Il Ministero della Giustizia punta sulla qualità della mediazione e pubblica il Libro Verde

Venuta meno la spinta dell’obbligatorietà per effetto della sentenza della Corte Costituzionale, le chance di sviluppo della mediazione civile e commerciale passa necessariamente - lo abbiamo auspicato più volte - dalla valorizzazione della mediazione facoltativa e delegata.

In questa direzione rappresenterà sempre di più un pilastro fondamentale la capacità degli organismi di mediazione di operare offrendo elevati standard di qualità come condizione necessaria ma non sufficiente per creare una fiducia dell’utente nel servizio. Qualità del servizio senza utenti? Ecco allora che, seguendo quest’ottica, si possono agevolmente superare le obiezioni di metodo di quanti, in questo momento potrebbero essere tentati di chiosare che parlare di qualità senza, poi, avere un servizio al quale applicarlo potrebbe apparire quantomeno non tempestivo se non addirittura, in un certo senso, paradossale. Del resto, è lo stesso Ministero a riconoscere che, ad oggi, il sistema della mediazione «non [è] adeguatamente sperimentato e non pienamente conosciuto». Ma questa obiezione, fondata nella parte in cui rimprovera al Ministero vigilante un’attesa di circa due anni ad intervenire sulla qualità del servizio, non può essere certamente condivisa laddove volesse affermare l’inutilità dell’intervento del Ministero nella direzione della qualità la strada della diffusione della mediazione se, oggi, appare in salita non si è certamente fermata e soprattutto non si dovrebbe fermare in uno con la riforma del processo . Semmai, la constatazione di partenza dovrebbe suggerire al Ministero - nei limiti della propria competenza - di intervenire anche - come aveva osservato il Guardasigilli all’indomani del comunicato stampa della Consulta - sul versante degli incentivi. Una volta sgombrato il campo da ciò, che intervenire sulla qualità oggi non è certamente inutile anzi ancora di più necessario , occorre ricordare la logica della qualità della mediazione non è mai stata estranea alla normativa di settore prevista nel d.lgs. 28/2010 e nel d.m. 180/2010 prova ne sia, ad esempio, l’obbligo degli organismi di consegnare alle parti della procedura, una volta concluso il procedimento, un questionario di soddisfazione dell’utente dal quale apprendere utili informazioni quantomeno sulla percezione dell’utente di quel servizio. Anzi quella logica, invero, non è estranea neppure al mondo degli organismi di mediazione molti dei quali già stavano lavorando su questo terreno e che, quindi, molti contributi potranno offrire alla riflessione comune. L’utente al centro dell’attenzione . Oggi il Ministero della Giustizia ha deciso - ricorrendo ad una prassi ben nota e diffusa nell’ambito del diritto comunitario, ma anche di alcune amministrazioni di settore italiano e che prevede, poi, la pubblicazione delle risposte pervenute della quale, però, non sembra esserci notizia nel nostro caso -di pubblicare un Libro verde per la predisposizione del manuale di qualità organismi di mediazione. Si tratta di un appello «a tutti i soggetti i quali, per diverse ragioni, hanno comune l’interesse alla efficiente gestione del servizio di mediazione e, comunque, sono in grado di apportare un contributo tenuto conto della propria esperienza e conoscenza acquisita nel campo del servizio di mediazione» non soltanto i responsabili degli organismi, i mediatori, i formatori, i giudici, ma anche e direi, forse, soprattutto le parti che hanno preso parte volenti o nolenti! ad una procedura di mediazione. Grazie alle risposte che perverranno al Ministero, quest’ultimo elaborerà gli standard di qualità esigibili dagli organismi che rappresenteranno, domani, anche un punto di riferimento obiettivo per l’esercizio della funzione ispettiva in capo al Ministero il cui esercizio è stato più volte sollecitato in funzione di garanzia della tenuta complessiva del sistema. Le dimensioni della qualità della mediazione . Ma la domanda di partenza cui deve rispondere un Manuale di qualità non può che essere quella di individuare i parametri di qualità del servizio. In quest’ottica il Ministero ricorda che le dimensioni della qualità del servizio di mediazione attengono ai principi già indicati a livello normativo professionalità, indipendenza, stabilità, serietà, efficienza e riservatezza. In primo luogo, quindi, dovranno essere individuati i parametri in base ai quali, ad esempio, possiamo dire che viene adeguatamente protetta la riservatezza delle informazioni del procedimento di mediazione oppure la professionalità dello stesso. In secondo luogo, poi, dobbiamo anche sottolineare che quei parametri non dovranno consistere puramente e semplicemente nel rispetto delle prescrizioni di legge perché, altrimenti, non servirebbe approfondire il discorso affermando che offre un servizio di qualità chi rispetta semplicemente la legge . Ma quali sono i criteri seguiti dal Ministero per la formulazione dei quesiti da sottoporre? Ebbene