Rimessa alle Sezioni unite l’individuazione della fattispecie incriminatrice applicabile per il mancato porto della carta di permanenza

Con la pronuncia in oggetto la Corte di cassazione, considerata la sussistenza di un significativo contrasto giurisprudenziale sul punto, ha rimesso alla Sezioni unite la questione inerente la fattispecie penale applicabile al caso in cui si violi l’obbligo di portare con sé la carta di permanenza ex articolo 5 Legge numero 1423/1956 oggi rientrante nella disciplina ex articolo 8 d.lgs. numero 159/2011 .

Il caso. Più precisamente, investita da un ricorso del pubblico ministero che lamentava l’error iuris commesso dal Tribunale, il quale aveva ritenuto che il caso integrasse la violazione dell’articolo 650 c.p. e non anche il reato di cui all’articolo 9 della predetta legge, la Suprema corte ha osservato che sul punto vi sono tre indirizzi giurisprudenziali. Gli orientamenti della Corte. Secondo il primo, l’ipotesi de qua dovrebbe essere rubricata ex articolo 9, comma 1 l. numero 1423/1956 Cass. Penumero Sez. I sentenza numero 42874/2009 a detta del secondo maggioritario , si applicherebbe invece il comma 2 della medesima disposizione Cass. Penumero Sez. I sentenza numero 1366/2012 da ultimo si è ritenuto che la punibilità potrebbe al più essere sostenuta facendo riferimento all’articolo 650 c.p. Cass. Penumero Sez. Sez. VI sentenza numero 36787/2003 . Caso ambiguo rimesso alle Sezioni unite. Vista tale evidente ambiguità di posizioni, correttamente il tutto è stato rimesso all’organo competente a risolvere il caso innanzi a così gravi contrasti giurisprudenziali le Sezioni unite della Cassazione. Come di consueto, è difficile prevedere quale opzione faranno proprie le Sezioni unite. Si può però ammettere ragionevolmente che l’obbligo in questione possa in effetti essere riferito solo a chi sia destinatario della misura dell’obbligo o del divieto di soggiorno. L’articolo 5 in questione infatti così dispone «Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, può essere, inoltre, prescritto di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa. Alle persone di cui al comma precedente è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza». Se così è, diviene difficile sostenere una punibilità ex articolo 9 comma 1 l. numero 1423/1956, posto che detto articolo prevede certamente che «il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, ma a ciò aggiunge il secondo comma, di natura evidentemente speciale, per cui se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza». Quale opinione è più persuasiva? Da quanto sopra parrebbe maggiormente persuasiva l’opinione che vuole punita la violazione dell’obbligo di portare da parte del sorvegliato speciale la carta di permanenza ex articolo 9 comma 2 Legge numero 1423/1956. Se non che tale obbligo, certamente sussistente ed avente una fonte legale, è chiaramente di natura formale. Se, infatti, il sorvegliato nella sostanza rispetta gli obblighi e le prescrizioni inerenti l’obbligo e il divieto di soggiorno, sotto quale profilo può ammettersi l’arresto in flagranza dello stesso ed una sua grave condanna? Se ben si osserva, del resto, la carta in questione si rende necessaria allorché possano sorgere dubbi sul concreto rispetto delle prescrizioni ex articolo 5 comma 5 nel caso di sorveglianza “qualificata”. Tale documento svolge, quindi, certamente una funzione pubblica, ma di tipo amministrativo e di per sé non preventivo, sicché far rientrare il “dovere di portare con sé o di esibire” detto documento alla stregua dei comportamenti dovuti ai fini preventivi risulta non essere congruo, visti gli effetti penali collegati e che risulterebbero per ciò stesso eccessivi rispetto al fine. In estrema sintesi, si tratta certamente di un obbligo inerente alla persona soggetta all’obbligo o al divieto di soggiorno, ma la sua natura è tale da renderlo diverso e ben distinto da tali ultimi obblighi e doveri se così è, data tale autonomia, deve ricollegarsi anche una autonomia di effetti giuridici per la sua violazione. Si comprende allora perché una parte della giurisprudenza abbia ritenuto che debba «escludersi che la violazione della prescrizione dell'ultima parte dell'articolo 5, distinta da