Fallimenti a catena per l’annullamento della concessione edilizia: il giudice deve considerare che il TAR, invece, l’ha convalidata

L’omesso esame dei documenti e delle memorie difensive integra deficit motivazionale, che inficia l’intera impalcatura argomentativa. I giudici della Corte d’Appello avrebbero dovuto anche considerare la possibilità del vincolo di continuazione tra i vari reati.

Con la sentenza n. 23009, depositata il 28 maggio 2013, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la decisione di condanna. Tre procedimenti, tre imputati, tre s.r.l. tutto connesso. Due uomini ed una donna sono imputati in tre diversi procedimenti, chi in tutti e tre e chi in uno solo, per i reati di bancarotta fraudolenta e documentale in relazione al fallimento di tre distinte s.r.l Il Tribunale emette sentenze di condanna. La Corte d’Appello, riuniti i tre procedimenti conferma le decisioni di primo grado. Il giudice non ha valutato i documenti difensivi allegati! I tre ricorrono per cassazione, lamentandosi del fatto che il giudice di appello si sia limitato a recepire acriticamente le motivazioni delle sentenze di primo grado senza tener conto delle deduzioni difensive espresse negli atti di gravame e senza tener conto della documentazione prodotta dalla difesa a sostegno delle proprie argomentazioni, tra cui il decreto di omologa del concordato fallimentare di una delle società e la comunicazione del curatore di un’altra delle tre società relativa al progetto di riparto finale. Una sentenza del TAR aveva annullato l’annullamento della concessione edilizia, da cui erano derivati i fallimenti. In particolare non è stata presa in considerazione una sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso di uno degli imputati, proposto contro l’annullamento, ad opera di un provvedimento dirigenziale, della concessione edilizia rilasciata dal Comune per la costruzione di vari complessi immobiliari. Il giudice amministrativo ha annullato tale provvedimento. La Corte d’Appello avrebbe dovuto tener conto del fatto che da tale provvedimento era conseguito il fallimento a catena di tutte le società collegate ad uno degli imputati. Deficit motivazionale. La Suprema Corte ricorda che l’omesso esame dei documenti e delle memorie difensive integra deficit motivazionale, che inficia l’intera impalcatura argomentativa . Nel caso specifico rileva la carenza della struttura argomentativa della sentenza impugnata, specie nella parte in cui trascura del tutto le obiezioni difensive e la documentazione offerta in giudizio, peraltro, acquisita in esito ad una rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello . Tale carenza risulta ancor più marcata dal fatto al fine della configurazione dell’assetto sanzionatorio, il giudice si limita a rilevare la congruità delle pene inflitte dalla tre sentenza di primo grado tenuto conto della gravità e della non occasionalità delle condotte criminose perpetrate, senza neppure considerare la possibilità di riconoscere la possibilità di riconoscere il vincolo della continuazione . La sentenza viene quindi annullata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 6 febbraio – 28 maggio 2013, n. 23009 Presidente Zecca – Relatore Bruno Ritenuto in fatto 1. Nell'ambito di tre distinti procedimenti n. 1228/06, 4317/06 e 18536/06 , proposti innanzi al Tribunale di Roma, G.G. , P G. e M P. erano chiamati a rispondere di reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento di tre distinte società a responsabilità limitata Doreil, Colleverde e Focene Sud. Con sentenza del 13/07/2005, il Tribunale dichiarava la colpevolezza degli imputati G G. e P.M. colpevoli del reato loro ascritto e, concesse le attenuanti generiche, condannava il G.G. alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e la P. a quella di anni due di reclusione, con i benefici di legge per quest'ultima, e consequenziali statuizioni. Con sentenza del 08/06/2005, lo stesso Tribunale dichiarava G.P. e G.G. colpevoli dei reati loro ascritti, qualificati ai sensi degli artt. 216,219 223 l.f. e, concesse le attenuanti generiche equivalenti, li condannava la pena di anni tre di reclusione ciascuno, oltre consequenziale statuizioni, ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. Con sentenza del 21/03/2006, lo stesso Tribunale dichiarava G.G. e P G. colpevoli di reati loro iscritti - escluse le condotte di ricezione ed emissione di cambiali di comodo - unificati sotto il vincolo della continuazione, con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti a G.G. , condannava quest'ultimo alla pena di anni quattro di reclusione, G.P. alla pena di anni tre mesi sei di reclusione oltre consequenziale statuizione nonché, in solido, al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede. 2. Pronunziando sui gravami proposti in favore degli imputati, la Corte d'appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, previa riunione dei tre distinti procedimenti, così provvedeva - in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 21/03/2006, appellata dal G.G. e G.P. , dichiarava non doversi procedere nei confronti di G.P. in ordine ai reati ascrittigli perché estinti per intervenuta prescrizione e confermava nel resto. - confermava la sentenza del Tribunale di Roma dell'08/06/2005, appellata da G.G. e G.P. , e la sentenza del Tribunale di Roma del 13/07/2006 appellata da G.G. e da P.M. , con ulteriori statuizioni di legge. 