Concordato e accordi di ristrutturazione, ecco come tassare i crediti tributari

Una nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate, numero 16/E, fa luce sul trattamento dei crediti tributari e contributivi alla luce delle ultime modifiche operate alla legge fallimentare.

La circolare numero 16/E diramata il 23 luglio 2018 dall’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni in merito al corretto trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle procedure di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti. Concordato preventivo e falcidiabilità dell’IVA. In particolare, illustra i principi affermati dalle pronunce giurisprudenziali che hanno inciso maggiormente sulle due procedure e fornisce chiarimenti relativamente alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 l. numero 232/2016 , che è intervenuta su alcune disposizioni della Legge fallimentare R.D. numero 267/1942 . Come noto, infatti, a partire dalle procedure avviate dal 1° gennaio 2017 o comunque a tale data non ancora votate o sottoscritte per adesione, è obbligatorio il procedimento previsto dall’articolo 182-ter l.fall. in tutte le ipotesi di concordato preventivo ed è riconosciuta la possibilità di falcidiare, all’interno del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, anche i debiti relativi all’IVA e alle ritenute operate e non versate, con il limite della quota realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione. Partendo da questo quadro, le Entrate hanno fornito nuovi chiarimenti, precisando, ad esempio, che nel concordato, sia liquidatorio che con continuità aziendale, è possibile ammettere il pagamento parziale dell’IVA, con la conseguente degradazione a rango di chirografo della parte di credito non soddisfatta. L’indicazione si fonda su quanto espresso dalla Corte di giustizia nella sentenza del 7 aprile 2016, causa C-546/14, la quale, come evidenziato nella nuova circolare, ha escluso che tali ipotesi, ferme restando le garanzie procedurali previste dall’articolo 160, comma 2, L.F, possano costituire una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell’IVA. Fonte fiscopiu.it

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