quei criteri sono necessario, oltre il rispetto dei principi ricavabili dalla disciplina normativa vigente, da un lato, la necessaria tutela dell’interesse dell’utente e, dall’alto lato, la necessaria verifica della esigibilità di un dato standard di qualità da parte degli organismi di mediazione. Ebbene, certamente il rispetto della normativa rappresenta la condizione necessaria per poter esercitare l’attività, ma la qualità non può ridursi soltanto a quello per mezzo del Manuale, quindi, a mio avviso, potrà essere richiesto il rispetto di ulteriori rispetto a quelle previste. Mi spiego con un esempio il Manuale potrebbe e secondo me dovrebbe prevedere che l’Organismo di mediazione pubblichi sul proprio sito internet il nome del responsabile, del personale di segreteria e, soprattutto, il curriculum dei propri mediatori. Una tale disposizione non prevista espressamente in questi termini dalla normativa vigente rappresenterebbe un mezzo per tutelare l’interesse dell’utente di poter scegliere non soltanto il mediatore, ma prima l’Organismo migliore per le proprie esigenze ed anzi la trasparenza - di cui questa norma sarebbe una delle declinazioni - rappresenta il minimo per poter offrire un sistema concorrenziale . Inoltre, quella norma sarebbe certamente esigibile dagli organismi di mediazione non comportando certamente costi eccessivi . I gruppi di quesiti sottoposti alla consultazione . Ciò premesso è ora opportuno individuare quali sono i gruppi all’interno dei quali il Ministero ha raggruppato i quesiti sottoposti alla consultazione. Come primo gruppo di quesiti troviamo gli indicatori di qualità del servizio che hanno un carattere generale e introduttivo ad esempio il quesito numero 6 destinato agli utenti chiede «quali sono i principali problemi riscontrati nell’avere partecipato ad un procedimento di mediazione» proponendo alcuni temi per le risposte difficoltà ad accedere alle informazioni, difficoltà di conoscere il nominativo dei mediatori di ciascun organismo di mediazione e la loro specifica competenza, scarsa professionalità del mediatore, scarsa conoscenza del procedimento di mediazione, costi del servizio di mediazione ricevuto e modalità di pagamento, o, altro. Come secondo gruppo troviamo, poi, i quesiti relativi alla professionalità ed efficienza degli organismi di mediazione «il legislatore non ha fornito una chiara definizione dei termini in esame - scrive il Ministero - per cui si rende opportuna una loro esatta determinazione, in modo da modulare, successivamente, i diversi requisiti minimi ma necessari da ritenere in esso sussumibili». Ad esempio, in questa sezione troviamo i quesiti 2 e 3 relativi alle competenze del responsabile e del personale di segreteria che ad oggi - invero incomprensibilmente - non deve avere nessuna competenza in materia di mediazione! . Come terzo gruppo troviamo i quesiti vertono sulla capacità organizzativa degli organismi di mediazione in particolare sulle «modalità di concreta gestione delle diverse fasi del procedimento di mediazione, l’attività di documentazione e di registrazione interna e così via» dove troviamo il quesito numero 5 ove si chiede «quale deve essere il contenuto della lettera di comunicazione che l’organismo di mediazione è tenuto a compiere a seguito della presentazione della domanda di mediazione». Come quarto gruppo i quesiti relativi alla stabilità serietà e indipendenza degli organismi di mediazione trasparenza amministrativa e contabile, applicazione dell’indennità di mediazione e tema delicatissimo principio di indipendenza dell’organismo che potrebbe portare quesito numero 7 ad una preclusione alla trattazione di certi procedimenti di mediazione in ragione del loro oggetto o della qualità delle parti ad esempio è legittima una clausola di mediazione unilateralmente predisposta e non contrattata che sottoponga al tentativo di mediazione le controversie tra le parti del contratto davanti ad un organismo che sia l’associazione rappresentativa di una delle parti della controversia? . Ed infine, come quinto gruppo i quesiti relativi ai requisiti dei mediatori e, cioè, il cuore della mediazione «le modalità di assegnazione degli affari di mediazione tra i diversi mediatori, le modalità di selezione, i controlli che ciascun organismo di mediazione è tenuto a compiere al fine della verifica del rispetto da parte di tutti i propri mediatori del rispetto dei diversi obblighi formativi e di informazione gravanti, i criteri per la valutazione del rispetto del principio di neutralità del mediatore». Attendiamo, quindi, che si concluda la fase di risposta ai quesiti deadline 31 gennaio 2013 e la pubblicazione del Manuale di qualità da parte del Ministero che rappresenterà il riferimento principale per la verifica della qualità ancorché ciò non toglierà l’introduzione di più elevati standard di qualità da parte degli organismi di mediazione secondo quel che avviene normalmente nel mondo delle imprese.

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