Contributo di perequazione 2013: l’INPS comunica come procedere alla restituzione

Con il messaggio numero 11243 dell’11 luglio 2013, l’INPS chiarisce le modalità di restituzione del contributo di perequazione anno 2013 sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, dopo la pronuncia di illegittimità della Corte Costituzionale con la sentenza numero 116/2013.

L’Istituto di previdenza, attraverso un nuovo messaggio diffuso l’11 luglio 2013, ha segnalato le modalità di rideterminazione degli importi di pensione e le modalità di restituzione del contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici corrisposti dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie trattenuto per l’anno 2013. Contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici. Ai sensi dell’articolo 18, comma 22-bis, L. numero 111/2011 di conversione, con modificazioni, del D.L. numero 98/2011, come modificato dall’articolo 24, comma 31-bis, D.L. numero 201/2011, convertito con modificazioni L. numero 214/2011, è stato istituito a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, un contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superiori a € 90.000 lordi annui. In seguito, tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza numero 116/2013, ha dichiarato illegittima la disposizione in oggetto. Da qui la necessità di procedere alla restituzione. L’istituto di previdenza informa, infine, che le modalità di restituzione delle trattenute operate a titolo di contributo di perequazione per gli anni 2011 e 2012, saranno comunicate a breve con un nuovo messaggio. Gestione privata agosto 2013 sarà un mese importante. Già dalla cedola di agosto 2013 è necessario eseguire il pagamento senza il contributo rideterminare la tassazione secondo il nuovo maggiore imponibile. La trattenuta per contributo è dunque sospesa già dalla rata di agosto 2013. Sempre sulla mensilità di agosto saranno restituite le somme che sono state trattenute a titolo di contributo di perequazione per l’anno 2013, poiché le somme, prima esentate, sono assoggettate a tassazione corrente. Contestualmente alla restituzione, si procederà anche ad eseguire il conguaglio fiscale. Gestione ex ENPALS si parte a luglio 2013. Sulle cedole di luglio 2013 si provvede ripristinare il pagamento senza l’importanza del contributo ricalcolare la tassazione corrente in base al maggior imponibile. La trattenuta per il contributo di perequazione è, dunque, sospesa già dalla rata di luglio 2013. Sulla stessa mensilità di luglio saranno rimborsate le trattenute effettuate a titolo di contributo da gennaio fino a giugno 2013. Il conguaglio fiscale sulle somme arretrate sarà, invece, effettuato sulla rata di pensione del mese di dicembre 2013. Luglio 2013 anche per la gestione ex INPDAP. Sulla rata di luglio 2013 è necessario ripristinare il pagamento senza il contributo rideterminare la tassazione in funzione del nuovo maggiore imponibile. La trattenuta per contributo di perequazione è dunque sospesa già dalla rata di luglio 2013. Sulla mensilità di agosto dovranno essere restituite le somme già trattenute a titolo di contributo per l’anno 2013. La tassazione applicata sarà la seguente tassazione con aliquota massima, per i titolari di unica prestazione pensionistica tassazione con aliquota proporzionale, per i titolari di più prestazioni pensionistiche. fonte www.fiscopiu.it

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