Il pagamento concordato e rateale del debito tributario evita il sequestro per equivalente?

Il pagamento tardivo e rateizzato dell’imposta evasa, in costanza di sequestro per equivalente, non importa duplicazione dell’apprensione da parte dello Stato, per i limiti di un accordo che preveda un pagamento rateizzato, che potrebbe poi non essere seguito da un versamento puntuale delle singole rate con conseguente ulteriore lievitazione del debito.

Il caso. Il Tribunale di Genova, quale giudice del Riesame, aveva confermato il sequestro per equivalente, finalizzato alla confisca, di beni patrimoniali per un importo di oltre 100.000,00 €, nella disponibilità di soggetto che si era reso responsabile di omesso versamento IVA e, dunque, indagato per violazione dell’articolo 10 ter D.lgs. numero 74/2000. Il ricorrente aveva evidenziato, davanti al Tribunale del Riesame, la sussistenza di un intervenuto accordo transattivo con la Amministrazione Finanziaria dello Stato volto ad estinguere il debito tributario attraverso pagamenti rateali, con la conseguenza che la sanatoria del debito fiscale da parte del contribuente avrebbe eliso in radice l’oggetto sul quale avrebbe dovuto incidere la confisca cui era finalizzato il sequestro per equivalente in essere. I diversi piani fiscale e penale . A sostegno del proprio assunto, il Tribunale del Riesame di Genova aveva svolto diverse argomentazioni, tutte, in qualche modo, correlate alla diversa operatività sul piano sanzionatorio del sistema penale tributario rispetto a quello fiscale vero e proprio. In primis, il pagamento della somma dovuta all’Erario non ha, per il sistema penale, alcuna efficacia estintiva del delitto tributario, in quanto il pagamento postumo, ai sensi dell’articolo 13, D.lgs. numero 74/2000, non ha efficacia estintiva del reato già perfetto e consumato, ma di mera circostanza attenuante, che porta ad una sola mitigazione del trattamento sanzionatorio penale, comunque doveroso. In secondo luogo, sempre secondo i giudici genovesi, la confisca, cui è fisiologicamente finalizzato il sequestro per equivalente, in linea con la più recente giurisprudenza, assolve ad una funzione squisitamente sanzionatoria con la conseguenza che, anche in caso di pagamento postumo della imposta, la stessa – anche in virtù della distinzione tra profitto del reato e concreto arricchimento dell’agente – non potrebbe venire meno trattandosi di ipotesi di confisca obbligatoria. Le ragioni del contribuente. Avverso la pronuncia del Tribunale del Riesame di Genova propone ricorso per Cassazione la difesa del contribuente adducendo, quale principale motivo a sostegno della impugnazione, l’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme in esame, fornita dalla stessa Sezione III della Suprema Corte sentenza numero 10120/2012, Provenzale allorchè gli Ermellini si erano dovuti pronunciare sulla fondatezza o meno della sollevata questione di costituzionalità di tali norme. Si era, infatti, eccepita la illegittimità costituzionale dell'articolo 322 ter c.p. in combinato disposto con la L. 24 dicembre 2007, numero 244, articolo 143, comma 1, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria per equivalente anche per i reati tributari di cui al D.lgs. numero 74/2000, in riferimento agli articolo 23 e 25 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di legalità e della duplicità della sanzione perchè, costituendo la confisca obbligatoria per equivalente una sanzione penale, qualora il danno erariale venga meno a seguito del pagamento delle imposte evase, si determinerebbe il contestuale operare di due sanzioni per il medesimo illecito. La questione era stata, tuttavia, ritenuta manifestamente infondata, non essendovi alcun rischio di duplicità di sanzioni. Secondo la Suprema Corte la confisca per equivalente – a prescindere dalla sua natura «ha la finalità di impedire che l'impiego economico dei beni di provenienza delittuosa possa consentire al colpevole di garantirsi il vantaggio che era oggetto specifico del disegno criminoso. Pertanto – proseguì la Corte –, la sanatoria della posizione debitoria con l'amministrazione finanziaria fa venir meno lo scopo principale che si intende perseguire con la confisca». Poiché nel caso in esame, lamenta il contribuente indagato, si era fornita la prova di un accordo con la Amministrazione Finanziaria per il pagamento rateale del tributo dovuto, doveva ritenersi sanata la posizione debitoria nei confronti della stessa, con conseguente esaurimento dello scopo perseguito dalla confisca per equivalente rispetto alla quale era stato prodromicamente disposto il sequestro per equivalente. Il pagamento postumo del debito è mera circostanza attenuante del delitto, e non causa di estinzione. La Suprema Corte non si discosta dal proprio precedente, rimarcando tuttavia come il pagamento postumo del debito costituisca mera circostanza attenuante del delitto, e non causa di estinzione, e solo nella sede di merito possa valutarsi se l’avvenuto effettivo pagamento delle imposte dovute e prima omesse possa portare ad una esclusione o limitazione della confisca per pari importo. La mera esistenza di un accordo con previsione di pagamento rateizzato in costanza di un sequestro per equivalente, prosegue