Il balcone costruito male crolla? Se c’è cattiva manutenzione la colpa è del proprietario

Due fattori causali, uno preesistente e l’altro sopravvenuto, vanno considerati entrambi come causa dell’evento se viene provato che sono state condizioni ineliminabili per il suo verificarsi.

Lo ha stabilito la Cassazione, Quarta sezione penale, con la sentenza numero 40816/12. Il caso. Un balcone crolla su un’automobile provocando lesioni agli occupanti. Viene accertato che il balcone, costruito in epoca successiva all’immobile, non era stato saldamente ancorato ad esso e per di più era stato conservato in cattivo stato di manutenzione. Condannati dal Giudice di Pace, i proprietari del balcone ricorrono alla Suprema Corte asserendo che il crollo è da imputarsi essenzialmente a un difetto costruttivo non visibile, da configurarsi come vizio occulto. Come valutare più fattori causali. La Cassazione afferma che il nostro ordinamento prevede il principio della equivalenza causale e pertanto più fattori causali possono coesistere ed operare insieme anche se cronologicamente sfasati qualora siano condizione ineliminabile dell’evento o, quanto meno, il fattore sopravvenuto alteri significativamente i tempi e i modi della sua realizzazione proprio in quest’ultima previsione rientra, secondo i giudici di legittimità, la colposa mancanza di manutenzione del balcone. Per questo motivo gli Ermellini rigettano il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 10 luglio – 17 ottobre 2012, numero 40816 Presidente Brusco – Relatore Izzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del Giudice di Pace di Bagheria del 30/6/2011 S.S. e R.G. venivano condannati per lesioni colpose in danno di T.G. e C.C. . Agli imputati veniva addebitato che, in qualità di proprietari dell'immobile sito al secondo piano di via omissis , omettevano di mettere in sicurezza il balcone dell'appartamento prospiciente la strada, il quale crollando cadeva sull'auto occupata dalle vittime sopra indicate che riportavano lesioni personali acc. in omissis . Osservava il G. di P. che dalle deposizioni raccolte da tecnici e vigili del fuoco era emerso che il balcone era stato edificato in un momento successivo alla costruzione dell'immobile e non era stato ancorato al solaio con i ferri, ma solo con un inadeguato incastro alla tompagnatura muratura della parete . Inoltre il cattivo stato di manutenzione dell'immobile era stato un'ulteriore causa del crollo. 2. Avverso il provvedimento proponeva ricorso per Cassazione gli imputati, lamentando l'erronea applicazione della legge penale articolo 43, co. 3, c.p. , il vizio di motivazione e il travisamento della prova laddove il giudice di merito non aveva valutato che la causa del sinistro era stata determinata da un vizio occulto di costruzione del balcone, quindi non conosciuto dagli imputati che, pertanto non potevano prevedere e, quindi, evitare l'evento. Lo stesso consulente tecnico Ing. D.S. aveva affermato che la causa principale del crollo era il vizio costruttivo e che la carenza di manutenzione era una mera concausa, la quale non avrebbe avuto alcuna incidenza se il balcone fosse stato costruito regolarmente. Considerato in diritto 3. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati. 3.1. Dall'istruttoria svolta è emerso senza alcun dubbio che la causa originaria del crollo del balcone è costituita da un vizio costruttivo. Infatti, mentre l'immobile era stato edificato negli anni '40, il balcone era stato innestato nella struttura originaria negli anni '50. Tale elemento era però stato inserito nella tompagnatura del fabbricato senza alcun ancoraggio tra il solaio ed il balcone. Inoltre, dalle parole del C.T. Di Salvo, è emerso anche che tale difetto costruttivo non era visibile e quindi si configurava come un vizio occulto. Ha aggiunto però il C.T. che il degrado dell'immobile poteva essere una concausa del crollo. Il difensore degli imputati, richiamando le parole del consulente, ha evidenziato la circostanza che se il balcone fosse stato realizzato correttamente, il suo degrado non lo avrebbe fatto crollare. Ciò detto, va rammentato che in tema di causalità il nostro ordinamento accoglie il principio della equivalenza causale articolo 41 c.p. pertanto una causa sopravenuta può avere valenza eziologica di un determinato evento anche in presenza di una causa preesistente. È del resto del tutto logico ipotizzare che un fattore causale preesistente, sia esso frutto dell'agire umano o di cause naturali, possa essere innescato nella sua potenzialità eziologica da una successiva condotta umana. In breve, due fattori causali possono coesistere ed operare insieme, sebbene cronologicamente sfasati, ove venga provato che sono state condizioni ineliminabili dell'evento, ovvero la condotta sopravvenuta abbia alterato in modo significativo i tempi ed i modi del realizzarsi dell'evento. 3.2. Nel caso di specie il giudice di merito ha rilevato che dalla istruttoria espletata era emerso lo stato complessivo di cattiva manutenzione dell'immobile depos. Davi, vigile del fuoco deposiz. Di Salvo, C.T. materiale fotografico , desumendo da ciò che tale colposa condotta omissiva, unitamente al preesistente vizio costruttivo, aveva determinato il crollo o quantomeno accelerato il degrado ed il distacco del balcone. Le considerazioni del giudice di merito, frutto di una non illogica valutazione della prova, sono indenni da vizi motivazionali e, per quanto sopra detto, non integrano alcuna erronea applicazione della legge penale. Si impone pertanto il rigetto dei ricorsi. Segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.