Non ha il diritto a fruire delle agevolazioni fiscali la coop che non presenta la dichiarazione dei redditi.
Non ha il diritto a fruire delle agevolazioni fiscali la coop che non presenta la dichiarazione dei redditi. Ad affermarlo è la sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 8140 depositata lo scorso 11 aprile.La fattispecie. Le Entrate ricorrono per cassazione contro la sentenza di secondo grado, che ha riconosciuto ad una cooperativa il diritto alle agevolazioni fiscali, nonostante la società non avesse presentato la dichiarazione dei redditi. Il ricorso dell'Agenzia viene accolto dalla Suprema Corte.Coop esenti in funzione dell'attività svolta. Al riguardo, i giudici di legittimità, dopo aver passato in rassegna i vari principi e le diverse regole che governano la materia oggetto del contendere, affermano posto che le coop di produzione e lavoro sono esentate dall'Irpeg non in ragione della loro natura giuridica soggettiva ma in funzione dell'attività svolta in concreto ed in presenza di determinate tipicità richieste dalle norme, su tali requisiti e con riferimento al singolo periodo d'imposta l'amministrazione finanziaria ha un potere-dovere di vigilanza e controllo .Niente benefici senza dichiarazione. Nella fattispecie in esame, proseguono gli Ermellini, il giudice dell'appello ha correttamente esaminato le norme applicabili ed le condizioni che devono sussistere in capo alla coop per fruire delle agevolazioni concesse dalla legge, ma non ha correttamente ritenuto che l'omessa dichiarazione dei redditi e la non corretta tenuta della contabilità fossero ininfluenti a dimostrare una concreta violazione del principio della mutualità.Vinta la presunzione di mutualità. Infatti, la presunzione sussistente a favore della cooperativa della esistenza delle condizioni di mutualità è vinta, per il periodo d' imposta in esame, dall'aver determinato da parte della stessa coop una situazione di impossibilità allo svolgimento di quel compito di controllo ed accertamento che doverosamente compete all'A.F., costituendo il bilanciamento del diritto all'esenzione concesso.Accertamento impossibile per l'assenza della dichiarazione dei redditi. In realtà, chiosa la S.C., ai fini del disconoscimento del beneficio è necessario e sufficiente che il Fisco accerti, in relazione allo specifico periodo d'imposta, l'insussistenza dei presupposti che consentono di ritenere l'esistenza in concreto del principio di mutualità a tale insussistenza va equiparata l'impossibilità, determinata dalla coop, di effettuare l'accertamento a causa sia della mancanza o della irregolare tenuta delle scritture contabili, sia del pacifico occultamento dei redditi conseguiti nell'anno d'imposta in esame.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 11 aprile 2011, numero 8140Presidente Adamo - Relatore PersicoSvolgimento del processoL'Agenzia Delle Entrate ricorre in cassazione avverso la sentenza, di cui in epigrafe, resa dalla Commissione Tributaria Regionale competente con la quale era stato rigettato l'appello da esso Ufficio proposto avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, che in accoglimento del ricorso proposto dalla soc. Cooperativa Polish Sprint contro l'avviso di accertamento Irpeg ed Ilor anno 1994, aveva affermato che la contribuente aveva diritto alle agevolazioni di cui alla L. numero 904 del 1977, articolo 12, ad onta della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi.Il ricorso dell'agenzia in esame è fondato su motivo unico.L'intimata non controdeduce.Motivi della decisioneCon il ricorso in esame l'Agenzia censura l'impugnata sentenza denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 601 del 1973, articolo 11 e 14, della L. numero 904 del 1977, articolo 12, del D.Lgs. numero 1577 del 1947, articolo 26, ed articolo 2697 c.c., oltre vizi della motivazione, in quanto i giudici dell'appello, pur dando atto dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della contribuente e pur riconoscendo come pacifiche le violazioni contabili contestate, hanno poi concluso ritenendo che l'ufficio non era stato in grado di provare la non spettanza delle agevolazioni fiscali con specifico riguardo ad una concreta violazione del principio della mutualità o alla mancata iscrizione nei registri previsti della legge.La censura è fondata in virtù dei principi già enucleati da questa Corte. E' stato, infatti, affermato Cass. numero 10544 del 2006 conformi 23002/09 e 8202/07 In tema di agevolazioni tributarie in favore delle società cooperative, la conformità degli statuti ai principi legislativi in materia di mutualità comporta una presunzione di spettanza delle agevolazioni o esenzioni tributarie, sicché il procedimento di verifica dei presupposti di applicabilità di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, numero 