Con l’interpello numero 11 dell’8 marzo 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che le norme riguardanti la possibilità di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale o determinato per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, con sospensione dell’indennità per le giornate di lavoro svolto, si applicano anche in caso di rioccupazione negli Stati UE e extra UE.
L’istanza sollevata. Due sindacati hanno chiesto al Ministero del Lavoro di esprimersi riguardo la corretta interpretazione dell’articolo 8, commi 6 e 7, l. numero 223/1991, che prevede la possibilità di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale o determinato per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, con sospensione dell’indennità per le giornate di lavoro svolto. In particolare, gli istanti chiedono quale disciplina vada applicata qualora il lavoratore del settore aereo si trasferisca o espleti attività lavorativa all’estero durante il periodo di fruizione della relativa indennità. Il quadro normativo i Paesi UE Il Ministero chiarisce anzitutto la differente disciplina a seconda che il lavoratore si trovi presso un Paese UE o extracomunitario. Nel primo caso, secondo quanto stabilito dall’articolo 64, regolamento CE numero 883/2004, il diritto viene mantenuto «per un periodo di tre mesi, a decorrere dalla data in cui il disoccupato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro che ha lasciato, purché la durata totale dell’erogazione delle prestazioni non superi la durata complessiva del periodo in cui ha diritto alle prestazioni a norma della legislazione di tale Stato membro gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare il periodo di tre mesi fino ad un massimo di sei mesi». e quelli extracomunitari. Per quanto concerne, invece, la seconda ipotesi, l’INPS, con il messaggio numero 17576/2008, aveva precisato che recarsi all’estero poteva far perdere il beneficio quando le ragioni di tempo e di luogo potevano costituire ostacolo ad un’immediata disponibilità del personale a svolgere attività lavorativa nel territorio nazionale. Fanno eccezione i soggiorni di breve durata per motivi di salute personale o di un proprio familiare , i soggiorni turistici di breve durata e i periodi trascorsi all’estero per il mantenimento delle licenze e delle abilitazioni di volo per il personale pilota quest’ultima situazione, infatti, viene equiparata all’assunzione a tempo determinato, con applicazione del meccanismo della sospensione previsto dal citato articolo 8. Opportuna un’interpretazione estensiva. Ciò premesso, il Ministero ritiene sia opportuno superare i precedenti orientamenti amministrativi, interpretando estensivamente la norma in questione, dal momento che l’articolo 8, comma 6, l. numero 223/1991, non pone limitazioni legate al luogo di svolgimento della prestazione di lavoro. In conclusione, queste disposizioni normative vanno applicate anche nelle situazioni di rioccupazione, negli Stati UE e nei Paesi convenzionati nonché in Paesi extra UE, di lavoratori percettori di indennità di mobilità che svolgono attività lavorativa subordinata a tempo determinato o parziale.
TP_LAV_13IntMinLav11