CIG, mobilità, ASpI e miniASpI: per il lavoratore in rioccupazione vale la comunicazione del datore

Con la circolare numero 57 del 6 maggio 2014, l'INPS chiarisce i termini della applicabilità della “pluriefficacia della comunicazione” obbligatoria del datore di lavoro, introdotta dall'articolo 9, comma 5, d.l. numero 76/2013, anche ai fini degli adempimenti informativi in caso di rioccupazione del lavoratore in CIG, in mobilità o titolare di diritto all'indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI.

La “pluriefficacia” della comunicazione obbligatoria del datore di lavoro, introdotta dall'articolo 9, comma 5, d.l. numero 76/2013, è applicabile e, se sì, con quali limiti, agli obblighi di comunicazione derivanti dalla rioccupazione del lavoratore in Cig, in mobilità o che sia titolare di diritto all'indennità di disoccupazione? Con la circolare numero 57 del 6 maggio 2014 l'INPS cerca di chiarire i termini di applicabilità della nuova disposizione interpretativa in riferimento alle comunicazioni obbligatorie a carico del lavoratore nelle ipotesi su indicate. Comunicazioni preventive obbligatorie dei datori di lavoro. Preliminarmente l'Istituto ricorda che l'articolo 9 citato, con interpretazione autentica dell'articolo 4-bis, comma 6, d.lgs. numero 181/2000, ha disposto che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente a carico del datore di lavoro ed inviate dallo stesso datore di lavoro al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro «sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e delle Province». Le indicate comunicazioni preventive obbligatorie dei datori di lavoro sono gestite dal Ministero del lavoro tramite il sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie mod. “UNILAV” e acquisite nelle procedure INPS. Tra gli obblighi di comunicazione a carico del lavoratore, l'INPS prende in esame quelli che incombono, in caso di rioccupazione, sui lavoratori che fruiscono di integrazioni salariali Cigo, Cigs o cassa in deroga o di indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI o di trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia, nonché sui lavoratori in mobilità ordinaria o in deroga si tratta di comunicazioni finalizzate alla sospensione dei trattamenti per la durata del periodo di rioccupazione del lavoratore. Valide anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione posti a carico del lavoratore? Ebbene, l'Istituto, nella circolare in esame, chiarisce che, per effetto dell’intervento della predetta norma interpretativa, le comunicazioni preventive del datore di lavoro sono ora valide anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione posti a carico del lavoratore, in caso di rioccupazione, nelle ipotesi di fruizione di integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e in deroga articolo 8, comma 5, L. numero 160/1988, o dell'indennità di mobilità, compresa quella in deroga articolo 9, comma 1, lett. d, legge numero 223/1991 e articolo 3, d.m. numero 142/1993 , nonché dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia. Nei casi di rioccupazione in forma parasubordinata collaborazione in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto di lavoratori che percepiscono l'indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI, l’articolo 2, comma 17 e 40, citata legge numero 92/2012 dispone, a pena di decadenza, l’obbligo del lavoratore di informare l’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che si prevede di trarre dall’attività medesima nella circolare l'Inps chiarisce che la norma interpretativa in esame non esonera il lavoratore percettore di indennità di disoccupazione dall’obbligo di rendere detta dichiarazione reddituale, pertanto si verifica la decadenza dalla prestazione nel caso in cui, nel termine di un mese dalla rioccupazione in forma parasubordinata, il lavoratore non provveda a comunicare il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. Va sottolineato che la “pluriefficacia” opera solo con riferimento alle comunicazioni obbligatorie preventive da effettuarsi con il modello UNILAV , e che, nel caso il datore di lavoro non adempia all'obbligo di comunicazione prescritto, rimarrebbe, pena la decadenza della prestazione a sostegno del reddito in corso di erogazione, comunque l’obbligo in capo al lavoratore di comunicare all’Istituto l’avvenuta rioccupazione. fonte www.fiscopiu.it

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