Anche il preposto alla gestione tecnica dell’impresa di pulizia deve, quindi, presentare la dichiarazione di non sussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione ai pubblici appalti.
E' legittima l'esclusione dalla gara disposta dalla Prefettura per le tre gare indette rispettivamente per l’affidamento dei servizi di pulizia dei locali della Prefettura stessa, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, quando l'impresa chiede di partecipare a tali gare, ma senza produrre la dichiarazione di cui all’articolo 38, co. 1, lett. b e c d.lgs. numero 163/2006 relativamente al proprio direttore tecnico. Il caso. Secondo l'impresa esclusa dalla gara il primo giudice che ha respinto il ricorso aveva equivocato tra le figure di direttore tecnico, per il quale si richiede la dichiarazione in questione, e quella di preposto alla gestione tecnica, tipica delle imprese di pulizia e prevista dal d.m. numero 274/1997, le quali non si identificherebbero con le prime e, nella specie, il preposto alla direzione tecnica non sarebbe individuabile come soggetto obbligato ex lege a rendere la dichiarazione alla stregua del criterio dei poteri di rappresentanza conferiti, stante la limitatezza, stabilita dall’atto costitutivo dell’impresa, di siffatti poteri, comunque esercitabili nel rispetto delle direttive ricevute dal direttore generale e dal direttore di produzione. Secondo il Collegio, nelle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, il responsabile tecnico è figura espressamente prevista dal d.m. 28 aprile 1998, recante disciplina dell'iscrizione di tali imprese nell'apposito albo, il cui articolo 10, co. 4, ne impone all'uopo la nomina, che deve ricadere su soggetti aventi i prescritti requisiti di qualificazione professione, di ordine speciale, nonché di ordine generale. Il responsabile tecnico è elemento indispensabile per la qualificazione dell'impresa. Il responsabile tecnico è deputato allo svolgimento dei compiti tecnico-organizzativi relativi anche all'esecuzione del servizio commesso da parte dell'impresa, della quale assume quindi, per stessa definizione, la responsabilità sotto tali aspetti. Tuttavia, la Sezione osserva che il Consiglio di Stato Cons. St., sez. V, numero 3364/2010 e, più recentemente, numero 1790/2011 ha già avuto modo di affermare che tale figura, in ultima analisi, non è poi diversa da quella del direttore tecnico previsto dall'articolo 26 d.p.r. numero 34/2000, in materia di imprese di lavori pubblici, cui competono, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, gli «adempimenti di carattere tecnico organizzativo necessari per l'esecuzione dei lavori». Ha inoltre precisato che la norma in materia di imprese di pulizia ha l'evidente fine di garantire l'effettività e la permanenza di siffatta figura anche nel delicato settore delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione. E, tenuto anche conto che l'articolo 38 d.lgs. numero 163/2006 riferisce espressamente i requisiti generali di partecipazione alla procedure di affidamento anche agli appalti di servizi, ha ritenuto pertanto indubbio che, quando la norma richiede il possesso dello specifico requisito da parte del «direttore tecnico», abbia riguardo, quanto alle imprese di servizi, alle figure tipiche della rispettiva categoria, pur nominalmente diverse, ma alle prime sostanzialmente analoghe, poiché investite di compiti affini ai fini dell'esecuzione dell'appalto.
