Costi elevati per consulenze: l’IRAP non si paga

I costi elevati sostenuti dal professionista per consulenze non hanno rilievo ai fini dell’assoggettabilità ad IRAP.

La S.C., con l’ordinanza numero 2131 del 29 gennaio 2013, ha affermato che la misura dei compensi pagati, si pensi alla consulenza richiesta ad un luminare, a costo altissimo e che opera al di fuori della struttura del committente, non ha alcun rilievo ai fini dell’Irap. L’IRAP è un’imposta a carattere reale e non deducibile ai fini delle imposte sui redditi. Questa ha come presupposto l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata finalizzata alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione dei servizi. Presupposto dell’imposta, contenuta nella legge numero 662/1996, e istituita dal D.lgs. numero 446/1997 è che l’attività sia svolta mediante una organizzazione autonoma e l’accertamento dell’assenza di tale requisito costituisce il presupposto necessario per l’esclusione dal pagamento dell’imposta per coloro che non si avvalgono di una struttura organizzativa stabile. Circa la sussistenza di detto requisito, la giurisprudenza è stata chiamata ad accertare il rapporto tra attività professionale ed Irap e su questo punto ha affermato, a seguito anche del pronunciamento a livello europeo, che affinché ci sia autonomia organizzativa nell’espletamento dell’attività, è necessario che il professionista sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse non impieghi beni strumentali eccedenti la quantità che costituiscono nel concreto il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, anche in assenza di organizzazione ad esempio, un computer, telefono, mobili d’ufficio, di modesta entità e non si avvalga del lavoro altrui se non in modo occasionale Cass. nnumero 3672-3679-3682/2007 . Il caso. Nel caso portato al vaglio della SC il contribuente, di professione ingegnere, ha presentato istanza di rimborso per l’Irap versata relativamente agli anni 2001-2003. La CTR ha accolto solo parzialmente l’appello dell’ufficio che ha proposto ricorso per cassazione. La SC ha ritenuto che il ricorso al lavoro altrui può determinare l’assoggettamento ad Irap dell’attività professionale solo quando questo lavoro viene inserito in una struttura organizzata con a capo il professionista. Nel caso di specie, dove questo aspetto non emergeva, i compensi rappresentavano il corrispettivo di lavoro autonomo. Ai fini dell’assoggettabilità all’Irap la misura dei compensi corrisposti non è decisiva. Basti pensare al caso in cui sia necessario ricorrere alla consulenza di un luminare dai costi elevatissimi e che, tuttavia, opera al di fuori della struttura del professionista, senza avere alcuna rilevanza ai fini dell’imposta in esame. Il quadro comincia a diventare esaustivo atteso che le sentenze in materia della SC sono univocamente indirizzate ad accogliere la pretesa di rimborso avanzata dal contribuente/professionista. Una recentissima sentenza ha confermato, infatti, che l’avvocato che si avvalga degli strumenti necessari per l’esercizio della sua attività, riconducibili nell’ambito della realtà scientifica e/o tecnologica, non è soggetto ad Irap, ritenendo che non è ipotizzabile un avvocato che non disponga di una sede per ricevere i suoi clienti, o non sia collegato ad una banca dati per tenersi aggiornato sull’evoluzione della giurisprudenza Cass. 28 dicembre 2012, numero 24117 28 novembre 2012, numero 21228, 23 novembre 2012, numero 21228 10 febbraio 2012, numero 1941 . Una recente sentenza di merito ha affermato che il commercialista che non presenta i connotati dell’autonoma organizzazione, anche se abbia esposto in contabilità compensi a terzi che rivestono carattere di saltuarietà, non è tenuto a versare l’Irap. Pertanto l’occasionalità dell’impiego di lavoro altrui esclude il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del pagamento dell’imposta CTR Lazio numero 572/1/12 .

Corte di Cassazione, sez. V Civile – T, ordinanza 27 novembre 2012 - 29 gennaio 2013, numero 2131 Presidente/Relatore Cicala Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo-Pescara 12/09/10 del 19 febbraio 2010 che accoglieva solo parzialmente l'appello dell'Ufficio ribadendo la spettanza all'Ing. D. D. del rimborso IRAP relativamente agli anni 2001 - 2003. Il contribuente non si è costituito in giudizio. Il ricorso deve essere rigettato. Il ricorso al lavoro altrui può determinare l'assoggettamento ad Irap dell'attività professionale solo quando questo lavoro viene inserito nella struttura organizzativa cui è a capo il professionista. Nel caso di specie, questo non risulta e non è neppure evidenziato nel ricorso, in cui si dà anzi atto che i compensi costituivano il corrispettivo di lavoro autonomo . Giova dunque ribadire che ai fini che qui rilevano la misura dei compensi corrisposti non è decisiva si pensi all'ipotesi che si renda necessaria la consulenza di un luminare dai costi altissimi e che opera del tutto al di fuori della struttura del committente senza dunque assumere alcun rilievo ai fini dell’IRAP . Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata.