Niente condono se l’aiuto di stato è incompatibile

Se il condono attiene ad un aiuto di Stato che risulta incompatibile con il diritto comunitario il contribuente è tenuto a versare l’imposta e non può godere dell’esenzione fiscale.

La Suprema Corte ha affermato, con la sent. 1° giugno 2012, numero 8817, che in materia di aiuti di Stato dichiarati incompatibili, le autorità nazionali sono tenute a dare esecuzione alle decisioni della Commissione Europea. Condono. L’articolo 9 legge numero 289/2002 legge finanziaria 2003 ha previsto per il contribuente la possibilità di condonare i periodi di imposta per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi erano scaduti entro il 31 ottobre 2002, chiedendo la definizione automatica per tutte le imposte con esclusione dei redditi a tassazione separata. La predetta definizione si perfeziona con il versamento delle varie imposte per ogni periodo di imposta. Il diritto europeo prevale su quello nazionale La giurisprudenza comunitaria ha costantemente ritenuto il primato del diritto comunitario ed in virtù di ciò il giudice nazionale è tenuto ad applicarlo integralmente e a riconoscere al soggetto la tutela che quel diritto gli garantisce, disapplicando la disposizione interna che sia in contrasto, sia anteriore che successiva, a quella comunitaria. Sulla base di detto principio di prevalenza non solo il giudice ma anche lo Stato membro, sono obbligati a dare piena efficacia alla norma comunitaria e, nel caso di conflitto di una norma interna con quella comunitaria, di procedere alla sua disapplicazione Corte di Giustizia 18 luglio 2007, causa C-1 19/05 . La giurisprudenza di legittimità anche in precedenza ha evidenziato che in tema di recuperi di Stato, la normativa nazionale sulla prescrizione deve essere disapplicata per contrasto con il diritto comunitario, qualora la stessa normativa impedisca il recupero di un aiuto di Stato incompatibile con la decisione definitiva assunta dalla Commissione Cass., SS.UU., sent. numero 27310/2008 . è scritto anche nella Costituzione. Il fondamento della prevalenza della diretta applicazione delle norme comunitarie su quelle statali è riscontrabile nella nostra Costituzione dove l’articolo 11 stabilisce che l’Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni e che il contrasto tra norme statali e disciplina comunitaria non dà luogo ad invalidità o alla illegittimità delle prime ma ne comporta la non applicazione Cass. numero 4466/2005 . Il caso. L’ufficio finanziario notificava ad un'azienda esercente servizi pubblici locali alcune ingiunzioni di pagamento con cui venivano recuperate l’Irpeg e l’Ilor la società aveva usufruito di aiuti di Stato che consistevano nell'esenzione fiscale di alcuni tributi, che l’ufficio dichiarava non compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, comma 1, del Trattato CE. La CTR, a cui si era rivolta la società, ha dichiarato la cessata materia del contendere per intervenuto condono ex articolo 9 legge numero 289/2002 in quanto tale legge non fa distinzione in relazione alla ragione per cui non sono stati versati i tributi. L’ufficio finanziario ha proposto ricorso per cassazione eccependo che gli atti impugnati non sono finalizzati ad accertare un maggior imponibile ma a recuperare imposte non versate in virtù di una agevolazione non compatibile con il Trattato UE. La S.C., nel rilevare preliminarmente che la normativa comunitaria articolo 249 Trattato CE stabilisce l’obbligatorietà della decisione assunta nei confronti dei destinatari in essa designati e che lo Stato membro è tenuto ad eseguirla salva l’esistenza di circostanze eccezionali, ha affermato in tutta la motivazione che il diritto comunitario prevale su quello interno. Infatti, se la normativa nazionale contrasta con il principio di effettività del diritto comunitario va disapplicata, qualora detta normativa impedisca il recupero di un aiuto di Stato incompatibile con una decisione della Commissione divenuta definitiva Cass. numero 26286/2010 numero 23418/2010 . Pur riconoscendo il contenuto dell’articolo 9 l. numero 289/2002 secondo cui la definizione automatica rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione, i giudici hanno affermato che tale disposizione deve essere disapplicata per contrasto con il principio di effettività del diritto comunitario. Le autorità di Stato devono eseguire le decisioni della Commissione Europea. La giurisprudenza comunitaria ha precisato che in materia di aiuti di Stato dichiarati incompatibili le autorità nazionali devono dare esecuzione alle decisioni della Commissione Europea, atteso che le stesse non dispongono di alcun potere discrezionale circa la revoca di una decisione di concessione Corte di Giustizia, sent. 20 marzo 1997, causa C-24/95 . Il giudice di legittimità ha posto in luce, inoltre, che il fondamento della diretta applicazione e della prevalenza delle norme comunitarie su quelle statali si rinviene essenzialmente nell’articolo 11 Cost. e che il contrasto tra norme statali e disciplina comunitaria non dà luogo alla invalidità o illegittimità delle prime, ma ne comporta la «non applicazione», consistente nell'impedire che la norma interna venga in rilievo per la definizione della controversia davanti al giudice nazionale.