tutte le altre e non espressamente sanzionata, ricada nell'ambito della legge in esame, cosicché la sua inosservanza integra al massimo il reato previsto dall'articolo 650 c.p.» Cass. Penumero Sez. VI sentenza numero 36787/2003 . Come detto, però, sul punto si dovrà attendere la pronuncia invocata. A conclusione si può solo osservare come disposizioni che hanno quasi sessant’anni di vita pongano così gravi problemi interpretativi laddove le modifiche intervenute col tempo non siano state frutto di meditazione e ponderazione adeguata da parte del legislatore. Dopo tutto, una legge ambigua o comunque non chiara non è mai una buona legge, quale che sia il suo fine concreto.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 20 febbraio – 6 marzo 2014, numero 10854 Presidente Petti – Relatore Casucci Svolgimento del processo Con sentenza in data 11 giugno 2013, il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, ha dichiarato S.G. colpevole del reato di cui all'articolo 650 cod. penumero , così diversamente qualificata il fatto a lui ascritto di aver contravvenuto all'obbligo a lui imposto con provvedimento di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza di portare con sé la carta precettiva, ed era stato condannato, applicato l’aumento per la recidiva, alla pena di trecento Euro di multa. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore Generale della Repubblica, che ne ha chiesto l’annullamento - per erronea applicazione della legge penale in quanto l’obbligo di portare con sé la carta di permanenza rientra nel novero delle prescrizioni stabilite dall'articolo 5 L. numero 1423/1956, la cui violazione è sanzionata dal successivo articolo 9 della stessa legge e non dall'articolo 650 cod. penumero - in subordine per erronea applicazione della legge penale in relazione all'aumento di pena per la recidiva in quanto contestabile solo per i delitti non colposi. Motivi della decisione Osserva il Collegio, in ordine al primo motivo di ricorso, che in materia si sono affermati tre diversi indirizzi interpretativi. Fermo restando che solo al sorvegliato speciale al quale sia stata applicata anche la misura dell'obbligo o del divieto di soggiorno deve essere consegnata la carta di permanenza , si osserva innanzi tutto che tale carta sembra coincidere con la carta precettiva di cui al capo di imputazione. La contestazione ha infatti ad oggetto la violazione dell'obbligo di cui al punto numero 10 della misura, obbligo di portare con sé la carta precettiva a meno che non lo si voglia includere in uno degli obblighi compreso fra quelli ulteriori di cui al comma 5 dell'articolo 5 Inoltre può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale ed, in particolare, il divieto di soggiorno , obblighi la cui violazione, dal punto di vista interpretativo, potrebbe trovare sanzione alternativamente nel comma 1 ovvero 2 dell'articolo 9 L. cit. . Precisato che il dato testuale dell'articolo 9 comma 2 L. cit. lascia intendere che solo le violazioni inerenti all'obbligo e al divieto di soggiorno costituiscono delitto e che le altre violazioni rientrano nel novero di quelle sanzionate dal comma 1 come già affermato nella risalente giurisprudenza di questa Corte si vedano Cass. Sez. 1, 9.2.1993 numero 506 Cass. Sez. 1, 7.2.1994 numero 757, ma non va certo trascurata l’esegesi normativa in materia da parte della Corte Costituzionale da ultimo Corte Cost. sentenza numero 282 del 7.7.2010 , la questione interpretativa che qui rileva è quella attinente alla violazione del comma 7 del citato articolo 5 ora articolo 8 D. Lgs. numero 159/2011 e alla sanzione da applicarsi a tale violazione. Secondo l’indirizzo richiamato dal P.G. ricorrente Cass. Sez. 1, 6.12.,2011-17.1.2012 numero 1366 Cass. Sez. 1, 18.3.2013 numero 35567 integra il reato previsto dall'articolo 9, comma secondo, L. 27 dicembre 1956 numero 1423, la violazione, da parte della persona sottoposta a sorveglianza speciale di P.S., dell'obbligo di portare con sé la carta precettiva consegnatagli all'atto della sua sottoposizione alla misura di prevenzione personale . Diversamente opina Cass. Sez. 1, 11.11.2009 numero 45508 per la quale in conformità a Cass. Sez. 1, 21.10.2009 numero 42874 Cass. Sez. 1, 12.2.2008 