All’orizzonte la possibilità di nuovi meccanismi delittuosi: domiciliari confermati

In tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione del pericolo di reiterazione, il requisito della concretezza non si identifica con quello dell’attualità, bensì con quello dell’esistenza di elementi tangibili sulla scorta dei quali è possibile affermare che l’imputato possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede.

Questa la vicenda ripercorsa dalla Cassazione Penale, sezione Quinta, nella pronuncia numero 36375/12 del 21 settembre. Arresti domiciliari, ce ne sono tutte le ragioni. Il Tribunale del riesame di Roma, confermando il provvedimento emesso dal locale giudice per il indagini preliminari, disponeva che un uomo, implicato nel fallimento di due s.r.l. di cui era stato amministratore, rimanesse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari quale indagato per i reati di bancarotta patrimoniale e documentale. Le modalità seriali, un ampio schema tortuoso di società coinvolte, il proliferare dei prestanome erano elementi dimostrativi del concreto pericolo di reiterazione dei reati da qui le esigenze cautelari. L’indagato adisce allora la Suprema Corte contestando la tesi del giudice. Elementi tangibili. In base a un principio più volte affermato, la Cassazione ribadisce come in tema di misure cautelari personali, ai fini del pericolo di reiterazione, il requisito della concretezza non si identifica con quello dell’attualità, bensì con quello dell’esistenza di elementi concreti sulla scorta dei quali è possibile affermare che l’imputato possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede, e cioè offendenti il bene giuridico già leso Cass. nnumero 25214/09, 26833/04 . Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Pur essendoci circostanze che creano impedimento alla commissione di nuovi reati con riferimento alle società per le quali è stato disposto il sequestro preventivo delle quote sociali, «nulla esclude che l’indagato possa in futuro attivare gli stessi meccanismi delittuosi applicandoli ad altre società» da qui il vincolo dipendente dalla cautela reale in atto non può venire valorizzato come argomento utile a scardinare la logica della motivazione addotta dal giudice del riesame.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 10 maggio – 21 settembre 2012, numero 36375 Presidente Grassi – Relatore Oldi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 1 febbraio 2012 il Tribunale del riesame di Roma, confermando il provvedimento emesso dal locale giudice per le indagini preliminari, ha disposto che P G. rimanesse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari quale indagato per i reati di bancarotta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento delle società Ristora 1 s.r.l. e Ristora 2 s.r.l., delle quali era stato amministratore. 1.1. Ha rilevato quel collegio che il G. era risultato legale rappresentante, nel tempo, anche delle società Mira 1 s.r.l., Mira 2 s.r.l., Mira 3 s.r.l. e amministratore di fatto della Ristora 3 s.r.l. che le vicende inerenti alle predette società avevano fatto parte di un più ampio schema, pienamente comprovato, consistito nell'avere di volta in volta abbandonato al proprio destino le società gravate da pesanti situazioni debitorie, facendo proseguire la loro attività da altre società affidate a soggetti in funzione di prestanome. 1.2. Proprio le modalità seriali con le quali erano state svolte le attività economiche, con ingente danno per i numerosi creditori e per il mercato nel suo complesso, in una con la protrazione delle condotte fraudolente fino all'anno 2010, sono state viste dal Tribunale come elementi dimostrativi del concreto pericolo di reiterazione dei reati donde la sussistenza delle esigenze cautelari. 2. Ricorre per cassazione l'indagato, per il tramite del difensore, denunciando inosservanza di legge con specifico riguardo all'articolo 274, comma 1, lett. c cod. proc. penumero contesta, infatti, che sia attualmente ipotizzabile la reiterata commissione di reati della stessa specie, essendo state sottoposte a sequestro preventivo le quote sociali di tutte le società ricollegabili alle vicende sub iudice, ivi compresa quella attualmente amministrata dal G. TiburRoma s.r.l. . In aggiunta evidenzia come il tempo decorso dalla commissione del reato faccia ritenere ulteriormente circoscritto il pericolo cautelare. Considerato in diritto 1. Il ricorso non è fondato e va, perciò, disatteso. 1.1. In base a un principio già enunciato da questa Corte Suprema, che va qui ribadito. In tema di misure cautelari personali, ai fini del pericolo di reiterazione del reato il requisito della concretezza non si identifica con quello dell'attualità, derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, ma con quello dell'esistenza di elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l'imputato possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede, e cioè che offendono lo stesso bene giuridico Sez. 1, numero 25214 del 03/06/2009, Pallucchini, Rv. 244829 Sez. 3, numero 26833 del 26/03/2004, Torsello, Rv. 229911 . Ne deriva che, pur sussistendo allo stato un impedimento alla commissione, da parte del G. , di nuovi reati con riferimento alle società per le quali è stato disposto il sequestro preventivo delle quote sociali, nulla esclude che l'indagato possa in futuro attivare gli stessi meccanismi delittuosi applicandoli ad altre società onde il vincolo dipendente dalla cautela reale in atto non può essere valorizzato come argomento utile a scardinare la logica della motivazione adottata dal giudice del riesame. Né giova al ricorrente evidenziare il tempo decorso dai fatti per cui si procede, avendo il Tribunale preso opportunamente in considerazione il fattore cronologico col rimarcare la lunga durata dell'attività fraudolenta del G. , protrattasi dall'anno 2003 fino al 2010. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.