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 24 gennaio – 1° giugno 2012, numero 8817 Presidente Adamo – Relatore Di Iasi In fatto e in diritto 1. L'Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti della s.p.a. incorporante della Azienda s.p.a. che resiste con controricorso per la cassazione della sentenza con la quale la C.T.R. Friuli dichiarava cessata la materia dei contendere per intervenuto condono. La controversia ha ad oggetto l'impugnazione di tre comunicazioni -ingiunzioni con le quali l'Agenzia delle Entrate recuperava l’lrpeg e l'Ilor relative agli anni 1997/1999 e non versate dalla società in virtù del regime di esenzione fiscale riconosciuto ai sensi degli arti. 3 comma 70 l. 549/95 e 66 comma 14 d.l. 331/93 convertito in 1. 427/93 alle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria esercenti servizi pubblici locali, dichiaralo aiuto di stato non compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87 comma 1 del trattato CE con decisione della Commissione delle Comunità Europee numero 2003/93/CE. I giudici d'appello hanno ritenuto che nella specie fosse applicabile la disciplina sul condono tombale ai sensi dell'articolo 9 1. 289/2002 in quanto tale legge, ai tini della applicabilità degli istituti ivi previsti, non pone alcuna distinzione in relazione alla ragione per la quale non sono stati versati i tributi e pertanto sarebbe illegittima una discriminazione tra coloro che hanno coscientemente evaso le imposte i quali potrebbero avvalersi delta definizione agevolata e coloro che. come nella specie, non hanno versato le imposte in virtù di una specifica previsione normativa. 2. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla contro ricorrente con riguardo alla formulazione del quesito di diritto, posto che l'articolo 366 bis c.p.p. prevedente il quesito di diritto è stato abrogalo dall'articolo 47 1. numero 69 del 2009 e che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 58 della suddetta legge, le disposizioni di cui all'articolo 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnalo con il ricorso per cassazione è stato pubblicato o depositato successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge 4 luglio 2009 , risultando nella specie che la sentenza impugnata in questa sede è stata depositata il 23.12.2009. Deve inoltre rilevarsi che la controricorrente -premesso che i primi giudici, nel l'accogliere i ricorsi riuniti della società, avevano escluso la sussistenza nella fattispecie dei requisiti oggettivi e soggettivi per la configurabilità di un aiuto di Stato indebito e che ì giudici della C.T.R., decidendo sull'appello dell'Ufficio, avevano ritenuto assorbente il rilievo dell'intervenuto condono eccepisce che l'Agenzia, limitandosi in questa sede a contestare l'applicabilità del condono senza riproporre le argomentazioni esposte nell'alto d'appello, avrebbe determinalo la definitività della statuizione dei primi giudici. L'eccezione è infondata. In proposito, la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che il carattere chiuso del giudizio di rinvio non esclude che, ove il punto da riesaminare abbia assunto carattere assorbente nella decisione cassata -la quale abbia perciò tralasciato di decidere su alcuni motivi di appello-, tali motivi possano essere nuovamente proposti -purché nella originaria formulazione al giudice di rinvio per l'eventualità che egli non condivida l'impostazione della decisione contenuta nella sentenza cassata v, Cass. numero 13906 del 2000 detta giurisprudenza ha inoltre ripetutamente rilevato che sono inammissibili in cassazione censure che non siano dirette contro una statuizione della sentenza d'appello ma riguardino questioni sulle quali il giudice d'appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio v. tra numerose altre Cass. numero 12153 del 2006 e numero 3706 del 2008 . Con un unico motivo, deducendo violazione della decisione numero 2003/193/CE della Commissione delle Comunità Europee, degli arti. 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità, nonché degli arti. 14 Regolamento 1999/659/CE, 9 l. 289/2002 e 24 d.l. 185/2008, la ricorrente censura la sentenza impugnala per avere i giudici d'appello ritenuto che l'adesione al condono di cui all'articolo 9 1. 289/2002 citata rappresentasse causa ostativa all'emissione dei provvedimenti tesi ai recuperi degli aiuti di stato, senza considerare che nella specie gli atti impugnati non sono intesi ad accertare un maggior imponibile bensì a recuperare imposte non corrisposte in virtù di una agevolazione ritenuta non compatibile con il Trattalo dell'Unione Europea, con la conseguenza che nella specie manca un atto impositivo. La ricorrente aggiunge che l'ordinamento comunitario impone in ogni caso di procedere al recupero degli aiuti sulla base delle nonne interne di ciascuno Stato membro a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della commissione. La censura e fondata. Nella specie si controverte del recupero di tributi non versati in ragione di un'esenzione fiscale ritenuta aiuto di Stato incompatibile da una decisione comunitaria. Tanto premesso, occorre considerare che l'articolo 249 del Trattato CB detta la regola della obbligatorietà della decisione assunta in sede comunitaria, in tutti i suoi elementi, per i destinatari in essa