numero 8771 integra il reato previsto dall'articolo 9, comma primo, L. 27 dicembre 1956 numero 1423, la violazione, da parte della persona sottoposta a sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, della prescrizione di portare con sé la carta precettiva consegnatagli all'atto della sua sottoposizione alla misura di prevenzione personale . La terza opzione interpretativa , secondo la quale integra la contravvenzione prevista dall'articolo 650 cod. penumero la violazione dell'obbligo, da parte della persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, di portare con sé la carta di permanenza, è sostenuta da Cass. Sez. 6, 7.7.2003 numero 36787 e Cass. Sez. 1, 18.10.2011-23.1.2012 numero 2648 in tal senso, in motivazione, sembra esprimersi anche Cass. Sez. 1, 7.1.2010 numero 10714 . La questione è stata già oggetto di segnalazione dall'Ufficio del Massimario che, nel 2010, così ha tracciato lo stato dell'esegesi in materia da parte di questa Suprema Corte La prima sezione penale Pres. Fazzioli, Rei. Cassano, rie. Mastrangelo , con sentenza numero 1, resa all'udienza pubblica del 7 gennaio 2010, dep. 19 marzo 2010 numero 10714 di raccolta generale, rv. 246513 ha enunciato il principio di diritto così massimato da questo Ufficio Non integra la contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di p., prevista dall'articolo 9, comma primo, L. 27 dicembre 1956 numero 1423 misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità' - avente ad oggetto l'inosservanza delle generiche prescrizioni dettate dall'articolo 5 della stessa legge - il fatto della persona sottoposta a detta misura senza obbligo o divieto di soggiorno, che non esibisca la carta di permanenza di cui all'ultimo comma del citato articolo 5, in quanto la violazione del relativo precetto è distinta da tutte le altre e non è espressamente sanzionata. La ratio della decisione è affidata al rilievo che l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge numero 1423 del 1956 prevede che la carta di permanenza sia consegnata alle persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo o divieto di soggiorno, sulle quali soltanto grava l'obbligo di portare con sé la predetta carta e di esibirla a ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza. Conseguentemente, il principio di tassatività non consentirebbe di configurare l'ipotesi di reato di cui all'articolo 9 della legge citata, se non in caso di sorveglianza speciale di p.s. qualificata per giurisprudenza risalente, la misura della sorveglianza speciale di p.s. semplice e quelle della sorveglianza qualificata loro distinte sia sotto il profilo formale, sia sotto quello sostanziale, pur presentando, nel loro contenuto, una parte comune costituita dall'imposizione, nei confronti di un soggetto, di una serie di prescrizioni che lo stesso deve rispettare e che definiscono il suo status di sorvegliato speciale si vedano in tal senso già' sez. la, 29 febbraio 1988 numero 9826, Bertonelli, rv. 179352 e 20 marzo 1985 numero 793, De Silvia, rv. 170592 . Nell'affermare il principio, la sentenza non si sofferma sulla possibilità di ricondurre il fatto ad altra figura di reato, citando come conforme sez. 6^, 7 luglio 2003 numero 36787, Comberiati, rv. 226337, la quale, peraltro in obiter che tale non sembra essere, posto che il principio è stato stabilito in sede cautelare ma sulla base di tale interpretazione si è esclusa la sussistenza del titolo cautelare per tale reato, numero d.e. , aveva affermato che l'inosservanza del precetto indicato nell'articolo 5, ultimo comma, della legge numero 1423 può' integrare al più' la contravvenzione prevista dall'articolo 650 c.p. IN SENSO Conforme sembra essere anche Sez. 1, 18.10.2011-23.1.2012 numero 2648, numero d.e. , e come contrarie alcune decisioni che tali non sembrano, ad eccezione - apparentemente - di sez. la, 12 febbraio 2008 numero 8771, Arena, rv. 239236. Quest'ultima decisione, infatti, fa generico riferimento, in motivazione, alla inosservanza dell'obbligo inerente alla sorveglianza speciale di portare sempre con sé la carta precettiva, senza precisare se la sorveglianza fosse, nella specie, semplice o qualificata, ma richiamando un precedente conforme sez. la, 9 maggio 2007 numero 