la Corte, non rappresenta alcun rischio di duplicazione di apprensione da parte dello Stato, in quanto ben potrebbe verificarsi il mancato pagamento o ritardato pagamento anche di una sola rata con conseguente ulteriore lievitazione del debito tributario. Spetta, dunque, solo al giudice del merito apprezzare il profitto del reato tributario, inteso come vantaggio conseguito dal contribuente infedele, per potere escludere, in caso di integrale avvenuto pagamento del debito tributario, l’operatività della confisca. L’ordinanza del Tribunale di Genova viene dunque, seppur con un evidente correzione di tiro sotto il profilo dell’apparato motivazionale, integralmente confermata dalla pronuncia in commento. Concludendo. Se dunque, come chiarito dalla Suprema Corte, la mera conclusione di un accordo con la Amministrazione Finanziaria dello Stato, che preveda un pagamento pur integrale, ma rateale del debito nei confronti della stessa, non determina il venir meno del disposto sequestro per equivalente, a diverse conclusioni dovrebbe giungersi allorchè tale accordo non sia stato solo siglato, ma anche integralmente e puntualmente ottemperato dal contribuente con il rigoroso rispetto di tutte le scadenze previste, dovendosi in tale caso, ferma la responsabilità penale meramente attenuata ex articolo 13, D.lgs. numero 74/2000, escludere la possibilità di applicare la confisca per equivalente e, dunque, il prodromico provvedimento di sequestro.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 4 luglio 2012 - 13 marzo 2013, numero 11836 Presidente Mannino – Relatore Grillo Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 16 gennaio 2012 il Tribunale di Genova - Sezione per il Riesame - rigettava l'appello proposto da B.E. - indagato per il reato di cui all'articolo 10 ter del D. L.vo 74/00 omesso versamento dell'IVA dovuta per l'anno di imposta 2007 - avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Genova con la quale era stata rigettata la revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni patrimoniali di pertinenza del detto indagato fino alla concorrenza dell'importo di Euro 104,189,00 quale profitto del reato suddetto. 2. Il Tribunale, dopo aver richiamato il complessivo quadro normativo di riferimento condivideva interamente le argomentazioni contenute nel provvedimento del GIP e segnatamente - per quanto qui rileva - la circostanza della irrilevanza nel processo penale tributario - di eventuali negoziazioni con l'Amministrazione Finanziaria volte al pagamento, ancorché tardivo, dell'imposta, stante la diversa operatività sul piano sanzionatorio del sistema penale tributario rispetto a quello fiscale vero e proprio, Osservava il tribunale ligure come l'eventuale pagamento della somma pretesa dall'Amministrazione Finanziaria non aveva effetti estintivi sul piano penale, ma solo, in ipotesi, attenuativi per effetto di quanto previsto dall'articolo 13 del D. L.vo in parola. Inoltre il Tribunale evidenziava che a fronte di tale eventuale mitigazione delle sanzioni penali in caso di pagamento postumo della imposta pagamento considerato in funzione risarcitoria rispetto alla violazione penale già consumata , il sequestro funzionale alla confisca per equivalente assolveva ad una funzione squisitamente sanzionatoria, richiamando la giurisprudenza formatasi di recente sul punto e concludeva affermando che stante la distinzione tra profitto del reato e concreto arricchimento percepito dal contribuente, la confisca non potrebbe venire meno trattandosi di una ipotesi di confisca obbligatoria. 3. Per l'annullamento dell'ordinanza ricorre l'indagato a mezzo del proprio difensore fiduciario deducendo un unico motivo consistente nella violazione di legge per erronea applicazione della legge penale articolo 322 ter cod. penumero . La difesa, pur condividendo le premesse dalle quali era partito il Tribunale in punto di individuazione del momento consumativo del reato ipotizzato coincidente con il perfezionamento del profitto e di limiti alla confisca ammissibile solo per un valore corrispondente a quello dell'imposta evasa , non concorda con le conclusioni enunciate in merito agli effetti dell'accordo transattivo intervenuto con l'Amministrazione Finanziaria che prevedeva il pagamento rateale della imposta evasa nella sua integralità. A giudizio del ricorrente, in ciò confortato da una recente pronuncia di questa Corte Suprema pronuncia, peraltro, richiamata anche dal Tribunale , la sanatoria della posizione debitoria da parte del contribuente eliderebbe in radice l'oggetto sul quale dovrebbe incidere la confisca una soluzione diversa, quale quella seguita dal Tribunale, determinerebbe in misura irragionevole una duplicazione dell'apprensione economica senza che possa assumere rilevanza l'operatività su piani diversi della sanzione penale rispetto a quella fiscale vera e propria. Considerato in diritto 1.1 Il ricorso non è fondato. Va premesso che nessuna questione si pone in merito alla individuazione del momento consumativo del reato di cui all'articolo 10 ter del D.L.vo 74/00, né in ordine all'ammontare della somma sequestrata in quanto coincidente con l'ammontare del profitto. 