‘Autenticati’ i parametri per i notai

È entrato in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 223, del 23 settembre, il d.m. n. 106/2013, recante integrazioni e modificazioni al decreto del Ministro della Giustizia n. 140/2012 , concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dallo stesso Ministero.

È in vigore dal 24 settembre il Regolamento recante integrazioni e modificazioni al decreto del Ministro della Giustizia n. 140/2012 , concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dallo stesso Ministero. Sono 4 gli articoli che compongono il decreto. Il primo apporta modifiche al decreto del Ministro della Giustizia n. 140/2012. Il secondo modifica alle tabelle dei notai allegate allo stesso decreto, il terzo, invece, lo integra e l’ultimo articolo stabilisce l’entrata in vigore del d.m. 106/2013. Le attività dei notai si articolano in 3 fasi. Fase istruttoria ad es. lo studio della fattispecie, l’analisi delle implicazioni fiscali relative all'atto, le verifiche prescritte dalla normativa antiriciclaggio, ecc. fase di stipula ad es. controllo di legalità del contenuto dell'atto, controllo della validità delle procure, verifica del versamento necessario dei conferimenti in danaro in caso di costituzione di società di capitali e fase successiva alla stipula ad es. registrazione dell'atto con versamento delle imposte dovute previa liquidazione, esecuzione e cura delle formalità ipotecarie e catastali con relative volturazioni, redazione delle denunce e richiesta delle notifiche previste dalle leggi speciali . Nuove tariffe dei notai atti immobiliari. Entrando nello specifico delle tariffe, in merito agli atti immobiliari da 5mila euro a 25mila – valore medio 15mila euro – percentuale riferita al valore medio 7,66% del valore dell’immobile, con una forbice in aumento sino al 16% e riduzione fino al 5,99% sino ad arrivare, per un valore medio di 4.250.000 euro, dove la percentuale riferita ala valore medio è di 0,140% del valore dell’immobile – forbice aumento sino allo 0,160% e riduzione fino allo 0,120%. Atti societari. Per gli atti societari, e in ordine agli stessi valori, la percentuale riferita al valore medio è dell’8,42% - forbice aumento sino al 16% e riduzione fino al 6,90% primo scaglione , mentre per l’ultimo, con valore medio 3.250.000 euro, la percentuale riferita al valore medio è 0,18% - forbice aumento sino allo 0,35% e riduzione fino allo 0,13%. Assistenti sociali. Passando all’analisi delle disposizioni concernenti gli assistenti sociali, per valore medio di riferimento dell'intervento si intende la quantificazione in termini monetari di una prestazione professionale, complessivamente considerata, che non implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà o tenuità . Il compenso può essere aumentato o ridotto. Il compenso, tuttavia, può essere aumentato o ridotto in considerazione dell'importanza delle questioni trattate, della rilevanza patrimoniale dei progetti o dei programmi, della complessità della prestazione tenuto conto dell'impegno profuso anche in termini di tempo dedicato, della presenza di questioni tecniche di particolare difficoltà o tenuità, della necessità di operare in situazioni ambientali disagiate, dell'urgenza della prestazione e, infine, della natura di ente pubblico o privato, per categorie omogenee di soggetti, del cliente.

