Mancata sottoscrizione degli accordi collettivi: la rappresentatività effettiva si può desumere da altri parametri

La sottoscrizione degli accordi non è che un indice di rappresentatività del sindacato, indice che può essere anche insufficiente in caso di mancata partecipazione alle trattative. È evidente allora che il giudice può ritenere che la rappresentatività effettiva può essere desunta da elementi differenti da quelli della mera sottoscrizione e dare della norma in esame una interpretazione costituzionalmente orientata.

L’antefatto condotta antisindacale? Con ricorso ex articolo 28 SL al Giudice del lavoro di Napoli, la Fiom chiedeva dichiararsi come antisindacale la condotta della società xx che, a seguito della mancata sottoscrizione degli accordi collettivi da parte di essa ricorrente, aveva negato la legittimità delle nomine delle proprie rappresentanze sindacali aziendali presso l’unità produttiva di zz e, conseguentemente, il diritto all’esercizio dei diritti di cui agli articolo 19, 20 e 30 St. Lav. e l’esercizio dell’attività sindacale presso la convenuta dello stesso sindacato. Si costituiva in giudizio la società xx contestando l’assunto della ricorrente La decisione del Tribunale di Napoli. La questione affrontata dal Tribunale di Napoli concerne la possibilità di riconoscere la rappresentanza sindacale aziendale anche ai sindacati che, benché abbiano partecipato alle trattative per il rinnovo degli accordi, non abbiano poi sottoscritto gli accordi stessi. Al riguardo, giova ricordare che l’articolo 19 SL recita testualmente che «Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva». L’interpretazione va oltre la lettera. Il Tribunale ha osservato come, nell’ottica di una lettura costituzionalmente orientata della norma, occorre procedere ad una interpretazione dell’articolo 19 SL che superi il dato puramente letterale e tuteli effettivamente la libertà sindacale, riconoscendo diritto di cittadinanza in azienda anche a quei sindacati che, pur avendo partecipato attivamente alla fase delle trattative, non abbiano poi inteso sottoscrivere gli accordi collettivi. Ciò proprio, nello spirito della modifica referendaria dell’articolo 19, tesa a riconoscere maggiore valenza alla «effettività» della presenza in azienda del sindacato piuttosto che alla sua astratta «rappresentatività». Il Tribunale ha richiamato a sostegno della propria tesi le pronunzie della Corte Costituzionale numero 4921995 e numero 244/1996 che a tale «rappresentatività in concreto» hanno fatto riferimento l’indice di tale rappresentatività è costituito, secondo il Tribunale, dalla fattiva partecipazione del sindacato alle trattative piuttosto che dalla mera sottoscrizione degli accordi collettivi ove tali momenti non coincidano. Diversamente opinando si consentirebbe, di fatto, al datore «di sottrarsi alla concessione delle garanzie sindacali non stipulando alcun contratto o ancora di elidere dalla dialettica sindacale e dalla concessione dei diritti di cui al titolo III dello Statuto quelle associazioni sindacali che – benché siano dotate di effettività nell’azione sindacale e abbiano partecipato alla dialettica delle parti contrattuali, sedendo al tavolo delle trattative – abbiano poi scelto, com’è nel caso di specie, di non sottoscrivere il contratto collettivo aziendale». Alla stregua di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto di interpretare l’articolo 19 L. 300/1970 nel senso di garantire il diritto di costituzione di RSA ai sindacati che hanno dimostrato effettività nell’azione sindacale e quindi partecipato attivamente alla fase di formazione del contratto collettivo, pur senza giungere alla successiva fase di stipula e sottoscrizione. La posizione della Corte di Cassazione precedente di segno opposto. Sulla necessità della sottoscrizione dei contratti collettivi quale presupposto per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali e quindi, in senso contrario al dictum del Tribunale napoletano, vedi Cass. Sez. L, Sentenza numero 19275 del 11 luglio 2008, secondo cui la capacità dell'organizzazione sindacale di accreditarsi come interlocutrice stabile dell'imprenditore è testimoniata dalla stipulazione di un contratto collettivo, certamente di qualunque livello, ma non di qualunque natura, dovendo trattarsi di un contratto con caratteristiche tali da attestare l'effettività dell'azione sindacale, rappresentando un arco di interessi più vasto di quello dei soli iscritti, e incidendo su diversi istituti che regolino i rapporti di lavoro e non su meri episodi contingenti della vita dell'azienda.

