Su una vendita di 50 pompe, riscontrati vizi solo su 2. Ma la CTU solo su 10 non consente di dedurne l’irrilevanza

Il perno risultato fratturato non aveva resistito agli sforzi per una ragione strutturale di progettazione e produzione. Rispetto al convincimento che il vizio riscontrato in soltanto due delle pompe non potesse ritenersi esteso a tutte le altre, il giudice non riporta ragioni sufficienti a giustificare la decisione assunta.

Con la sentenza n. 7628, depositata il 26 marzo 2013, la Corte di Cassazione ha ritenuto necessario un nuovo esame della controversia in sede di rinvio. Pompe difettose. Una società specializzata nell’allestimento di veicoli industriali compra da un’altra società, produttrice di apparecchiature oleodinamiche e pneumatiche, 50 pompe idrauliche, provvedendo poi a montarle sugli automezzi dei propri clienti. Alcuni di questi si lamentano per la perdita d’olio derivante dal malfunzionamento delle pompe. La società acquirente chiede quindi, alla società fornitrice, la restituzione del prezzo pagato, oltre al risarcimento del danno. Vizi solo in 2 pompe su 50, per la Corte d’Appello troppo poche. Il Tribunale accoglie la domanda, condannando quindi la società produttrice alla restituzione di 14.800 euro ed al risarcimento equitativo di 3.000 euro. La Corte d’Appello riforma tale decisione, rilevando che il vizio era stato riscontrato solo su due pompe e che quindi la maggior parte della fornitura sarebbe stata esente da vizi. Ritiene dunque non condivisibile la presunzione adottata dal Tribunale, secondo cui l’intera partita era affetta dal vizio . Ma nella produzione in serie, non sono tanti vizi sul 4% della fornitura? La società, vistasi respinta la propria domanda presentata ex art. 1490 c.c., che prevede la garanzia per i vizi della cosa venduta, ricorre per cassazione. Sostiene innanzitutto che la rottura di 2 pompe su 50 rappresenta un’incisività del 4%, che nei prodotti di serie è assolutamente esorbitante . Lamenta poi il fatto che delle 10 pompe restituite alla società fornitrice, solo le 2 concretamente rotte sono state messe a disposizione del processo. Ritiene infine che le modifiche strutturali apportate alle pompe nella successiva produzione siano state finalizzate a rimuovere un vero e proprio difetto di progettazione e di produzione . La S.C. respinge quest’ultimo motivo, poiché tale circostanza rientra nell’ambito del fenomeno della evoluzione tecnologica connaturata all’attività produttiva in genere . Il vizio era strutturale. Accoglie nel resto il ricorso. Non è irrilevante il vizio riscontrato su due pompe, nell’ambito della produzione in serie, al fine di accertare la natura strutturale o meno del vizio riscontrato . Erroneamente la corte territoriale si è discostata dalla CTU in ordine alla natura strutturale del vizio. Rilevando l’esiguità numerica, il giudice ha trascurato di considerare che non tutte le pompe sono state oggetto di verifica e che non è stato sufficientemente chiarito il numero delle pompe rottamate dalla società acquirente per le quali si è reso impossibile la CTU. Il giudice non ha nemmeno confutato adeguatamente la fondatezza tecnica della strutturalità del vizio. Necessario un nuovo esame. La Corte conclude quindi che il convincimento del giudice di appello in ordine al fatto che il vizio riscontrato in soltanto due delle pompe di fornitura non poteva ritenersi esteso a tutte le altre non è sorretto da ragioni sufficienti a giustificare la decisione assunta pertanto è necessario procedere in sede di rinvio sotto il profilo dell’adeguatezza e della logicità dell’ iter argomentativo ad un nuovo esame della controversia .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 6 febbraio 26 marzo 2013, n. 7628 Presidente Goldoni Relatore Mazzacane Svolgimento del processo Con atto di citazione del 13-10-2000 la S.r.l. Pris Mag, premesso di aver ordinato alla s.p.a. Parker Hannifin in data 8-10-1999 la fornitura di 50 pompe idrauliche per veicoli industriali, assumeva che, consegnato il materiale, l'esponente aveva provveduto a montare le pompe su automezzi dei propri clienti, i quali avevano lamentato l'inconveniente della perdita d'olio dal meccanismo di funzionamento delle pompe stesse l'attrice conveniva quindi in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la suddetta società chiedendo ai sensi degli arti 1490 e seguenti c.c. la restituzione dell'intero prezzo pagato per la fornitura oltre il risarcimento del danno. Costituendosi