«La rinuncia e la revoca del mandato producono effetti solo dal momento in cui la parte è assistita da un nuovo difensore la non accettazione del ministero difensivo, invece, ha effetti dal momento in cui è comunicata all’autorità procedente. La susseguente sostituzione con altro difensore impedisce il decorso del termine di decadenza ad impugnare con riferimento al primo legale, bensì comincia a ridecorrere proprio dalla data dell’intervenuta nomina del suo successore».
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 41963/12, depositata il 25 ottobre. Il caso. Un giovane veniva indagato per tentato omicidio colposo e, conseguentemente, attinto dalla misura cautelare coercitiva della custodia carceraria. Avverso tale disposizione proponeva riesame il difensore d’ufficio del prevenuto, che però il Tribunale dichiarava inammissibile per tardività, in quanto sarebbe stato presentato dopo il decorso del perentorio termine di . 10 giorni fissato dall’articolo 309 c.p.p Quindi l’indagato ricorreva personalmente per cassazione, denunciando il vizio di inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità nella fattispecie in relazione agli articolo 97 178, comma 1, lett. c 179 e 294 c.p.p. e all’articolo 24 Cost. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, avendo il giudice del riesame omesso di indicare quale fosse il difensore legittimato a proporre l’impugnazione. La particolarità della situazione. Per meglio comprendere i fatti, occorre premettere che nella vicenda vi è stata una successione di difensori di ufficio, e ciò proprio a ridosso della notifica al primo difensore dell’avviso di deposito dell’ordinanza applicativa della misura cautelare. Nel dettaglio, l’ordinanza coercitiva è stata eseguita nonché notificata all’indagato il 7 febbraio, mentre l’avviso di deposito è stato notificato al primo avvocato officioso il 14 febbraio tale difensore, però, in data 8 febbraio aveva presentato dichiarazione di autosospensione dall’attività professionale in ragione del suo avanzato stato di gravidanza. Il G.I.P., quindi, provvedeva a nominare un nuovo difensore d’ufficio con provvedimento del 16 febbraio, depositato il giorno 20 dello stesso mese. Il difensore nominato - a livello temporale – quale secondo, ha preso comunicazione della sua investitura solo il 6 marzo ed ha tempestivamente proposto richiesta di riesame entro 10 gg. dalla comunicazione predetta, anche se, in linea di stretto diritto, sarebbe stato opportuno che allo stesso venisse rinnovato avviso di deposito dell’ordinanza coercitiva. La Corte accoglie il ricorso. La Prima sezione della Cassazione ha accolto le censure dedotte dal ricorrente indagato, sia in ordine alla ritenuta non tempestività del riesame sia in ordine alla conseguente dichiarata inammissibilità dell’impugnativa. La sostituzione del difensore officioso – disposta il 16 febbraio, quindi il secondo giorno a partire dalla data di notifica dell’avviso di deposito dell’ordinanza di custodia carceraria al precedente avvocato – impedisce che il termine di decadenza di cui all’articolo 309, comma 3 c.p.p. continui a decorrere nei confronti del legale sostituito, giacché non più legittimato allo svolgimento di alcuna attività. Nel caso di specie, infatti, trattasi di «non accettazione» da parte del primo difensore, per tale avente effetti dal momento della comunicazione all’autorità procedente differentemente dalla rinuncia e dalla revoca, che esplicano conseguenze solo dalla nomina di un successivo difensore . Quindi, essendo il primo legale d’ufficio stato esonerato in data 16 febbraio, a seguito di nomina di nuovo difensore, con assoluta certezza può affermarsi che proprio in quella data ebbe effetto la suddetta «non accettazione», con conseguente inibizione della prosecuzione del decorso del termine di cui all’articolo 309, comma 3 c.p.p Chiaramente, poi, il termine per proporre riesame nei confronti del nuovo difensore riprende a decorrere solo dal momento in cui questi riceva la comunicazione della nomina quindi, la proposta richiesta di riesame risulta tempestiva, giacché presentata dall’avvocato entro il decimo giorno utile del termine ex articolo 309, comma 3 c.p.p., interrotto dal 16 febbraio data della «non accettazione» al 6 marzo data della avvenuta comunicazione della seconda nomina . Quindi la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l’impugnata ordinanza e rinviando al Tribunale per un nuovo esame.