3. Avverso la pronuncia anzidetta, il difensore di G.G. , P G. e M P. , avv. Francesco Bruzzese, ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo d'impugnazione parte ricorrente eccepisce nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e cod. proc. pen., lamentando che il giudice di appello si era limitato a recepire acriticamente le motivazioni delle sentenze di primo grado senza tener conto delle deduzioni difensive espresse negli atti di gravame. Inoltre, non aveva tenuto conto della documentazione prodotta dalla difesa a sostegno delle proprie argomentazioni, in particolare - sentenza del Tar Lazio n. 4863/2005 che, in accoglimento del ricorso avanzato dai G. , aveva disposto l'annullamento del provvedimento dirigenziale n. 1356 del 10 dicembre 1997, con cui era stato disposto l'annullamento della concessione edilizia a suo tempo rilasciata dal Comune di Ardea per la realizzazione di diversi complessi immobiliari a destinazione commerciale e residenziale considerando, al riguardo, che il provvedimento di annullamento della concessione aveva determinato il fallimento a catena di tutte le società riferibili ai G. - decreto di omologa del concordato fallimentare relativo al fallimento Focene Sud, emesso in data 29 maggio 2008 dal Tribunale fallimentare di Roma - comunicazione ex artt. 110 e 117 legge fall., a firma del dr. M. , curatore del fallimento della Doreil s.r.l., relativa al progetto del riparto finale ed annesso estratto del piano di riparto. Detta documentazione, ancorché ritualmente acquisita ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., in esito al rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, non era stata affatto esaminata dal giudice di appello. Lamenta, inoltre, che sia stato ribadito il giudizio di colpevolezza a carico degli imputati nonostante mancassero in atti elementi probatori idonei a dimostrare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi delle contestate imputazioni. In particolare, quanto al reato di bancarotta fraudolenta documentale, faceva difetto il necessario requisito soggettivo, potendosi al più ravvisare nella fattispecie la meno grave ipotesi di cui all'art. 217, comma 2, legge fall Con il secondo motivo si eccepisce nullità della sentenza ai sensi dello stesso art. 606, comma 1, lett. e cod. proc. pen., sul rilievo che, nonostante fosse stata disposta la riunione dei tre procedimenti per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, il giudice a quo non ne aveva tenuto conto ai fini della determinazione della pena, così come richiesto dal difensore. Alla relativa determinazione avrebbe potuto provvedere direttamente questa Corte di legittimità ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I , cod. proc. pen 2. Nella griglia delle censure di parte ricorrente la prima doglianza, afferente al difetto motivazionale, assume rilievo preliminare in ragione dei diretti riflessi sulle posizioni di tutti gli imputati per P G. , nella logica dell'art. 129 cod. proc. pen., stante la declaratoria di prescrizione . In effetti, la struttura argomentativa della pronuncia impugnata si presenta assai carente, specie nella parte in cui trascura del tutto le obiezioni difensive e la documentazione offerta in giudizio, peraltro, acquisita in esito ad rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello. È risaputo, al riguardo, per consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice, che l'omesso esame dei documenti e delle memorie difensive, integra deficit motivazionale, che inficia l'intera impalcatura argomentativa. La carenza di motivazione appare ancor più marcata con riferimento alla gradata doglianza relativa all'assetto sanzionatolo, in ordine al quale il giudice a quo si è limitato a rilevare la ritenuta congruità delle pene inflitte nelle tre diverse sentenze tenuto conto della gravità e della non occasionante delle condotte criminose perpetrate, senza neppure considerare la possibilità di riconoscere il vincolo della continuazione, alla cui verifica era in fondo preordinata la disposta riunione allo scopo precipuo di evitare il cumulo materiale delle pene. 3. La carenza giustificativa è di entità tale da comportare annullamento della sentenza impugnata che va, quindi dichiarato come da dispositivo. L'accoglimento del motivo di censura relativo al difetto di motivazione ha rilievo assorbente di ogni altra doglianza di parte. P.Q.M. Annulla l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Roma, altra sezione, per nuovo esame.