Quale la tassazione dei proventi mobiliari?

A questo interrogativo risponde l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 19/E del 4 giugno 2013.

La circolare n. 19/E/2013 contiene chiarimenti sulle modifiche al regime di tassazione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto italiano ed estero. In particolare, il D.Lgs. del 16 aprile 2012, n. 47 artt. da 2 a 6, ha dato attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva 2009/65/CE UCITS IV , concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari Oicvm . Semplificata l’istituzione di Oicvm nell’Unione europea. La circolare n. 19/E precisa, in sostanza, che le società di gestione del risparmio Sgr operanti in uno Stato europeo, che vogliano istituire, in altro Stato UE, un Oicvm, non sono tenute a costituire una nuova società di gestione sarà infatti sufficiente il rilascio dell'autorizzazione e l'esercizio della vigilanza solo da parte dello stato di origine della Sgr home country control , con una notevole semplificazione degli adempimenti. In tale contesto, gioca un ruolo fondamentale il cd. passaporto del gestore . Integrata la disciplina fiscale. Con una modifica al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, il D.Lgs. 47/2012 ha inoltre integrato la disciplina fiscale degli Oicvm, prevedendo l’abolizione, ai fini della determinazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi, del doppio binario per il calcolo della base imponibile in caso di trasferimento per successione di quote o azioni di organismi di investimento. Altre novità. L’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che il possesso delle quote o azioni deve essere attestato dal deposito dei titoli presso un intermediario residente in Italia, con l’obiettivo antielusivo di limitare l'applicazione del regime di esenzione solo ai redditi prodotti in periodi in cui la partecipazione agli Oicvm sia stata posseduta da soggetti esteri aventi diritto all'agevolazione. A decorrere dallo scorso 1 luglio 2011, i proventi periodici e quelli conseguiti in sede di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni degli Oicvm non armonizzati situati nella Ue e nello Spazio economico europeo della white list, non concorrono più alla formazione del reddito imponibile dei partecipanti vengono assoggettati a una ritenuta a titolo d'imposta del 20%, se percepiti al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, come accadeva già in precedenza per gli Oicvm armonizzati.

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