in giudizio la convenuta contestava il fondamento delle domande attrici di cui chiedeva il rigetto. Il Tribunale adito con sentenza dell'11-6-2003, ritenuta la sussistenza di un difetto strutturale delle suddette pompe comune a tutta la partita di cui all'ordine dell'8-10-1999, condannava la s.p.a. Parker a restituire all'attrice la somma di Euro 14.874,75 ed a risarcirle equitativamente il danno nella misura di Euro 3.000,00. Proposto gravame da parte della società Parker cui resisteva la società Pris Mag la Corte di Appello di Milano con sentenza del 26-10-2006, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato le domande formulate da parte di quest'ultima. Avverso tale sentenza la s.r.l. Pris Mag ha proposto un ricorso affidato ad un unico articolato motivo cui la s.p.a Parker Hannifin ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo formulato la ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1490-1494 e 2729 c.c. nonché omessa e/o insufficiente motivazione, censura la sentenza impugnata per aver travisato e male interpretato l'insieme degli indizi gravi, univoci e concordanti che, per contro, avevano correttamente indotto il giudice di primo grado a dichiarare la società Parker tenuta alla garanzia di cui all'art. 1490 c.c La società Pris Mag sostiene anzitutto che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto insussistente la prova del vizio riguardo alla fornitura delle pompe idrauliche in quanto soltanto in una delle 10 pompe testate dal CTU si era rotto il perno, posto che almeno un'altra delle pompe acquistate aveva presentato il medesimo inconveniente, come riconosciuto dalla stessa controparte in sede di verifica interna orbene la rottura di 2 pompe su 10 rappresenta una incisività del 4%, che nei prodotti di serie è assolutamente esorbitante. La ricorrente inoltre afferma che la Corte territoriale ha omesso di considerare che l'esponente aveva restituito alla Parker 10 delle pompe oggetto della fornitura, da quest'ultima trattenute, tranne 2, per essere sottoposte a verifica presso la casa madre Volvo ebbene dette pompe non erano state messe a disposizione nel processo, e quindi non erano state esaminate dal CTU, rendendo così verosimile che le verifiche effettuate in Svezia avessero confermato l'esistenza dei vizi denunciati dalla Pris Mag ed accertati dal CTU. La ricorrente poi censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che le modifiche apportate alle pompe della serie successiva a quella per cui è causa fossero finalizzate a rimuovere un vero e proprio difetto di progettazione e produzione, essendo invece riconducibili alla naturale evoluzione tecnologica dei prodotti meccanici in realtà, come era emerso dalla CTU, la società Parker aveva realizzato una pompa sostanzialmente diversa nella sua strutturazione tecnica e nella composizione della lega metallica rispetto a quelle per cui è causa, e tuttavia l'aveva presentata sul mercato come se fosse lo stesso modello precedente risultato palesemente viziato, come accertato in atti. Infine la ricorrente assume che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che la rottura del perno su due soltanto delle pompe per cui è causa non sarebbe sintomatica della difettosità dell'intera fornitura invero, come rilevato nella relazione del consulente tecnico di parte ingegner G. del 4-7-2002, le restanti pompe non erano state testate a sufficienza a causa della inidoneità dei banchi di prova messi a disposizione dalla Parker in quanto essi non disponevano di un sistema di raffreddamento dell'olio, per cui non era stato possibile simulare le condizioni di sforzo prolungato pertanto la valutazione espressa dal giudice di appello appare fondatoasu di un presupposto di natura presuntiva privo di riscontro. Il motivo è fondato nei limiti che saranno ora chiariti. La sentenza impugnata, nel discostarsi dal convincimento espresso dal primo giudice, ha rilevato, con riferimento alla fornitura di pompe idrauliche di cui all'ordinativo dell'8-10-1999, che la rottura del perno era stata riscontrata soltanto su una delle dieci pompe esaminata dai tecnici nel 2002, mentre sostanzialmente tutte le altre erano risultate o immuni da difetti o funzionanti o in condizioni tali da non potersi affermare che non lo fossero le altre 40 pompe, comprese quelle sostituite o riparate, non avevano evidenziato il problema, o comunque non vi era prova che fossero affette dal vizio in questione, essendo risultate incautamente rottamate