designati. Lo Stato membro è tenuto perciò ad eseguirla .Corte Giust. CE, 2 febbraio 1989. in causa C-94/87, Commissione c. Germania , salva l'esistenza di circostanze eccezionali da cui derivi l'impossibilità assoluta per lo Stato membro di dare corretta esecuzione alla decisione. E' inoltre da precisare che il concetto di impossibilità assoluta è stato interpretato in maniera restrittiva dalle Corti comunitarie, ed in particolare è stato escluso che essa possa essere costituita dalla normativa nazionale sulla prescrizione v. Comunicazione della Commissione Verso l'esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili 2007/C-272/05 , punti 18-20, riportata in Applicazione della normativa CE in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali. La comunicazione sull'applicazione della normativa e altre disposizioni in materia , a cura della Commissione europea. Bruxelles. 2010-. Peraltro, anche in considerazione delle argomentazioni che precedono questo giudice di legittimità ha ripetutamente affermato che la normativa nazionale sulla prescrizione e sulla decadenza deve essere disapplicata per contrasto con il principio di effettività proprio del diritto comunitario, qualora tale normativa impedisca il recupero dì un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con decisione della Commissione divenuta definitiva v. cass. numero 26286 del 2 110 e numero 23418 del 2010 . Tanto premesso, occorre in ogni caso aggiungere, non solo con riguardo alla disciplina nazionale relativa ad istituti come prescrizione e decadenza, ma anche con riguardo alla disciplina nazionale prevedente condoni fiscali, che la Corte di Giustizia, nella sentenza 20 marzo 1997 in causa C-24/95 Alean punti 34-37 . ha affermato che in materia di aiuti di Stato dichiarati incompatibili, il compito delle autorità nazionali consiste solo nel dare esecuzione alle decisioni della Commissione. Le dette autorità non dispongono pertanto di alcun potere discrezionale quanto alla revoca di una decisione di concessione . E' inoltre da sottolineare che il comma 3 dell'art 14 del Regolamento CE del Consiglio 22 marzo 1999 numero 659, recante modalità dì applicazione dell'articolo 88 del Trattato CE prevede che, fatta salva un'eventuale ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata ai sensi dell'articolo [242] del trattato, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano I esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione '. E vero che. secondo il comma 9 dell'articolo 9 I. numero 289 del 2002. la definizione automatica limitatamente a ciascuna annualità rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni, tuttavia questa disposizione deve essere disapplicata per contrasto con il principio di effettività proprio del diritto comunitario, qualora essa impedisca il recupero di un aiuto di Staio dichiarato incompatibile con decisione della Commissione divenuta definitiva. In proposito, la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che il fondamento della diretta applicazione e della prevalenza delle norme comunitarie su quelle statali si rinviene essenzialmente nell’articolo 11 della Costituzione -laddove esso stabilisce che l'Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni e che il contrasto tra norme statali e disciplina comunitaria non dà luogo alla invalidità o illegittimità delle prime, ma ne comporta la non applicazione , consistente nell'impedire che la norma interna venga in rilievo per la definizione della controversia davanti al giudice nazionale v. tra le altre Cass. numero 4466 del 2005 . Peraltro, nella stessa ottica, la Corte di Giustizia ha affermato che il diritto comunitario osta perfino all'applicazione del principio dell'autorità della cosa giudicata ove esso stesso contrasti con il principio di effettività, nei limiti in cui l'applicazione del primo principio impedisca il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con decisione della Commissione divenuta definitiva v. Corte Giustizia sentenza 18 luglio 2007 in causa C-I 19/05 Lucchini . Né avrebbe senso, in proposito, richiamarsi alla ed. ''Icona dei controlimiti elaborala da alcune Corti costituzionali interne come difesa della sovranità statale nel caso in cui fosse minacciata dal primato comunitario in alcuni valori considerati irrinunciabili dall'ordinamento interno. È infatti difficile ascrivere la disciplina demenziale o quella in materia di prescrizione all'ambito dei valori irrinunciabili dell'ordinamento , senza contare che la stessa teoria dei contro limiti, che pure trovava ragionevoli giustificazioni negli anni 70-80 del secolo scorso, quando il processo di integrazione era nelle fasi iniziali, sembra oggi in aperta contraddizione con il concetto stesso di integrazione quale risulta attualmente anche in ragione dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte dì Giustizia -che ha fornito prove sufficienti di tutela dei diritti fondamentali e del richiamo alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, avente valore vincolante anche net confronti delle istituzioni europee, al punto che il conflitto tra diritto comunitario e diritto statale non sembra oggi più concepibile in uno spazio giuridico europeo veramente integrato. 3. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Friuli.