Tribunale di Napoli, sez. Lavoro, sentenza 12 aprile 2012 Giudice Sarracino Osserva Nel ricorso ex articolo 28 della legge numero 300/1970, depositato il 24.2.2012, l’epigrafata parte ricorrente chiedeva a questo giudice “ accertare e dichiarare l’antisindacalità della condotta della società Magneti Marelli spa, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Corbetto MI , viale Aldo Borletti numero 61/63 e unità produttiva in Caivano NA , consistente 1 nell’aver negato la efficacia e legittimità delle nomine dei dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale FIOM presso l’unità produttiva di Caivano NA 2 nell’aver negato il diritto all’esercizio dei diritti di cui agli articolo 19, 20 e 30 St. Lav. e conseguentemente nell’aver limitato l’esercizio dell’attività sindacale presso la convenuta della OS ricorrente attraverso le sue diramazioni periferiche e il conseguente uso dei diritti di cui al Titolo III dello Statuto dei Lavoratori 3 nell’aver con la condotta di cui sopra gravemente leso l’immagine della OS ricorrente quale soggetto contrattuale rappresentativo, in generale nei confronti dei dipendenti della società convenuta ed in particolare dei lavoratori iscritti alla FIOM che si vedono privati dalla possibilità di una loro rappresentanza sindacale nel luogo di lavoro ordinare di conseguenza, la cessazione della condotta e, quindi, anche ai fini della rimozione della stessa 1 intimare alla società convenuta di consentire la nomina della RSA Fiom, di riconoscerla attribuendo ad essa tutti i diritti conseguenti derivanti dal titolo III della L. 300/1970 e dal contratto –in particolare il diritto di assemblea articolo 20 ed il diritto ai permessi per i dirigenti provinciali articolo 30 e di dare conferma di ciò con esplicita dichiarazione scritta da inviare alla organizzazione qui ricorrente ed a tutti i propri dipendenti 2 ordinare alla società convenuta di affiggere l’emanando decreto in luogo accessibile a tutti per gg. 20, nonché di pubblicarne copia a proprie spese sui quotidiani, La Repubblica, il Corriere della Sera, il Sole 24 ore, il Manifesto, il Resto del Carlino e l’Unità, in caratteri doppi del normale e in dimensioni non inferori a 40 moduli, entro 15 gg. dalla pubblicazione del provvedimento a spese della convenuta condannare la società convenuta alla refusione delle spese di lite oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari ”. Si costituiva parte resistente, contestando integralmente quanto dedotto da parte ricorrente chiedendo pertanto il rigetto delle formulate istanze. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, discusso il ricorso, questo giudice riservava la decisione alla odierna udienza. Ebbene, a scioglimento della formulata riserva, attesa anche la natura sommaria e celere del procedimento, osserva –brevemente il giudicante. Ai fini della decisione occorre prendere le mosse dalla lettura ed interpretazione dell’articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori, atteso che la tesi prospettata da parte ricorrente, ovvero l’applicabilità della norma richiamata anche alle associazioni sindacali che -benché non firmatarie abbiano partecipato alle trattative consente di ritenere assorbite tutte le ulteriori questioni proposte dalle parti. Ebbene, l’articolo 19 dello Statuto del Lavoratori, nella formulazione attuale, al comma I, così recita “Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva.” Il punto in contestazione concerne la possibilità di applicare la norma in esame anche alle associazioni sindacali che -benché non firmatarie dei contratti collettivi applicati nella unità produttiva abbiano partecipato alla trattativa volta alla stipula degli stessi, pur non risultandone in esito sottoscrittori. Al fine di verificare compiutamente il senso e la portata della norma va ricordato che lo scopo e la ratio della modifica referendaria che ha inciso la disposizione erano quelli di esaltare l’elemento della effettività della azione sindacale come indice di rappresentatività, atteso che in precedenza detta rappresentatività veniva riconosciuta sulla base di indici e criteri solo presuntivi. La norma, tuttavia, da un lato evidenzia come la “rappresentatività” richiesta possa essere valutata in concreto –sulla base della realtà aziendale atteso che ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali di cui al titolo III dello Statuto dei Lavoratori è sufficiente la sottoscrizione da parte delle associazioni sindacali di contratti