Ministero della Giustizia, decreto 2 agosto 2013, n. 106 G.U. 23 settembre 2013, n. 223 Regolamento recante integrazioni e modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 Visto l'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 Visto il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2013 Ritenuto di non sopprimere la disposizione che descrive le principali fasi in cui si articola l'attività notarile, nonché, in via meramente esemplificativa, alcune delle attività che rientrano in ciascuna delle tre fasi, in quanto la finalità di tale integrazione normativa é solo quella di far emergere e valorizzare la complessità della attività notarile senza in questo modo introdurre una suddivisione delle fasi dell'attività del notaio per poi procedere ad una liquidazione del compenso per ogni singola fase, atteso che la specificazione delle attività non risulta direttamente collegata alla determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per i notai Ritenuto di non accogliere l'invito formulato dal Consiglio di Stato di contenere quantitativamente la misura dei parametri rimodulati in seguito alla introduzione di nuovi scaglioni, in quanto l'impianto generale é rimasto fermo e non induce aumenti dei compensi Ritenuto di non accogliere la censura del Consiglio di Stato sulla individuazione di due sezioni all'interno della tabella D - Notai altri atti , in quanto il maggior dettaglio nella descrizione degli atti, che la distinzione in sottocategorie comporta, non si traduce in irrigidimento dei parametri questi, infatti, sono e rimangono meramente orientativi per il Giudice che procede alla liquidazione, anche se gli atti ai quali si riferiscono sono elencati con maggior dettaglio la natura meramente indicativa dei parametri inoltre, non risulta compromessa dalla introduzione di minimi posto che ogni indicazione, anche quella di un minimo, si pone solo come orientativa e pacificamente non vincolante per il Giudice, trattandosi di parametri e non tariffe Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 2 luglio 2013 Adotta il seguente regolamento Art. 1 Modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 1. All'articolo 30, dopo il comma 1, é aggiunto il seguente comma 1 bis. L'attività notarile si articola in tre fasi fase istruttoria fase di stipula fase successiva alla stipula. Nella fase istruttoria sono comprese, a titolo di esempio, le seguenti attività studio della fattispecie, analisi delle implicazioni fiscali relative all'atto, verifiche prescritte dalla normativa antiriciclaggio, verifica della corretta esecuzione delle formalità pubblicitarie e della inesistenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli all'atto nella fase di stipula rientrano, a titolo di esempio controllo di legalità del contenuto dell'atto, controllo della validità delle procure, verifica del versamento necessario dei conferimenti in danaro in caso di costituzione di società di capitali nella fase successiva alla stipula, sono comprese, a titolo di esempio registrazione dell'atto con versamento delle imposte dovute previa liquidazione, esecuzione e cura delle formalità ipotecarie e catastali con relative volturazioni, redazione delle denunce e richiesta delle notifiche previste dalle leggi speciali. . 2. All'articolo 30, comma 2, le parole , reale e personale, sono sostituite dalle seguenti reale . 3. All'articolo 32, comma 3, dopo la parola garanzia é introdotta la parola personale e le parole tra lo 0,14 sono sostituite dalle parole tra il 2, 14 . 4. All'articolo 32, comma 7, secondo periodo, le parole euro 25.000,00 sono sostituite dalle parole euro 5.000,00 . Art. 2 Modificazioni alle tabelle notai allegate al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 1. Le tabelle A, B, C e D - Notai sono modificate come da allegato 1 al presente decreto. Art. 3 Integrazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 1. Dopo il capo V del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, sono inseriti i seguenti Capo V-bis - Disposizioni concernenti gli assistenti sociali Articolo 39-bis Tipologia di attività . - 1. Ai fini della liquidazione di cui all'articolo 1, le attività degli Assistenti sociali e Assistenti sociali specialisti, elencate nell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono accorpate in cinque aree di intervento secondo la specificazione riportata nella tabella A - Assistenti Sociali Area Relazionale, Area Gruppi e Comunità, Area Didattico-Formativa, Area Studio e Ricerca, Area Progettuale-Programmatoria e di amministrazione dei servizi. Articolo 39-ter Criteri e Parametri . - 1. Ai fini della liquidazione del compenso, l'organo giurisdizionale tiene conto, orientativamente, per ciascuna attività, dell'importo relativo al valore medio di riferimento dell'intervento come riportato nella Tabella B - Assistenti Sociali, aumentandolo o riducendolo secondo la forbice indicata dalla tabella per adeguare il valore medio medesimo a quello della prestazione effettivamente svolta. 