Valida la cartella di pagamento notificata con raccomandata “bianca”

Valida la notifica della cartella di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate – riscossione ex Equitalia mediante raccomandata. Il procedimento si perfeziona con l’avvenuta ricezione da parte del contribuente e non è necessaria la redazione di un’apposita relata di notifica.

Detta lo Stato le regole sul lavoro e l’orario di apertura. Secondo la Cassazione la notifica della cartella esattoriale eseguita mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del d.P.R. numero 602/1973, articolo 26 si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella cfr. in senso conforme, Cass. 28399/17, 20918/2016, 11708/2011 . Non a caso il citato articolo 26, penultimo comma, dispone che il concessionario è obbligato a conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. In tale ultima ipotesi, pertanto, è l'avviso di ricevimento a garantire l'esatta individuazione del destinatario dell'atto, tenendo luogo della notifica di cui alla prima parte del citato articolo 26, ed a fare fede della sua spedizione da parte del soggetto legittimato, che in tal caso è direttamente il concessionario, agente della riscossione Cass. 6395/2014 Cass. 4567/2015 . Sulla questione si ricorda che l’articolo 26 d.P.R. numero 602/1973 accorda la possibilità all’Agente della riscossione di eseguire la notificazione avvalendosi degli ufficiali della riscossione, di altri soggetti da esso abilitati nelle forme di legge, dei messi comunali, oppure del servizio postale, tramite invio “diretto” vale a dire, senza intermediazione di un ufficiale notificatore della cartella in plico chiuso mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di notificazione “diretta” a mezzo del servizio postale, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da una delle altre persone abilitate alla ricezione. Via libera anche della Consulta alla norma di cui all’articolo 26 d.P.R. numero 602/1973. La Corte Costituzionale con la sentenza numero 175/18, ritiene costituzionalmente legittima la notifica della cartella di pagamento tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla CTR Lombardia che dubitava della legittimità dell’articolo 26, comma 1, d.P.R. numero 602/1973, in riferimento agli articolo 3, comma 1 24, commi 1 e 2, e 111, commi 1 e 2, della Costituzione, «nella parte in cui abilita il Concessionario della Riscossione alla notificazione diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, della cartella di pagamento» nonché «nella parte in cui non prevede che la notifica di cartella di pagamento tramite il servizio postale avvenga con l’osservanza dell’articolo 7 legge numero 890/82». La questione è stata giudicata infondata. Quanto al parametro di cui all’articolo 3, inteso come privilegio ingiustificato a favore dell’agente della riscossione, la Corte costituzionale ne rimarca la natura pubblicistica trattandosi di un organo indiretto dell’amministrazione finanziaria, cui è delegato l’esercizio di poteri pubblicistici funzionali alla riscossione delle entrate pubbliche. Ciò è tanto più vero a seguito dell’istituzione del sistema nazionale della riscossione, secondo la previsione dell’articolo 3 del d.l. numero 203/2005, con l’attribuzione delle relative funzioni all’Agenzia delle entrate che le ha esercitate, fino ad epoca recente, mediante una società a capitale interamente pubblico Riscossione spa, poi divenuta Equitalia spa . Le società facenti parte del gruppo Equitalia sono, quindi, soggetti pubblici, ancorché aventi la struttura privatistica della società per azioni, tant’è che, coerentemente, risultano inserite nell’elenco delle amministrazioni centrali del cosiddetto “conto economico consolidato”, predisposto in attuazione dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, numero 196 Legge di contabilità e finanza pubblica . Del resto la Corte ha sempre giustificato il regime differenziato previsto per la riscossione coattiva delle imposte proprio per la necessità di assicurare la regolare riscossione delle risorse necessarie alla finanza pubblica ed al funzionamento dello Stato, in nome di quell’interesse fiscale tutelato dall’articolo 53 della Costituzione sentenze numero 90 del 2018 e numero 281 del 2011 È proprio la rilevanza di questa particolare funzione svolta dall’agente per la riscossione a giustificare un regime differenziato, qual è la censurata previsione della speciale facoltà del medesimo di avvalersi della notificazione “diretta” delle cartelle di pagamento. Nemmeno sussiste la menomazione del diritto di difesa del contribuente in quanto è comunque garantita al destinatario un’effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi dell’articolo 26, primo comma, d.P.R. numero 602 del 1973. Caso concreto. Applicando tali principi la Cassazione ha rigettato il ricorso di un contribuente confermando le statuizioni di merito. Il contribuente aveva denunciato la violazione di legge per avere la CTR ritenuto valida la procedura notificatoria adottata. Corretta invece è stata l’interpretazione del giudice d’appello che aveva accertato l’utilizzo in concreto della notifica c.d. diretta a mezzo posta delle cartelle esattoriali effettuata ex articolo 26, d.P.R. numero 602/1973, norma che, come visto, ha superato anche l’avallo della Consulta.