23891, Molè, non massimata , inequivocabilmente riferito al caso di una persona sottoposta alla sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno sicché si può pacificamente concludere che anche la sentenza Arena, ad onta della genericità del lessico, abbia inteso riferirsi alla sorveglianza speciale qualificata. Le altre decisioni citate come difformi sono, invece, sostanzialmente conformi perché hanno ritenuto, non dissimilmente dalla sentenza in epigrafe, l'esistenza del reato ma di cui al comma 1 dell'articolo 9 L. cit., cioè l’ipotesi contravvenzionale, numero d.e. in casi di sorveglianza speciale di p.s. qualificata così sez. la, 11 novembre 2009 numero 45508, Giovinazzo, rv. 245500 21 ottobre 2009 numero 42874, Abate, rv. 245302 26 maggio 2005 numero 22202, Messina, rv. 231768. più di recente anche Cass. Sez. 1, 5.12.2011-17.1.2012 numero 1366, numero d.e. . Peraltro, una ricognizione delle decisioni condotta nell'archivio delle sentenze penali, riferibile quindi anche a sentenze non massimate, evidenzia la sussistenza del contrasto, in quanto non sono mancate pronunce che hanno ritenuto configurabile il reato ex articolo 9 citato anche in caso di omessa esibizione della carta di permanenza da parte del sorvegliato speciale di p.s. senza obbligo o divieto di soggiorno almeno così sembra di dover concludere dalla lettura della motivazione così sez. la, 12 novembre 2008 numero 46223, Muscogiuri, rv. 247102 e 10 luglio 2008 numero 31424, Schiavone, entrambe non massimate, secondo le quali la violazione dell'obbligo, da parte della persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., di portare con sé la carta di permanenza configura la contravvenzione prevista dalla L. numero 1423 del 1956. Ed invero il fatto che tale precetto sia separatamente previsto alla L. cit., articolo 5, u.c., ove ai commi precedenti sono elencate le varie altre prescrizioni che devono o possono essere imposte al sorvegliato speciale, non comporta la sua sottrazione alla sanzione di cui alla L. numero 1423 del 1956, articolo 9, comma 1, atteso, da un lato, che il porto della carta di permanenza rientra comunque tra le prescrizioni derivanti dalla sottoposizione alla sorveglianza speciale del soggetto a tale porto obbligato e, dall'altro lato, che proprio l'obbligo di portare seco la carta di permanenza ha lo scopo di consentire all'autorità di polizia la verifica del rispetto delle ulteriori prescrizioni . Tale segnalazione di contrasto non coglie la divaricazione che si è ulteriormente creata con le sopra ricordate sentenze numero 35567 del 2013 e numero 2648 del 2012. SI OSSERVA che Cass. Sez. 6, 7.7.2003 numero 36787 richiamata anche da Cass. Sez. 1, 7.1.2010 numero 10714, che nella relazione di contrasto è presa come base della segnalazione ha così motivato Orbene va sottolineato che il raccordo tra gli articolo 5 e 9 richiamati e la loro interpretazione secondo l'unico schema non suscettibile di vaglio costituzionale, lungi dal costituire riscontro alla tesi del ricorrente, mostra che il legislatore, muovendo dall'ipotesi tutt'altro che eccezionale della sottrazione del soggetto alle tipiche imposizioni connesse alla diversa tipologia dei provvedimenti di prevenzione, si è preoccupato di distinguere, stabilendo la relativa sanzione, l'inosservanza della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza da quella della sorveglianza con obbligo o divieto di soggiorno, cosicché soltanto la violazione di questi ultimi specifici obblighi o divieti integra il delitto previsto dal secondo comma dell'articolo 9, mentre l'inosservanza delle generiche prescrizioni dettate in tema di sorveglianza speciale dall'articolo 5 citato ricade nell'ambito della previsione contravvenzionale di cui al primo comma dello stesso articolo nove. Deve, invece, escludersi che la violazione della prescrizione dell'ultima parte dell'articolo 5, distinta da tutte le altre e non espressamente sanzionata, ricada nell'ambito della legge in esame, cosicché la sua inosservanza integra al massimo il reato previsto dall'articolo 650 cod. penumero . Stante il perdurante contrasto, il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni Unite. P.Q.M. Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.