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 25 settembre – 25 ottobre 2012, numero 41963 Presidente Siotto – Relatore Vecchio Rileva 1. — Con ordinanza, deliberata il 23 marzo 2012 e depositata il 26 marzo 2012, il Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice distrettuale del riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta il 14 marzo 2012 [e non il 6 marzo 2012 come erroneamente indicato nel provvedimento] dal difensore di ufficio , avvocato Corrado Pelosi, di H.F.B.J. , indagato pel delitto di omicidio tentato, commesso in danno di S.E.F.L. , in omissis . Il Collegio ha motivato il gravame è tardivo, in quanto è stato proposto dopo la scadenza del termine perentorio di dieci giorni stabilito dall'articolo 309 cod. proc. penumero infatti la ordinanza coercitiva è stata eseguita e notificata all'indagato il 7 febbraio 2012 l'avviso del deposito della ridetta ordinanza è stato notificato all'avvocata Giulia De Domenico [erroneamente indicata nel provvedimento col cognome Di Benedetto], originariamente designata difensore di ufficio, il 14 febbraio 2012 sicché il termine per la proposizione della richiesta di riesame, decorrente dalla notificazione più recente quella eseguita nei confronti del difensore , è scaduto il 24 febbraio 2012. Dato, tuttavia, atto che, in seguito a dichiarazione, recante la data dell'8 febbraio 2012 dell’avvocata De Domenico di autospensione dalla attività professionale a cagione della propria gravidanza dichiarazione, trasmessa mediante fax di cui sono incerte sia la data della spedizione e che quella della ricezione in cancelleria , il giudice per le indagini preliminari, con provvedimento del 16 febbraio2012, depositato il 20 febbraio 2012, ha nominato di ufficio nuovo difensore l'avvocato Corrado Pelosi nell'ottica di assicurare una effettività di difesa , il Tribunale ha soggiunto che il mero stato di gravidanza, ancorché avanzata, non costituisce causa di legittimo impedimento, in assenza di specifiche indicazioni sanitarie indicative del pericolo derivante dall'espletamento delle attività professionali . 2. - Ricorre per cassazione l'indagato, personalmente, mediante dichiarazione resa il 5 aprile 2012, ai sensi dell'articolo 123 cod. proc. penumero , al direttore della Casa circondariale di Monza, colla quale sviluppa due motivi. 2.1 — Con il primo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera c , cod. proc. penumero , inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli articoli 97, 178, comma 1, lettera c , 179, 294 cod. proc. penumero e in relazione all'articolo 24 della Costituzione, deducendo l'avvocato Pelosi ha ricevuto comunicazione della nomina in sostituzione dell'avvocato De Domenico il 6 marzo 2012 pur se era opportuno rinnovare nei confronti del nuovo difensore di ufficio l'avviso del deposito della ordinanza coercitiva, l'avvocato Pelosi ha, comunque, tempestivamente proposto la richiesta di riesame nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della sua nomina e il gravame risulta tempestivo anche se si computa nel termine relativo il lasso di tempo intercorso tra la notificazione dell'avviso del deposito della ordinanza di custodia cautelare in carcere al precedente difensore di ufficio il 14 febbraio 2012 e la sostituzione del legale disposta il 16 febbraio 2012 . Il ricorrente contesta, altresì, la validità dell'interrogatorio di garanzia, eseguito per rogatoria dal giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario di Monza il 9 febbraio 2012, deducendo, in proposito, che illegittimamente era stato designato dal giudice delegato, anziché da quello delegante, l’avvocato Marco Pipino in sostituzione dell'avvocata Giulia De Domenico, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, cod. proc. penumero e che, inoltre, l'atto non era stato preceduto dalla notificazione del prescritto avviso al difensore del deposito della ordinanza di custodia cautelare in carcere. Da tutto ciò il ricorrente inferisce la nullità del provvedimento restrittivo. 