collettivi applicati nella sola unità produttiva e –tuttavia a fronte di tale allargamento delle maglie corrisponde la previsione –sul piano letterale che dette associazioni sindacali per godere dei diritti di cui al titolo III abbiano sottoscritto i contratti collettivi applicati nell’azienda. E’ evidente l’aporia che pone detta norma interpretata restando al solo dato letterale. Il nuovo articolo 19, come rimodellato in esito al referendum –stando a tale interpretazione non garantirebbe l’effettiva rappresentatività dei soggetti sindacali selezionati e soprattutto porterebbe a conseguenze di sistema incoerenti nella misura in cui consentirebbe –in teoria di porre il datore in condizioni tali da negare sempre il riconoscimento dei diritti sindacali di cui al Titolo III della legge nr. 300/1970, tutte le volte in cui non stipuli e non sottoscriva un contratto. La contraddizione di sistema di una interpretazione siffatta è resa ancora più patente dalla semplice considerazione che non sussiste in capo al datore un obbligo a negoziare e men che mai un obbligo a stipulare a seguito delle trattative pur eventualmente poste in essere. La contraddizione è ancor più evidente ove si ponga mente alla considerazione che il sindacato, in ipotesi, dotato di maggiore forza rappresentativa e di maggiore efficacia nella azione sindacale, qualora non addivenga alla stipula e sottoscrizione, verrebbe privato del godimento dei diritti di cui al titolo III che resterebbero, invece, in godimento di associazioni sindacali firmatarie, in ipotesi, ben meno rappresentative e che hanno caratterizzato la loro azione sindacale per una maggiore “collaborazione” rispetto alle proposte datoriali. È evidente allora –alla luce delle sovra esposte considerazioni che il tenore letterale della norma necessita di una interpretazione, costituzionalmente orientata e “di sistema”, che le consenta di esplicare la funzione che essa ha ovvero quella di garantire l’esercizio dei diritti sindacali di cui al titolo III a tutte quelle associazioni sindacali che, non in virtù dei criteri ed indici presuntivi di cui alla abrogata lett. a della norma nella sua originaria formulazione la norma così prevedeva. “rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito a delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale b dalle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati all’unità produttiva” , ma piuttosto sulla base della effettività della azione sindacale nell’unità produttiva, meritino tutela. Del resto, che la ratio della norma sia proprio quella innanzi enucleata si evince anche dalle pronunzie della Corte Costituzionale nr. 4921995 e nr. 244/1996. Scrive il giudice costituzionale “pur se l’espressione confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale” di cui alla disposizione sopra citata è stata abrogata dal dpr numero 312 del 1995 in esito al referendum , il criterio del grado di rappresentatività continua ad avere la sua rilevanza in forza dell’altro indice previsto dalla norma e precisamente quello che fa riferimento alle associazioni sindacali che siano firmatarie dei contratti collettivi di lavoro applicati nella unità produttiva. Viene così valorizzata l’effettività della azione sindacale –desumibile dalla partecipazione alla formazione della normativa contrattuale quale presunzione di detta maggiore rappresentatività” cfr. C. Cost. nr. 492/1995 . “Secondo l’articolo 19 –pur nella versione risultante dalla prova referendaria la rappresentatività del sindacato non deriva da un riconoscimento del datore di lavoro espresso in forma pattizia, ma è una qualità giuridica attribuita dalla legge alle associazioni sindacali che abbiano stipulato contratti collettivi nazionali, locali o aziendali applicati nell’unità produttiva. L’esigenza di oggettività del criterio legale di selezione comporta un’interpretazione rigorosa della fattispecie di cui all’articolo 19, tale da far coincidere il criterio con la capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro, direttamente o attraverso la sua associazione, come controparte contrattuale. Non è perciò sufficiente la mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati, ma occorre una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto nemmeno è sufficiente la stipulazione di un contratto qualsiasi, ma deve trattarsi di un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina, anche in via integrativa a livello aziendale, di un contratto nazionale o provinciale