012, sulla base di un motivo. L'intimato Avv. T. non ha svolto attività difensiva in questa sede. L'unico motivo — con cui si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 14 del d.lgs. 1° settembre 2011, numero 150 - è fondato. Ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. numero 150 del 2011, le controversie, previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, numero 794, in tema di liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati per prestazioni giudiziali sono decise dal tribunale in composizione collegiale cfr. Cass., Sez. Unumero , 20 luglio 2012, numero 12609 . L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'articolo 50-quater cod. proc. civ. al successivo articolo 161, comma primo, un'autonoma causa di nullità della decisione. Il ricorso può, quindi, essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per esservi accolto». Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata cassata che la causa deve essere rinviata al Tribunale di Torino, in diversa composizione che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Torino, in diversa composizione.