2.2 — Con il secondo motivo il ricorrente denunzia à sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e , cod. proc. penumero , mancanza e manifesta illogicità della motivazione, censurando che il giudice del riesame ha omesso di indicare a quale difensore spettasse il termine per proporre impugnazione e che, secondo l'opinione del Tribunale, mentre all'avvocato Pelosi non sarebbe stato accordato alcun termine per impugnare l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, l'avvocata De Domenico, avrebbe avuto a disposizione soltanto un giorno per presentare la richiesta di riesame, avendo ricevuto l'avviso di cui all'articolo 309, comma 3, cod. proc. penumero il 14 febbraio 2012 ed essendo stata sostituita il 16 febbraio 2012. 3. — Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato. 3.1 - Le questioni, agitate dal ricorrente, circa la validità dell’interrogatorio di garanzia non sono ammissibili in sede di riesame del titolo genetico della misura cautelare, e devono essere, piuttosto, proposte al giudice per le indagini preliminari o, in fase di giudizio, al giudice procedente. In ogni caso le ipotizzate nullità dell'atto non si propagano al provvedimento cronologicamente anteriore che ha instaurato la coercizione. Peraltro alla omissione, nel termine prescritto, dell’interrogatorio de quo l'articolo 302, comma 1, cod. proc. penumero connette l’effetto della inefficacia della misura, senza lambire la validità del relativo provvedimento. 3.2 - Meritano accoglimento le censure del ricorrente in ordine alla ritenuta intempestività della richiesta difensiva di riesame e in ordine alla conseguente declaratoria di inammissibilità della impugnazione. La sostituzione del difensore di ufficio, disposta il 16 febbraio 2012, secondo giorno dalla data di notificazione al legale dell'avviso del deposito della ordinanza di custodia cautelare in carcere, impedisce la prosecuzione del decorso del termine di decadenza, stabilito dell'articolo 309, comma 3, cod. proc. penumero , nei confronti del difensore sostituito e, pertanto, non più legittimato a proporre richiesta di riesame . A differenza della rinuncia articolo 107, comma 3, cod. proc. penumero e della revoca articolo 107, comma 4, cod. proc. penumero la non accettazione articolo 107, comma 2, cod. proc. penumero del ministero difensivo quale quella dell'avvocata De Domenico, accolta nella specie dal giudice per le indagini preliminari ha effetto dal momento della comunicazione alla autorità procedente. Sicché ogni incertezza, circa la data di invio e di ricezione della nota dell'8 febbraio 2012 dell'avvocata De Domenico comunque non addossabile alla parte privata, essendo dovere della cancelleria dare data certa agli atti ricevuti , è superata del rilievo che, sicuramente dal 16 febbraio 2012 data del provvedimento di esonero della professionista e di contestuale sostituzione di costei con il nuovo difensore di ufficio, avvocato Pelosi , ebbe effetto la succitata non accettazione del legale, inibente la prosecuzione del decorso del termine dell'articolo 309, comma 3, cod. proc. penumero . Né il decorso del termine ridetto poté, evidentemente, riprendere nei confronti nel nuovo difensore di ufficio avvocato Corrado Pelosi , prima che costui avesse ricevuto la comunicazione della nomina e, pertanto, nella specie, prima del 6 marzo 2012. Conseguentemente la richiesta di riesame risulta tempestiva, in quanto proposta dal difensore entro il decimo giorno utile del termine di cui all'articolo 309, comma 3, cod. proc. penumero , interrotto dal 16 febbraio al 6 marzo 2012. Conseguono l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale ordinario di Milano per nuovo esame. La Cancelleria provvedere agli adempimenti di rito ai sensi dell'articolo 94 disp. att. cod. proc. penumero . P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. penumero .