7 Kg di hashish, ma il principio attivo è di poco superiore ai 500 grammi. L'applicazione dell'aggravante dipende anche dall'eccezionalità del quantitativo rispetto alle dimensioni del mercato clandestino.
7 Kg di hashish, ma il principio attivo è di poco superiore ai 500 grammi. L'aggravante dell'ingente quantità non è applicabile. Così ha deciso la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 27128/2011 del 12 luglio.Il caso. Una volta condannato per produzione, traffico e detenzione illeciti di hashish articolo 73 d.p.r. 309/1990 , veniva anche applicata l'aggravante dell'ingente quantità articolo 80 . L'imputato ricorre per cassazione deducendo violazione di legge vista l'applicazione dell'aggravante in questione. La quantità di droga detenuta è di 7 kg, ma il principio attivo è pari a circa 500 grammi, ecco perché, a parere del ricorrente, non è ravvisabile la sussistenza dell'ingente quantità.21.000 dosi non sono abbastanza? La Corte Suprema, richiamando una pronuncia delle SSUU sent. numero 17/2000 , ricorda che può definirsi ingente la quantità di sostanza che superi la quantità usualmente trattata in transazioni del genere nell'ambito territoriale nel quale il giudice di fatto opera . Osserva, altresì, che si può parlare di eccezionale dimensione rispetto alle usuali transazioni di mercato clandestino, dando rilievo principalmente al grado di purezza della sostanza.Dipende dal quantitativo di principio attivo presente nella sostanza. Non possono definirsi ingenti quei quantitativi di droghe pesanti ad es. eroina e cocaina che, presentando un valore medio di purezza per il tipo di sostanza, siano al di sotto dei 2 Kg e quei quantitativi di droghe leggere hashish e marijuana al di sotto dei 50 Kg.Nel caso di specie, la sostanza sequestrata pesa 7 kg e il principio attivo è di 534,82 grammi, pertanto, la S.C. annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante dell'ingente quantità e rinvia per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte d'appello.Sullo stesso argomento, leggi anche - L'ingente quantità dipende dal pericolo per la salute pubblica, DirittoeGiustizi@ 30 giugno 2011- 40 Kg di hashish non è ingente quantità, DirittoeGiustizi@ 30 marzo 2011
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 25 giugno - 12 luglio 2011, numero 27128Presidente Agrò - Relatore RotundoFatto e diritto1.-. ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in data 3-6-2010, la Corte di Appello di Bologna, sezione III penale, in parziale riforma della condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado per il reato di cui agli articolo 73 e 80 DPR 309/90, ha ridotto la pena a lui inflitta a anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro ventimila di multa, confermando nel resto.Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di Appello ha confermato la sussistenza nel caso di specie della aggravante di cui all'articolo 80, comma secondo, DPR 309/90. A suo avviso, avendo gli accertamenti tecnici effettuati appurato che in riferimento alla sostanza stupefacente sequestrata Kg. 7 di hashish il complessivo quantitativo di principio attivo era pari a grammi 534,82, nel caso in esame non sarebbe ravvisabile la suindicata aggravante, non potendosi tale quantitativo qualificare come ingente , anche in considerazione della qualità della droga in questione.Con un secondo motivo di ricorso si denuncia, in ogni caso, la eccessività della pena inflitta in rapporto ai fatti di causa.2.-.Il primo motivo di ricorso è fondato.La sentenza impugnata, una volta premessa la impossibilità di procedere ad una distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere alla luce della unificazione operata dalla recente novella legislativa, si è limitata a rilevare che il quantitativo di hashish sequestrato consentiva la preparazione di oltre 21.000 dosi commerciali, sicché era idoneo ad agevolare il consumo di un considerevole numero di tossicodipendenti.Ora, per il concetto di ingente quantità di cui all'articolo 80, comma 2, T.U. stup., va considerato che la sentenza delle Sezioni Unite numero 17 del 21 giugno 2000, Primavera, ha posto il principio di diritto per cui, tenuto conto del pericolo per la salute pubblica che informa le disposizioni incriminatrici in materia di sostanze stupefacenti, può definirsi ingente la quantità di sostanza tossica che superi notevolmente, con accento di eccezionalità, la quantità usualmente trattata in transazioni del genere nell'ambito territoriale nel quale il giudice di fatto opera , così da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante nwnero di tossicofili e conseguentemente un incremento del pericolo per la salute pubblica , dovendo la relativa valutazione, costituente un apprezzamento di fatto, essere necessariamente rimessa ai giudice dei merito, il quale è in grado di formarsi una esperienza fondata sul dato reale presente nella comunità nella quale vive . Peraltro, ai fini di un'applicazione giurisprudenziale che non presti il fianco a critiche di opinabilità di valutazioni, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha successivamente osservato che in proposito va dato rilievo primario ai valore ponderale, considerato in relazione alla qualità della sostanza e specificato in ragione del grado di puree, quindi, delle dosi singole aventi effetti stupefacenti, stabilendosi se esso possa dirsi di eccezionale dimensione rispetto alle usuali transazioni del mercato clandestino. Tale carattere è certamente suscettibile di essere di volta in volta confrontato dai giudice di merito con la corrente realtà del mercato, ma, stando a dati di comune esperienza, apprezzabili a maggior ragione dalla Corte di cassazione, sede privilegiata in quanto terminale di confluenza di una rappresentazione casistica generale, deve ritenersi che non possono di regola definirsi ingenti quantitativi di droghe pesanti in particolare, tra le più diffuse, eroina e cocaina che, presentando un valore medio di purezza per il tipo di sostanza, siano al di sotto dei due chilogrammi e quantitativi di droghe leggere in particolare hashish e marijuana che, sempre in considerazione di una percentuale media di principio attivo non superino i cinquanta chilogrammi v., tra le altre, Sez. 6, numero 20120, 2 marzo 2010, Mtumwa, Rv. 247375 Id., numero 42027, 4 novembre 2010, Irnmorlano, Rv. 248740 .Nel caso di specie gli accertamenti tecnici effettuati hanno appurato che in riferimento alla sostanza stupefacente sequestrata Kg. 7 di hashish il complessivo quantitativo di principio attivo era pari a grammi 534,82,3.-. Per le considerazioni sopra svolte si impongono l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla aggravante dell'ingente quantità, che va esclusa, ed il conseguente rinvio per nuova determinazione della pena ad altra Sezione della corte di Appello di Bologna.P.Q.M.Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante dell'ingente quantità, che esclude, e rinvia per nuova determinazione della pena ad altra Sezione della corte di Appello di Bologna.