già applicato nella stessa unità produttiva. Respinto dalla volontà popolare il principio della rappresentatività presunta sotteso all’abrogata lettera a l’aver tenuto fermo, come unico indice giuridicamente rilevante di rappresentatività effettiva, il criterio della lettera b , esteso però all’intera gamma della contrattazione collettiva, si giustifica in linea storico sociologica e quindi di razionalità pratica, per la corrispondenza di tale criterio allo strumento di misurazione della forza di un sindacato e, di riflesso, della sua rappresentatività tipicamente proprio dell’ordinamento sindacale” cfr. C. Cost. numero 244/1996 . Proprio un passo della sentenza da ultimo riportata viene –con forza invocato da parte convenuta a sostegno della propria tesi, ovvero quel passo in cui il giudice costituzionale evidenzia l’insufficienza della mera sottoscrizione. Si sostiene da parte della resistente la necessità della sottoscrizione del contratto da parte della associazione sindacale al fine del riconoscimento dei diritti sindacali di cui al titolo III dello Statuto, sulla base del seguente assunto occorre la necessaria sottoscrizione, come prevista dal dato testuale della norma ed in più –non essendo essa sufficiente occorre che l’associazione sindacale non si sia limitata a sottoscrivere il contratto, ma abbia partecipato alle trattative per la stipula dello stesso. Si argomenta, quindi, evidentemente l’insufficienza di qualsivoglia altro elemento in assenza del dato formale della sottoscrizione. Ritiene questo giudice, invece, che il percorso argomentativo del giudice costituzionale avesse ed ha, invece, lo scopo e in tal senso anche lo stralcio delle sentenze costituzionali innanzi riportate di evidenziare che –al fine di godere dei diritti sindacali di cui al presente procedimento l’associazione sindacale deve godere di rappresentatività effettiva e di effettiva azione sindacale nella unità aziendale con la conseguenza che essa pertanto va esclusa nell’ipotesi in cui –invece stando al mero tenore letterale della norma doveva esservi ricompresa di mera sottoscrizione da parte della associazione sindacale degli accordi, senza partecipazione alla regolamentazione normativa degli assetti . Se questo è lo scopo e la ratio della norma è evidente che la sottoscrizione degli accordi non è che un indice di rappresentatività del sindacato, indice che può essere anche insufficiente in caso di mancata partecipazione alle trattative. E’ evidente allora che ben può il giudice ritenere che la rappresentatività effettiva può essere desunta da indici differenti da quelli della mera sottoscrizione e dare della norma in esame una interpretazione costituzionalmente orientata. Del resto contraria alle logiche di sistema e alla funzione della norma stessa è l’interpretazione della norma stessa proposta da parte resistente atteso che essa consentirebbe, di fatto, al datore di sottrarsi alla concessione delle garanzie sindacali non stipulando alcun contratto o ancora di elidere dalla dialettica sindacale e dalla concessione dei diritti di cui al titolo III dello Statuto quelle associazioni sindacali che –benchè siano dotate di effettività nell’azione sindacale e abbiano partecipato alla dialettica delle parti contrattuali, sedendo al tavolo delle trattative abbiano poi scelto, com’è nel caso di specie, di non sottoscrivere il contratto collettivo aziendale. Del resto, che l’articolo 19 non possa essere letto nella sua mera portata letterale lo afferma anche parte resistente nella misura in cui –conformemente a quanto ritenuto ancora una volta dal giudice costituzionale deduce che non può essere considerata utile ai fini del riconoscimento dei diritti di cui all’articolo 19 L. 300/1970 la stipula di un contratto qualsiasi, essendo necessario la stipula di contratti collettivi normativi, con la conseguente irrilevanza dei contratti cd. obbligatori, che pure contratti collettivi sono e che quindi dal punto di vista letterale dovrebbero rientrare nel disposto normativo di cui all’articolo 19. Tanto premesso, evidenziato ancora una volta come la C. Costituzionale nei percorsi argomentativi delle sentenze citate sottolinei come ciò che deve rilevare ai fini dell’applicazione della norma in esame sia l’effettività dell’azione sindacale e la rappresentatività dello stesso, deve quindi ritenersi che il dato formale della sottoscrizione del contratto collettivo, come si è già innanzi affermato, non è che un mero indice sintomatico di tale