Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 81 la l. numero 56/14 che riforma le Province ed istituisce le Città Metropolitane. Vengono cancellate le elezioni dirette per i vecchi Enti provinciali, i quali ora avranno, come Presidente, il sindaco del comune capoluogo. Diverso, invece, il discorso per le Città Metropolitane, che a certe condizioni potranno chiedere il responso popolare.
Pubblicazione avvenuta. È entrata in G.U., la numero 81 del 7 aprile, la riforma delle Province voluta dal Sottosegretario Graziano Delrio, con cui viene messa la parola fine alle elezioni dirette di questi Enti e viene data finalmente attuazione alle Città Metropolitane, che corrisponderanno ai rispettivi territori provinciali. Tuttavia, questa trasformazione rimette in gioco proprio le elezioni dirette, che erano state il punto centrale su cui si era concentrato il dibattito politico. Possibilità di voto. Infatti, il sindaco ed il consiglio metropolitano potranno essere scelti direttamente dai cittadini, se ciò verrà stabilito dallo Statuto. Però, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, si dovrà provvedere, entro la data di indizione delle elezioni, ad articolare il territorio del comune capoluogo questo si assumerà tale compito in più comuni. In alternativa, ma solo per le sole città metropolitane con una popolazione superiore ai tre milioni di abitanti, è necessario, per l’ elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo Statuto della Città Metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa. Regola generale. In tutti gli altri casi, il sindaco metropolitano sarà, di diritto, quello del comune capoluogo. Lo stesso varrà per tutte le Province rimaste.
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