dalla Pris Mag invece che essere rinviate alla Parker per la sostituzione o la riparazione in garanzia il giudice di appello poi, dopo aver affermato che il difetto del perno debole era stato riscontrato al massimo su due delle pompe oggetto di verifica da parte del CTU facendo riferimento anche a quella restituita il 10-5-2000 , ha ritenuto di dissentire dall'assunto di quest'ultimo secondo cui il perno in questione, essendosi fratturato in quanto non convenientemente dimensionato, era affetto da un difetto strutturale di progettazione e di produzione infatti la maggior parte delle pompe oggetto della fornitura erano esenti da tale vizio ovvero tutte, salvo una, delle 10 pompe inizialmente restituite alla Parker nel 2000, e tutte, ad eccezione di una, delle 10 esaminate dai tecnici nel 2002, nonché tutte quelle incautamente rottamate dalla Pris Mag, posto che tale comportamento dell'acquirente aveva precluso la possibilità di esaminarle , cosicché la presunzione del Tribunale che l'intera partita fosse affetta dal vizio suddetto non poteva essere condivisa inoltre la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante, al fine di trovare un riscontro alla tesi del difetto strutturale, il fatto che nella serie successiva la base del perno suddetto era stata irrobustita. Il giudice di appello ha quindi concluso che, non avendo la Pris Mag provato l'esistenza e la consistenza del vizio della fornitura, la sua azione ex artt. 1490 e seguenti c.c. doveva essere respinta. Orbene il convincimento espresso dalla sentenza impugnata non appare immune dai profili di censura sollevati dalla ricorrente, fatta eccezione per quello relativo alla asserita valenza indiziaria delle modifiche strutturali apportate alla serie successiva delle pompe idrauliche prodotte, posto che tale circostanza rientra nell'ambito del fenomeno della evoluzione tecnologica connaturata all'attività produttiva in genere onde far fronte alle esigenze del mercato ed alla necessità di competere sul piano della concorrenza con le altre imprese presenti nello stesso settore di produzione, e quindi di per sé non costituisce un elemento sufficientemente sintomatico dell'esistenza di vizi strutturali dei modelli precedenti. Tanto premesso, deve poi anzitutto rilevarsi che la Corte territoriale ha finito per ammettere, sia pure in termini non del tutto lineari, che il vizio relativo al perno delle pompe per cui è causa era stato riscontrato su due delle pompe stesse, circostanza non irrilevante nell'ambito di una vendita di prodotti di serie al fine di accertare la natura strutturale o meno del vizio riscontrato. Nello stesso senso non sembrano persuasive le argomentazioni in base alle quali la Corte territoriale ha dissentito dalla tesi del CTU in ordine appunto alla natura strutturale del vizio in questione infatti il rilievo secondo il quale tale assunto era smentito dal fatto che la maggior parte delle pompe esaminate non aveva presentato tale inconveniente trascura di considerare che non tutte le pompe sono state oggetto di verifica, e che non è stato sufficientemente chiarito il numero delle pompe rottamate dalla Parker, per le quali quindi l'esame da parte del CTU si è reso impossibile per responsabilità dell'acquirente. inoltre le conclusioni del CTU come riportate nella stessa sentenza impugnata risultano frutto di una accertamento scrupoloso e non privo di logica, avendo egli affermato che gli organi meccanici sottoposti a fatica devono essere convenientemente dimensionati in sede di progettazione e di costruzione, cosicché doveva ritenersi che il perno risultato fratturato non aveva resistito agli sforzi in quanto non convenientemente dimensionato, quindi per una ragione strutturale di progettazione e di produzione ebbene tali rilievi sono stati solo indirettamente disattesi dal giudice di appello, senza quindi confutarne la fondatezza sul piano strettamente tecnico. In definitiva il convincimento del giudice di appello in ordine al fatto che il vizio riscontrato in soltanto due delle pompe oggetto della fornitura non poteva ritenersi esteso a tutte le altre non è sorretto da ragioni sufficienti a giustificare la decisione assunta pertanto è necessario procedere in sede di rinvio sotto il profilo dell'adeguatezza e della logicità dell’ iter argomentativo ad un nuovo esame della controversia. All'esito dell'accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. P.Q.M. La Corte Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.