1.2 Quello che viene in rilievo è invece la possibilità per il contribuente il quale abbia adempiuto alla obbligazione tributaria in ritardo, di evitare l'assoggettabilità a sequestro della somma sul presupposto di una definizione completa della pretesa tributaria che farebbe venir meno il profitto e di riflesso il presupposto per una eventuale confisca per equivalente rispetto alla quale il sequestro costituisce atto prodromico. 1.3 Va subito osservato che il Tribunale del Riesame ha correttamente ritenuto che il sequestro è stato in concreto disposto in funzione della confisca per equivalente ex articolo 322 ter c.p., comma 2 del codice penale. Trattasi, come condivisibilmente ricordato dal Tribunale, di una misura di tipo sanzionatorio ma non solo tale volta ad eliminare l'ingiustificato arricchimento del colpevole conseguente alla commissione del reato. 2. Non ignora questa Corte il principio secondo il quale il sequestro preventivo non ha alcuna ragion d'essere nel caso di una eventuale restituzione all'Erario del profitto del reato che farebbe venire meno lo scopo perseguito con la confisca Cass. Sez. 3^ 1.12.2010 numero 10120, Provenzale, Rv. 249752 . Con tale pronuncia, peraltro, la Corte ha avuto modo di escludere il rischio di una possibile duplicazione della sanzione, attesa la diversa natura della confisca per equivalente che ha lo scopo di impedire all'evasore di assicurarsi il vantaggio programmato con l'evasione , nella ipotesi di restituzione all'Erario del profitto derivante dal reato individuato con l'ammontare dalla imposta evasa . 2.1 Occorre però precisare cosa debba intendersi per profitto del reato tributario andrebbe evocato, in linea con quanto già autorevolmente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Cass. SS.UU. 25.6.2009 numero 38691, Caruso, Rv. 244189 il concetto di profitto corrispondente al vantaggio economico conseguente in questo caso alla evasione fiscale, nozione di più ampio respiro che include anche vantaggi mediati non necessariamente coincidenti con la tradizionale nozione di profitto desumibile dall'articolo 240 cod. penumero Più di recente, a riprova della diversa nozione di profitto in ambito tributario, è stato affermato che il profitto confiscabile in materia di reati tributari è rappresentato da qualsiasi vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione dell'illecito e può dunque consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento degli interessi e delle sanzioni dovute in seguito all'accertamento del debito tributario Cass. Sez. 5^ 10.11.2011 numero 1843, mazzieri, Rv. 253480 . 2.2 Vero è che comunemente nei delitti tributari il profitto viene ricondotto all'ammontare dell'imposta evasa con ovvio riferimento ad un importo determinato in conseguenza di specifici accertamenti tributari ma esso ingloba oltre l'ammontare dell'imposta evasa propriamente detta, anche le sanzioni ed altre eventuali somme dovute articolo 7 comma 1 del D.L.vo 218/97 , il che conduce ad una diversa quantificazione del profitto da intendersi come vero e proprio risparmio di spesa che non esclude vantaggi ulteriori riflessi per il soggetto evasore. 3. Va aggiunto - come esattamente rilevato dal Tribunale - che l'articolo 13 del D. Lvo 74/00 attribuisce al pagamento delle imposte il valore di una circostanza attenuante e non di una causa di estinzione del reato tributario. Ne deriva che solo nella fase di merito, in sede di esatta determinazione della somma o beni da assoggettare a confisca, possono essere operate quelle valutazioni sull'effettivo ammontare da assoggettare a confisca che tengano conto dell'effettivo pagamento delle imposte e che potrebbero, in ipotesi, portare all'esclusione della confisca. 5. Ora, ferma restando la separazione dei due piani di operatività delle sanzioni quelle fiscali propriamente dette e quelle penali scaturenti, invece, dal complesso sistema delineato dal D.L.vo 74/00, l'autonomia tra i due sistemi implica una valutazione autonoma da parte del Giudice penale in merito a quello che costituisce il profitto del reato tributario, profitto da qualificarsi in termini - come già accennato - di vantaggio economico conseguente alla evasione fiscale. Correttamente quindi il Tribunale - nel tenere distinti i due piani di operatività tra i diversi sistemi in parola - ha inteso sottolineare il concetto di vantaggio conseguito dal contribuente infedele e per questo escludere una valenza estintiva al pagamento della somma proprio in relazione alle particolari modalità dell'accordo tra l'Erario ed il contribuente. 6. La temuta duplicazione dell'apprensione da parte dello Sato quale effetto perverso conseguente alla conferma del sequestro nonostante il pagamento tardivo e rateizzato dell'imposta evasa, non ha ragione d'essere non solo per quanto già osservato nella menzionata sentenza numero 10120/10, ma anche in relazione - per quanto rileva nel caso concreto sottoposto all'esame di questo Supremo Collegio - ai particolari limiti di un accordo che non prevede il pagamento in unica soluzione dell'imposta ma un pagamento rateizzato che potrebbe poi non essere seguito da un versamento puntuale delle singole rate con conseguente ulteriore lievitazione del debito tributario. 7 Il ricorso va, quindi, rigettato. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.