effettività, con la conseguenza che una interpretazione della norma congruente con il sistema e tale non ingenerare aporie impone che essa sia interpretata nel senso che il dato materiale della sottoscrizione non è però necessario quando l’effettività dell’azione si manifesti in altro modo. Nel caso di specie, come peraltro, nella sostanza incontestato tra le parti, l’associazione sindacale ricorrente si è seduta al tavolo delle trattative cfr. pagg. 11 et ss. della stessa memoria di costituzione della resistente , ha effettivamente partecipato alla dialettica prenegoziale, assumendo indi la posizione di netto rifiuto di addivenire alla stipula ed indi sottoscrivere il contratto collettivo. Afferma ancora parte resistente che – proprio in conseguenza di tale rifiuto e pertanto della mancata sottoscrizione del contratto collettivo parte ricorrente avrebbe perso i diritti di cui al titolo III. In tale affermazione, ancora una volta, si palesa l’impossibilità di lettura della norma nel senso letterale proposto dalla resistente, atteso che di fatto l’articolo 19 imporrebbe una coartazione della volontà della parte sindacale di addivenire alla stipula dovendo la stessa valutare, all’atto del rifiuto di addivenire all’accordo, il rischio di vedere la negazione dei diritti di cui al titolo III. E’ allora -se è vero che solo quei sindacati che dimostrino effettività dell’azione sindacale possono godere dei diritti di cui al titolo III, è pur vero che detta effettività si può palesare anche nella partecipazione alla dialettica delle parti ai fini della stipula del contratto, pur nelle ipotesi in cui una delle associazioni sindacali che siede al tavolo delle trattative ritenga poi di non poter stipulare il contratto collettivo, non sottoscrivendolo. Ogni altra lettura della norma in esame è incoerente con il sistema e la ratio della stessa ed imporrebbe a questo giudicante di valutare la sottoposizione della questione alla Corte Costituzionale la lettura dell’articolo 19 dello Statuto offerta da parte resistente comporta una vera e propria mortificazione dei diritti sindacali, consentendo, in ipotesi, al datore di escludere dalla dialettica sindacale e dal godimento dei diritti di cui al titolo III tutte quelle associazioni sindacali che -benché dotate di effettività nell’azione sindacale non addivengano alla stipula di contratti ritenuti iniqui, valorizzando e consentendo, invece, il godimento di suddetti diritti alle associazioni sindacali che abbiano sottoscritto l’accordo. Nel caso di specie, l’effettività della azione sindacale del sindacato ricorrente non può essere quindi posta in discussione, attesa non solo la partecipazione dello stesso alle trattative per la stipula del contratto collettivo nazionale, ma anche il numero di rappresentanti sindacali che detto sindacato aveva incontestatamente nell’unità produttiva di Caivano 4 su 6 e il numero di iscritti circostanze queste pacifiche ed incontestate . Alla luce di quanto innanzi, si ritiene di interpretare l’articolo 19 l. 300/1970 nel senso di garantire il diritto di costituzione di RSA ai sindacati che hanno dimostrato effettività nell’azione sindacale e quindi partecipato attivamente alla fase di formazione del contratto collettivo, pur senza giungere alla successiva fase di stipula e sottoscrizione. Il ricorso va, quindi, accolto nei termini di cui al dispositivo, rigettata la richiesta di pubblicazione su quotidiani non sorretta da adeguata motivazione e nemmeno necessaria agli scopi di tutela del presente provvedimento che ben possono essere raggiunti dalla affissione dello stesso nei locali aziendali in luogo accessibile a tutti per gg. 20. Le spese vengono compensate atteso l’oscillare della giurisprudenza di merito sulla questione proposta. P.Q.M. a dichiara l’antisindacalità del comportamento della parte convenuta consistita nell’aver negato l’efficacia e la legittimità delle nomine dei dirigenti della RSA FIOM presso l’unità produttiva di Caivano NA e nell’aver negato l’esercizio dei diritti di cui agli articolo 19, 20 e 30 St. Lav. e di tutti i diritti di cui al titolo III della Legge numero 300/1970 e intima a parte convenuta di riconoscere i nominativi forniti da parte ricorrente quali RSA e riconoscere altresì tutti i diritti di cui al titolo III della L. 300/1970 b ordina a parte resistente l'affissione del presente provvedimento nella bacheca aziendale per gg. 30 c compensa le spese di lite. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.