2. Per valore medio di riferimento dell'intervento si intende la quantificazione in termini monetari di una prestazione professionale, complessivamente considerata, che non implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà o tenuità. 3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato o ridotto, anche derogando alle forbici indicate nella tabella allegata, in considerazione a dell'importanza delle questioni trattate, tenuto conto degli interessi sostanziali sui quali incide la prestazione professionale b della rilevanza patrimoniale dei progetti o dei programmi indicati nella tabella A c della complessità della prestazione tenuto conto dell'impegno profuso anche in termini di tempo dedicato, della presenza di questioni tecniche di particolare difficoltà o tenuità, della necessità di operare in situazioni ambientali disagiate d dell'urgenza della prestazione e della natura di ente pubblico o privato, per categorie omogenee di soggetti, del cliente. 4. Quando l'attività professionale svolta non può essere ricondotta a una delle voci di cui alla tabella B - Assistenti Sociali neppure in via analogica, il compenso, in via eccezionale, é liquidato a vacazione. La vacazione é di un'ora o frazione di ora. Non possono essere liquidate più di otto vacazioni per una giornata. Il compenso per la prima vacazione é di euro 90,00 per le successive é di euro 80,00. Si applica il comma 3. 5. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si applica l'articolo 40. Capo V-ter - Disposizioni concernenti gli attuari Art. 39-quater Tipologia di attività e parametri . - 1. Ai fini della liquidazione di cui all'articolo 1, l'attività degli attuari iscritti alla sezione A dell'Albo Nazionale degli Attuari si distingue in attività riservate per legge altre attività. 2. Le attività riservate per legge si distinguono in a autorizzazione a esercitare l'attività assicurativa b attività su incarico delle imprese che esercitano attività assicurativa nei rami vita e responsabilità civile di auto e natanti c attività per le società di revisione. 3. Ai fini della liquidazione delle attività di cui al comma 2, l'organo giurisdizionale tiene conto orientativamente, per ciascuna categoria di atti, del valore medio di riferimento come indicato, per ogni scaglione, nella tabella A - Attuari, aumentato o ridotto fino al 20 per cento in considerazione della difficoltà e complessità della prestazione, dell'impegno richiesto al professionista e del grado di responsabilità che il professionista assume anche nei confronti delle autorità di controllo e di sorveglianza previste dalla legge. 4. Rientrano tra le altre attività quelle elencate nella tabella B - Attuari. Ai fini della liquidazione di tali attività, l'organo giurisdizionale tiene conto orientativamente del compenso medio indicato in tabella, aumentato o ridotto fino al trenta per cento in considerazione dei parametri di cui al comma 3. 5. Quando l'attività professionale svolta non può essere ricondotta a una delle voci di cui alle tabelle A - Attuari e B - Attuari neppure in via analogica, il compenso é liquidato, in via eccezionale, a vacazione. La vacazione é di un'ora o frazione di ora. Non possono essere liquidate più di otto vacazioni per una giornata. Per ogni vacazione é liquidato un compenso da euro 200,00 a euro 400,00. Il parametro numerico di cui al periodo precedente é derogabile. Articolo 39-quinquies Attuari junior . - 1. Il compenso per l'attività professionale svolta dall'iscritto alla sezione B dell'Albo Nazionale degli Attuari é liquidato a vacazione. La vacazione é di un'ora o frazione di ora. Non possono essere liquidate più di otto vacazioni per una giornata. Per ogni vacazione é liquidato di regola un compenso da euro 100,00 a euro 300,00. Il parametro numerico di cui al periodo precedente é derogabile. Articolo 39-sexies Incarichi connessi a più clienti . - 1. Per l'Attuario incaricato nei rami vita e per quello incaricato nell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso in cui l'incarico sia conferito per più imprese appartenenti allo stesso Gruppo societario il compenso é di regola liquidato sommando quelli relativi alle singole imprese, ridotti fino al venti per cento limitatamente alle imprese controllate. 2. Nel caso vi sia un'organizzazione interna al Gruppo tale da consentire un impegno professionale inferiore a quello normalmente richiesto per lo svolgimento dell'incarico nei confronti di imprese indipendenti, il compenso di cui al comma 1 é ridotto fino al cinquanta per cento. Articolo 39-septies Rinvio . - 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si applica l'articolo 40. . Art. 4 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.