Visti gli indici di etilismo cronico, il giudice avrebbe dovuto approfondire il punto circa la sua possibile incapacità di intendere e di volere. C’è poi distonia tra capo d’imputazione, violenza a p.u. in ospedale, e condanna, resistenza a p.u. in un bar. Processo da rifare.
Con la sentenza numero 21700, depositata il 21 maggio 2013, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la condanna disposta dai giudici di merito. Opposizione ai Carabinieri. Un uomo viene condannato per lesioni personali e per violenza a pubblico ufficiale, ex articolo 336 e 582 c.p Infatti, l’uomo di 35 anni si è opposto all’intervento dei Carabinieri, intervenuti per contenerne la condotta molesta tenuta in un bar. Ma era alcolizzato? Violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza? Ritenuto penalmente responsabile in entrambi i gradi di merito, l’uomo ricorre per cassazione. Sostiene che erroneamente non sarebbe stata riconosciuta, né verificata, la situazione di incapacità di intendere, totale o parziale, derivante dalla propria ubriachezza cronica. Ritiene quindi che non sussisterebbe l’elemento psichico dei reati per cui è stato condannato, peraltro diversi rispetto al capo di imputazione, con conseguente violazione delle norme sull’imputabilità e del principio di correlazione fra accusa e sentenza. Da resistenza in un ospedale, a violenza in un bar. La Suprema Corte rileva che rispetto al capo di imputazione, la sentenza di condanna presenta una totale distonia sia rispetto alla fattispecie giuridica, da resistenza a violenza a pubblico ufficiale, sia rispetto alla descrizione del fatto imputato per opposizione all’intervento dei Carabinieri intervenuti a protezione dei medici in un ospedale, condannato per essersi opposto ai Carabinieri intervenuti a protezione degli avventori in un bar. Chiari segnali di etilismo cronico. Dalla descrizione della P.G., è poi emerso che l’imputato versasse «in uno stato di alterazione psicofisica con alito liquoroso, linguaggio sconnesso, sguardo assente». Da ciò si sarebbe dovuta dedurre una probabile patologia di etilismo acuto. Per questo il giudice di merito avrebbe dovuto approfondire, anche in relazione agli esiti del ricovero dell’imputato, «il punto relativo alla sua possibile incapacità di intendere e di volere ai sensi dell’articolo 95 c.p.». Per questi motivi la Corte di Cassazione annulla la sentenza, rinviando la decisione al giudice di merito, che procederà ad un nuovo giudizio seguendo le linee così dettate.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 18 aprile – 21 maggio 2013, numero 21700 Presidente De Roberto – Relatore Cortese Fatto 1.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Ancona ha confermato la penale responsabilità di M.B. per i reati ex articolo 336 e 582 cp., commessi per opporsi al compimento degli atti di ufficio dei Carabinieri B. e A. , intervenuti per contenerne la condotta molesta posta in essere in un esercizio pubblico. 2.- Propone ricorso per cassazione il prevenuto, deducendo che - alla stregua delle risultanze in atti, doveva essere riconosciuta, o comunque verificata, la situazione di vizio totale o parziale di mente di cui all'articolo 95 cp. - nella specie, in relazione all'effettivo svolgersi dei fatti, non sussistevano gli estremi soggettivi e oggettivi del reato ex articolo 336 cp., né l'elemento psichico del reato ex articolo 582 cp. - la sentenza d'appello ha ritenuto sussistente il reato ex articolo 337 cp., a fronte di quello contestato di cui all'articolo 336 cp., con conseguente violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza - manca una motivazione adeguata sulla misura della pena. Diritto Il ricorso è fondato nei sensi di cui appresso. Nell'atto di appello era, invero, stata dedotta una situazione di intossicazione cronica da alcool, desumibile da un passaggio della informativa di P.G. richiamato poi anche nel ricorso , nel quale l'imputato era descritto versare in uno stato di alterazione psicofisica con alito liquoroso, linguaggio sconnesso, sguardo assente, tutti atteggiamenti e sintomi deponenti da una patologia di etilismo acuto. Alla stregua di tanto, costituendo tale descrizione della P.G., per la gravità dei sintomi riscontrati e al di là della valutazione conclusiva, necessariamente approssimativa ed empirica, degli operanti, un possibile indice anche di etilismo cronico, andava certamente approfondito, in relazione anche agli esiti del ricovero del M. , il punto relativo alla sua possibile incapacità di intendere e di volere a sensi dell'articolo 95 cp Anche sul piano dello svolgersi del fatto, c'è da riscontrare una indubbia distonia fra la sua configurazione come reato ex articolo 337 cp., data dalla Corte d'appello, e il capo d'imputazione ove si contestava invece il reato di cui all'articolo 336 cp. distonia aggravata dal fatto che nel capo di imputazione le ascritte violenze vengono collocate presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di omissis e correlate all'intervento dei Carabinieri a protezione dei medici a cui il M. si ribellava, mentre nella ricostruzione dei giudici di merito sembra farsi riferimento a una situazione svoltasi presso un pubblico esercizio omissis , ove il prevenuto molestava gli avventori. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al giudice di merito, che procederà a nuovo giudizio, rendendo una motivazione immune da vizi e ovviano in particolare alle suindicate carenze e discrasie. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio.