21 aprile 2017 il Natale di Roma in Cassa Forense

Venerdì 21 aprile a Roma alle ore 15.00 al Circo Massimo, nell’ambito delle manifestazioni per il Natale di Roma, si terrà la rievocazione del “tracciato del solco”. Di fronte alla chiusura del management, i movimenti di opposizione all’attuale sistema previdenziale forense si stanno organizzando e, dopo la veglia notturna davanti a Cassa Forense di Nuova Avvocatura Democratica, per le 11.00 del 21 aprile è indetta una grande manifestazione di protesta.

La riuscita o meno della manifestazione dipenderà, ovviamente, dal numero dei partecipanti. Nella stessa giornata di venerdì 21 aprile il Comitato dei delegati sarà chiamato al voto sulle proposte di modifica del sistema che già hanno “passato” la discussione generale. Almeno così corre voce. Il management di Cassa Forense ha intenzione di abolire il contributo minimo integrativo obbligatorio e posticipare al 2021 l’aumento del contributo soggettivo dal 14 al 14,50% già in vigore nel corrente 2017. L’eventuale abolizione del minimo integrativo non tiene conto che già sono previste delle favorevoli agevolazioni che sono Agevolazioni per i neo iscritti Contributo soggettivo minimo • Riduzione alla metà per i primi 6 anni qualora l’iscrizione alla Cassa decorra da prima del compimento del 35° anno di età. • Per i primi 8 anni di iscrizione alla Cassa coincidenti con l’iscrizione all’Albo, a prescindere dall’età anagrafica del professionista, il contributo minimo soggettivo dovuto ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di attuazione articolo 21, verrà riscosso per metà a mezzo M.Av. nell’anno di competenza con riconoscimento di soli 6 mesi di anzianità contributiva e per l’altra metà residua con riconoscimento di ulteriori 6 mesi con la seguente modalità - in via obbligatoria, in autoliquidazione nell’anno successivo, qualora il reddito professionale prodotto sia pari o superiore a €10.300,00 - in via facoltativa entro l’ottavo anno di iscrizione, qualora il reddito sia inferiore al suddetto parametro, tramite bollettino M.Av. con scadenza 31 dicembre, da generare e stampare autonomamente, collegandosi al sito www.cassaforense.it – “Accessi riservati - posizione personale - M.Av. – Contributo soggettivo facoltativo”. Contributo integrativo minimo • non dovuto per il periodo di praticantato nonché per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizione all’Albo. • ridotto alla metà per i successivi 4 anni, qualora l’iscrizione alla Cassa decorra da prima del compimento del 35° anno di età. Fatta questa premessa, si tratta di stabilire se rientri nei poteri normativi di Cassa Forense l’abolizione del contributo integrativo minimo obbligatorio e quali misure compensative del minore introito intenda apportare al sistema. Ritengo che Cassa Forense abbia il potere normativo di abolire il contributo integrativo minimo nell’ambito di una riforma strutturale del sistema ma non attraverso interventi cd. spot. Si tratta poi di stabilire il numero degli iscritti interessati a tale abolizione, il costo dell’abolizione stessa e le misure compensative da introdurre. La situazione in termini di volumi d’affari IVA è quella risultante alla pag. 19 dei numeri ufficiali dell’Avvocatura 2016 che qui ripropongo. Dalla tabella, che si riferisce all’anno 2015, abbiamo questi dati I fantasmi, e cioè coloro che non hanno inviato il Modello 5, sono 20.642 Iscritti con volume d’affari zero 16.696 Iscritti con volume d’affari da 1 a 16.350 sono 74.422 Iscritti da 15.350 a 17.750 sono 5.031 Ne risulta che gli iscritti che hanno un volume d’affari inferiore ad € 17.750,00 l’anno sono 116.791. Supponendo, il calcolo esatto lo può fare solo Cassa Forense che ha i dati a disposizione, che una metà di questi possano già usufruire dell’esonero rimangono 58.395 interessati a tale abolizione. La tabella del contributo integrativo è la seguente Ne consegue che, nella mia ipotesi, 58.395 non verserebbero nulla mentre gli altri 58.395 verserebbero il 4% sul volume d’affari percepito. L’introito da contributo minimo integrativo obbligatorio, da ultimo bilancio consuntivo, è stato pari a € 93.587.230,00 che verrebbero meno per circa un terzo pari a 31 milioni di euro. Anche lo spostamento dell’entrata in vigore dell’aumento del contributo soggettivo dal 14 al 14,50% dal 2017 al 2021 comporterebbe un minor introito che io calcolo intorno ai 30 milioni di euro per ogni anno di ritardo. «Va ricordato come nel corso di audizioni presso la Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale la Ragioneria generale dello Stato abbia affermato che i relativi risultati di bilancio delle casse private presentano effetti sui saldi di finanza pubblica e, in particolare, sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione secondo la tesi della Ragioneria dello Stato, il rispetto dei limiti imposti dall'articolo 81 della Costituzione in materia di obbligo di copertura finanziaria comporta la necessità che le modifiche di natura regolamentare e statutaria adottate dagli enti debbano necessariamente prevedere, qualora determinino effetti negativi in termini di indebitamento netto per le regole Eurostat, l'adozione contestuale di misure compensative, onde assicurare l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica ciò anche sulla base della giurisprudenza della Corte di cassazione del 2009, che nell'individuare i limiti posti dal processo di delegificazione del decreto legislativo numero 509 del 1994 ha chiarito che, al pari delle disposizioni di legge nelle stesse materie, le delibere adottate nell'ambito dell'autonomia degli enti previdenziali di diritto privato devono rispondere ai limiti costituzionali». Dalla bozza di revisione della normativa per le Casse di previdenza della Commissione Bicamerale di Controllo . Evidentemente non ci si può sottrarre a questo obbligo e quindi tutte le misure che dovessero essere adottate in termini di riduzione delle entrate contributive dovranno essere compensate da nuove contribuzioni in entrata. Diversamente operando le delibere sarebbero illegittime e non supererebbero il vaglio dei Ministeri vigilanti perché gli interventi inciderebbero sulla stabilità economico – finanziaria di lungo periodo. Io credo allora che si imponga una riforma del sistema previdenziale forense partendo dal presupposto secondo il quale la contribuzione previdenziale è un tributo, come già affermato dalla Cassazione penale e dal Consiglio di Stato, e come tale da assoggettare ai criteri di proporzionalità e progressività rispetto al reddito e al volume d’affari dichiarato così evitando gli interventi “spot” che finiscono per agevolare alcune coorti di iscritti a danno però di altre coorti di iscritti. Il sistema previdenziale si regge su equilibri “testati” che verrebbero pregiudicati dall’abolizione di entrate contributive senza misure compensative. Il legislatore previdenziale deve essere lungimirante che significa anticipare i problemi.