Il ridimensionamento della pena detentiva e l’illegittimità dell’ordine di espulsione dello straniero

Secondo gli Ermellini è illegittimo l’ordine di espulsione inflitto a uno straniero condannato per furto a una pena detentiva di un anno e quattro mesi. Infatti, tale misura di sicurezza non è più applicabile ove intervenga un ridimensionamento della pena detentiva che comporti il venir meno del presupposto individuato dall’articolo 235, comma 1 c.p

Sul tema torna il Supremo Collegio con la sentenza numero 4163/19, depositata il 28 gennaio. Pena detentiva di 1 anno e 4 mesi. Il Tribunale condannava l’imputato di origini straniere per il delitto di rapina impropria. La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, concedeva all’imputato l’attenuante ex articolo 62, numero 4 c.p. attenuante in relazione alla speciale tenuità del danno cagionato sulla recidiva contestata, confermava l’espulsione dell’imputato dal territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 235 c.p e rideterminava il trattamento sanzionatorio. In particolare la Corte d’Appello riduceva la pena detentiva in un anno e quattro mesi di reclusione. L’imputato ricorre in Cassazione deducendo che, grazie alla concessione della circostanza attenuante, il venir meno nel giudizio d’appello del presupposto della condanna ad una pena superiore ai due anni, escludeva l’espulsione dal territorio dello Stato. Gli Ermellini ribadiscono che la rivisitazione del trattamento sanzionatorio, rispetto quanto statuito nel giudizio di prime cure, quale conseguenza della concessione dell’attenuante ex articolo 62, numero 4 c.p., ha determinato la riduzione della pena detentiva. Tale riduzione comporta la mancanza del presupposto individuato dall’articolo 235, comma 1 c.p., ossia della reclusione per un tempo superiore a due anni, ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza in questione. Per tali ragioni la S.C. accoglie il ricorso senza rinvio poiché l’applicazione della misura di sicurezza viene eliminata in tale sede.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 16 novembre 2018 – 28 gennaio 2019, numero 4163 Presidente De Crescienzo – Relatore Pazienza Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 12/01/2018, la Corte d’Appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 07/09/2017 dal Tribunale di Mantova, con rito abbreviato, con la quale R.A. era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di rapina impropria a lui ascritto. In particolare, la Corte d’Appello ha concesso all’imputato l’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., numero 4, ritenuta prevalente - unitamente alle già concesse attenuanti generiche - sulla recidiva contestata, e ha conseguentemente rideterminato il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto. 2. Ricorre per cassazione il R. , a mezzo del proprio difensore, deducendo 2.1. Violazione di legge con riferimento alla conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disposto l’espulsione del ricorrente dal territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 235 cod. penumero . Si deduce, al riguardo, il venir meno in appello del presupposto della condanna ad una pena superiore ai due anni, previsto dal richiamato articolo 235 cod. penumero . 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti come rapina impropria, anziché come furto. Si deduce che, dai verbali di dichiarazioni in atti, la volontà delle dipendenti del supermercato non poteva ritenersi coartata dalla condotta posta in essere dal R. , avendo le stesse prontamente chiamato i Carabinieri per farli intervenire. Considerato in diritto 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Manifestamente infondata, oltre che meramente ripropositiva della corrispondente doglianza dedotta in appello, è la censura concernente la qualificazione giuridica dei fatti. La Corte territoriale ha invero compiutamente motivato in ordine alla configurabilità della rapina, sottolineando che la condotta del ricorrente, una volta sorpreso nel possesso della merce sottratta era stata connotata da una vera e propria minaccia esplicita nessuna diversa interpretazione poteva infatti essere attribuita, da un lato, alla frase vedi che io so chi è tuo figlio , rivolta dal ricorrente ad una delle commesse, che in effetti aveva subito rinunciato ad ogni tentativo ulteriore di recuperare la merce sottratta. D’altro lato, anche l’aver colpito con un frontino le commesse non poteva che ribadire, secondo la Corte d’Appello, l’atteggiamento aggressivo e minaccioso del R. . Trattasi di percorso argomentativo del tutto immune da censure deducibili in questa sede, risultando irrilevante il rilievo difensivo secondo cui la condotta del ricorrente non aveva impedito alle di chiamare i Carabinieri. 3. Fondato è invece il motivo concernente l’applicazione dell’espulsione dal territorio dello Stato. Deve infatti osservarsi che la misura di sicurezza era stata applicata dal giudice di primo grado, ai sensi dell’articolo 235 cod. penumero , in relazione alla condanna del R. alla pena detentiva di anni due, mesi otto di reclusione. Peraltro, la già richiamata rivisitazione del trattamento sanzionatorio, conseguente alla concessione anche dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., numero 4, ha determinato la riduzione della pena detentiva, in appello, ad anni uno, mesi quattro di reclusione. È dunque venuto meno il presupposto individuato dall’articolo 235 c.p., comma 1, condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni per l’applicabilità della misura di sicurezza in questione. Da ciò consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla conferma di tale statuizione, e la revoca dell’espulsione dal territorio dello Stato, che questa Suprema Corte dispone ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., lett. l . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato, che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.