Il Ministero della Giustizia con un nota del 28 luglio rende note le principali novità che la “Manovrina” ha portato in materia di split payment applicato agli avvocati.
Il Ministero della Giustizia con un nota del 28 luglio rende note le principali novità che la “Manovrina” ha portato in materia di split payment applicato agli avvocati. Le novità. In particolare il Ministero, riportando quanto disposto nella circolare 15/E dell’Agenzia delle Entrate datata 13 aprile 2015, rileva come l’aspetto innovativo più rilevante è rappresentato dalle modifiche apportate all’ambito soggettivo di applicazione dell’istituto. Infatti, con la novella del 2017, il Legislatore ha, da una parte, esteso l’ambito di applicazione della scissione dei pagamenti dell’IVA anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che pagano l’imposta ai loro fornitori secondo le regole generali. Entrando nello specifico, si evidenzia come l’estensione riguardi tutte le P.A. incluse nel conto consolidato ex articolo 1, commi 209 ss, l. numero 224/2007, dall’altra abrogando quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, d.P.R. numero 633/72, ha reso applicabile lo split payment dei compensi per prestazioni di servizi sottoposti a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito e a titolo di acconto. Da ciò, come immediata intuizione suggerisce, deriva che in base alla nuova disciplina così rimodellata, possano essere soggetti alla scissione dei pagamenti anche i compensi a favore dei lavoratori autonomi quando le prestazioni remunerate sono svolte a favore delle P.A. individuate supra. Termini. Per concludere, pare necessario segnalare che la disciplina appena descritta sarà applicabile e applicata per le sole fatture emesse dopo il 30 giugno 2017, rimanendo, invece, applicabile per tutte quelle emesse prima di tale data il vecchio regime, in base al quale, l’IVA dovrà essere versata all’erario direttamente dal professionista secondo il proprio regime fiscale. Fonte fiscopiu.it
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