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 20 giugno – 18 luglio 2018, numero 19065 Presidente Curzio – Relatore Manzon Fatto e diritto Rilevato che Con sentenza in data 13 ottobre 2016 la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l'appello proposto da R. A. avverso la sentenza numero 9594/8/15 della Commissione tributaria provinciale di Milano che ne aveva respinto il ricorso contro le cartelle di pagamento per tributi vani 2002/2014. La CTR osservava in particolare che, come ritenuto dai primi giudici, erano infondate le eccezioni del contribuente, devolute in appello, di nullità delle notifiche delle cartelle esattoriali impugnate e di prescrizione dei crediti portate dalle medesime. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi. Resiste con controricorso l'Agente della riscossione. Considerato che Con il primo motivo —ex articolo 360, primo comma, numero 3, cod. procomma civ.- il ricorrente lamenta violazione di legge, poiché la CTR ha affermato la validità delle procedure notificatorie delle cartelle di pagamento de quibus, con particolare riguardo alle modalità ed alla prova delle stesse. La censura è infondata. Va ribadito che -«In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'articolo 26 del d.P.R. 29 Ricomma 2017 numero 12071 sez. MT - ud. 20-06-2018 -2- settembre 1973, numero 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato articolo 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione» Sez. 5, numero 6395 del 2014 -«In tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento , resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa» Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 21533 del 15/09/2017, Rv. 645709 - 02 -«In tema di notifica della cartella esattoriale ex articolo 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. numero 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella Ricomma 2017 numero 12071 sez. MT - ud. 20-06-2018 -3- di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione» Sez. 3, Sentenza numero 15795 del 29/07/2016, Rv. 641156 - 01 -«In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del d.P.R. numero 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa» Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 23902 del 11/10/2017, Rv. 646629 - 01 -«La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali impugno e contesto ovvero contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante , ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale» Sez. 6 - 5, Ordinanza numero 29993 del 13/12/2017, Rv. 646981 - 01 -«In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella , e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'articolo 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve Ricomma 2017 numero 12071 sez. MT - ud. 20-06-2018 -4- valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso» Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 23902 del 11/10/2017, Rv. 646629 - 02 . La sentenza impugnata sul punto decisionale de quo è pienamente conforme a tutti i principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali. Il giudice tributario di appello infatti, accertato che nel caso di specie si tratta di notifica c.d. diretta a mezzo posta delle cartelle esattoriali effettuata dall'Agente della riscossione ex articolo 26, d.P.R. 602/1973, ha, correttamente, rilevato che la prova della notificazione delle medesime era stata data mediante la produzione documentale giudiziale dell'Agente della riscossione stesso. Con il secondo motivo —ex articolo 360, primo comma, numero 5, cod. procomma civ.- il ricorrente si duole dell'omesso esame di un fatto decisivo controverso, poiché la CTR ha affermato l'infondatezza della sua eccezione di prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento impugnate. La censura è inammissibile. Sul punto decisionale meritale de quo sussiste doppia decisione conforme della CTP milanese e della CTR lombarda, quindi non avendo il ricorrente assolto all'onere di provare la diversità dei fatti valutati nei due gradi di merito v. in tal senso, Sez. 1, Sentenza numero 26774 del 22/12/2016, Rv. 643244 - 03 , il mezzo non è proponibile ex articolo 348 ter, quarto e quinto comma, cod. procomma civ. In conclusione, il ricorso va rigettato. Ricomma 2017 numero 12071 sez. MT - ud. 20-06-2018 -5- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.800 oltre euro 200 per esborsi, 15°/0 per contributo spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, 20 giugno