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23 marzo – 23 maggio 2012, numero 3045 Presidente Botto – Relatore Dell’Utri Fatto e diritto La Prefettura – UTG di Ravenna indiceva tre gare per l’affidamento dei servizi di pulizia dei locali della Prefettura stessa, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato. Formula Servizi società cooperativa chiedeva di partecipare a tali gare, ma ne era esclusa per non aver prodotto la dichiarazione di cui all’articolo 38, co. 1, lett. b e c del d.lgs. numero 163 del 2006 relativamente al proprio direttore tecnico. A seguito di richiesta di riesame, l’esclusione veniva confermata. Con ricorso davanti al TAR per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, l’interessata impugnava i rispettivi atti e chiedeva il risarcimento dei danni. Con sentenza 20 dicembre 2007 numero 4614 della sezione prima, non notificata, il ricorso era respinto. Di qui l’appello in epigrafe, con il quale Formula Servizi ha lamentato che il primo giudice abbia equivocato tra le figure di direttore tecnico, per il quale si richiede la dichiarazione in questione, e quella di preposto alla gestione tecnica, tipica delle imprese di pulizia e prevista dal d.m. numero 274 del 1997, la quale non si identificherebbe con la prima e, nella specie, non sarebbe individuabile come soggetto obbligato ex lege a rendere la dichiarazione in parola alla stregua del criterio dei poteri di rappresentanza conferiti, stante la limitatezza, stabilita dall’atto costitutivo dell’impresa, di siffatti poteri, comunque esercitabili nel rispetto delle direttive ricevute dal direttore generale e dal direttore di produzione. Le parti intimate non si sono costituite in giudizio. All’odierna udienza pubblica l’appello è stato introitato in decisione. Ciò posto, la Sezione ne rileva l’infondatezza. Nelle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, il responsabile tecnico è figura espressamente prevista dal d.m. 28 aprile 1998, recante disciplina dell'iscrizione di tali imprese nell'apposito albo, il cui articolo 10, co. 4, ne impone all'uopo la nomina, che deve ricadere su soggetti aventi i prescritti requisiti di qualificazione professione, di ordine speciale, nonché di ordine generale. In altri termini, il responsabile tecnico è elemento indispensabile per la qualificazione dell'impresa, evidentemente deputato allo svolgimento dei compiti tecnico-organizzativi relativi anche all'esecuzione del servizio commesso da parte dell'impresa, della quale assume quindi, per stessa definizione, la responsabilità sotto tali aspetti. Questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare che tale figura, in ultima analisi, non è poi diversa da quella del direttore tecnico previsto dall'articolo 26 del d.p.r. 25 gennaio 2000 numero 34, in materia di imprese di lavori pubblici, cui competono, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, gli adempimenti di carattere tecnico organizzativo necessari per l'esecuzione dei lavori . Ha inoltre precisato che la norma in materia di imprese di pulizia ha l'evidente fine di garantire l'effettività e la permanenza di siffatta figura anche nel delicato settore delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione. E, tenuto anche conto che l'articolo 38 del d.lgs. 12 aprile 2006 numero 163 riferisce espressamente i requisiti generali di partecipazione alla procedure di affidamento anche agli appalti di servizi, ha ritenuto pertanto indubbio che, quando la norma richiede il possesso dello specifico requisito da parte del direttore tecnico , abbia riguardo, quanto alle imprese di servizi, alle figure tipiche della rispettiva categoria, pur nominalmente diverse, ma alle prime sostanzialmente analoghe, poiché investite di compiti affini ai fini dell'esecuzione dell'appalto cfr. Cons. St., sez. V, 26 maggio 2010 numero 3364 e, più recentemente, 24 marzo 2011 numero 1790 . Non ravvisando ragioni militanti in senso contrario, la Sezione condivide il riferito orientamento, pienamente applicabile alla fattispecie in esame orientamento che, inoltre, è in linea con la deliberazione numero 192 del 14 giugno 2007 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, secondo cui pure nei confronti del preposto alla gestione tecnica dell’impresa di pulizia si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38, comma 1, lettere b e c , del d. Lgs. numero 163/2006, con conseguente obbligo di presentazione della dichiarazione di non sussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione ai pubblici appalti. Ne deriva che, come ritenuto dal primo giudice, l’esclusione di Formula Servizi dalle gare di cui si controverte deve ritenersi legittima. Dunque l’appello non può che essere respinto. Non v’è luogo a provvedere sulle spese del grado, stante la mancata costituzione in giudizio delle controparti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.