601, articolo 14, comma 3, che prevede come obbligatorio il preventivo parere degli organi di vigilanza, attiene ai soli casi in cui detta presunzione legale non operi, salva la facoltà dell'amministrazione di disconoscere le agevolazioni, per ogni singolo periodo d'imposta, sulla base di dati concreti, atti a dimostrare che la veste mutualistica funge da copertura ad una normale attività imprenditoriale. In tale ottica, il parere preventivo degli organi di vigilanza riguarda i soli requisiti soggettivi della società cooperativa, mentre l'ordinario potere di accertamento degli uffici finanziari ha ad oggetto la natura e le modalità di svolgimento dell'attività produttiva della cooperativa stessa .Ed ancora è stato detto Cass. numero 28358 del 2005 In tema di agevolazioni fiscali per la cooperazione ed in base al D.P.R. 29 settembre 1973, numero 601, articolo 11, nel testo vigente ratione temporis , i redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e dai loro consorzi non potevano essere assoggettati, in tutto o in parte, all'Irpeg e all'Ilor se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestavano la loro opera con carattere di continuità non era inferiore al sessanta o al quaranta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi, tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie Ed infine questa Corte ha anche affermato Cass. n 17110 del 2007 Per l'applicazione del beneficio previsto dalla L. 16 dicembre 1977, numero 904, articolo 12, non è sufficiente che la cooperativa possieda tutti i requisiti necessari per entrare nel sistema agevolativo ma occorre accertare se, indipendentemente dall'ammontare dell'utile dei diversi esercizi, figurino o meno nello statuto della società vincoli di destinazione degli utili prodotti, tali da rendere impossibile la loro distribuzione ai soci, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento, in guisa che per poter derogare a tali vincoli si renda necessaria una modifica dello statuto con deliberazione di assemblea straordinaria e secondo le procedure previste per le modifiche statutarie .In effetti, come si ricava dai principi ora richiamati, il combinato disposto del D.P.R. numero 601 del 1973, articolo 11 e 14, e L. numero 904 del 1977, articolo 12, dispone che le cooperative di produzione e lavoro sono esentate dall'Irpeg non in ragione della loro natura giuridica soggettiva ma in funzione dell'attività svolta in concreto ed in presenza di determinate tipicità richieste dalle norme. Su entrambi tali requisiti e con riferimento al singolo periodo d'imposta l'amministrazione finanziaria ha un potere-dovere di vigilanza e controllo.Nella fattispecie in esame il giudice dell'appello ha correttamente esaminato le norme applicabili ed in particolare le condizioni che devono sussistere in capo alla cooperativa per fruire delle agevolazioni concesse dalla legge.Ha tuttavia non correttamente ritenuto che l'omessa dichiarazione dei redditi e la non corretta tenuta della contabilità fossero ininfluenti a dimostrare una concreta violazione del principio della mutualità.Non ha infatti considerato che la presunzione sussistente a favore della cooperativa della esistenza delle condizioni di mutualità è vinta, per il periodo d' imposta in esame, dall'aver determinato da parte della cooperativa una situazione di impossibilità allo svolgimento di quel compito di controllo ed accertamento che doverosamente compete alla amministrazione finanziaria, costituendo il bilanciamento del diritto all'esenzione concesso.Invero, come si evince dalla costante interpretazione sopra richiamata di questa Corte, ai fini del disconoscimento del beneficio è necessario e sufficiente che l'amministrazione finanziaria accerti, in relazione allo specifico periodo d'imposta, l'insussistenza dei presupposti che consentono di ritenere l'esistenza in concreto del principio di mutualità a tale insussistenza deve ritenersi equiparata l'impossibilità, determinata dalla cooperativa, di effettuare il predetto accertamento a causa, come nella specie, sia della mancanza o della irregolare tenuta delle scritture contabili quali il registro dei cespiti ammortizzabili, il registro Iva delle vendite ed il registro delle retribuzioni , sia del pacifico occultamento dei redditi conseguiti nell'anno d'imposta in esame.Da quanto sopra esposto consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.Le spese vengono regolate come in dispositivo in applicazione del principio della soccombenza.P.Q.M.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Condanna l'intimato contribuente alle spese di giudizio che liquida in Euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito, per il grado di legittimità, ed in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito, per ciascuno dei gradi di merito.