La costrizione, che deve seguire alla condotta violenta o minacciosa, attiene all’evento del reato, mentre l’ingiusto profitto con altrui danno si pone come ulteriore evento si ha delitto nella forma tentata qualora la violenza o la minaccia non raggiungano l’esito costrittivo del soggetto passivo al facere ingiunto.
La Suprema Corte, con la sentenza numero 11922 del 14 marzo 2013, si è pronunciata su un noto fatto di cronaca, a seguito di un proposto ricorso per cassazione de libertate. Il caso. Nell’estate del 2012 era stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere, poi parzialmente riformata dal Tribunale del riesame per il reato di tentata estorsione, previa riqualificazione dell’originaria contestazione di estorsione e della esclusione dell’aggravante di cui al comma 2 dell’articolo 629 c.p Avverso tale seconda ordinanza, l’indagato Valter Lavitola proponeva ricorso per cassazione, deducendo sei motivi di gravame oltre a plurimi motivi aggiunti con successiva memoria , volti a smontare le tesi del Tribunale della Libertà. La difesa, infatti, ha censurato l’ordinanza del T.L., in quanto viziata da erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale e da mancanza – contraddittorietà – manifesta illogicità della motivazione, sia in ordine alla sussistenza oltreché al contenuto della minaccia, sia in ordine alla sua effettiva percezione come tale, sia in ordine alla radicazione della competenza territoriale, sia in ordine all’inutilizzabilità di alcune intercettazioni, sia, infine, relativamente alla sussistenza delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza. Ricorso rigettato. La Cassazione, attraverso un’articolata sentenza, ha ritenuto infondato il ricorso, rigettandolo, giacché le doglianze del ricorrente si risolvono, per la gran parte, in censure di fatto, tese a fornire una differente ricostruzione della vicenda e a configurare una perimetrazione temporale e spaziale diversa e più ristretta rispetto a quella effettuata – logicamente e con rigore - dal Tribunale del Riesame. Il T.L. stesso, infatti, ha messo ben in evidenza come Lavitola si sia reso latitante in Sud America dopo l’emissione di ordinanza di custodia carceraria nei suoi confronti, così trovandosi nell’impossibilità o quantomeno difficoltà di trattenere rapporti con l’allora Presidente del Consiglio italiano parte lesa del procedimento in oggetto . Dalla ricostruzione effettuata, emerge come l’indagato abbia – con insistenza – sollecitato, direttamente e tramite terzi, la persona offesa, chiedendogli indicazioni sul comportamento da tenere nella vicenda processuale, oltreché sovvenzioni economiche, in cambio di dichiarazioni a lui favorevoli in vicende che lo coinvolgevano. L’ordinanza ha basi solide. Le affermazioni del T.L. sono suffragate da numerosissimi elementi oggettivi, quali dichiarazioni del coindagato che ha fornito copia della lettera minacciosa inviata dal luogo di latitanza da Lavitola a Berlusconi, con la quale si richiedeva la somma di 5 milioni di euro ha confermato l’invio di altro minatorio fax del tenore «quando torno ti spacco il culo» e la partecipazione a due incontri con l’Onorevole ove veniva richiesta la corresponsione di un mensile per la moglie dello stesso indagato , rinvenimento di un file contenente la famosa lettera sul pc di una amica dell’indagato, dichiarazioni del collaboratore di Lavitola nel corso della latitanza conferma circa la scrittura e spedizione della lettera minacciosa , dichiarazioni della sorella dello stesso più volte sollecitata ad intercedere con l’allora Premier avente avuto un colloquio con un avvocato incaricato a richiedere il versamento del ‘mantenimento’ mensile e avente recapitato ad altro legale la famigerata lettera contenente la richiesta di 5 milioni di euro , intercettazione del legale dell’indagato che affermava la tendenza del suo assistito a pressare la p.o. con richieste economiche . Quindi, con ragionamento e ricostruzione sorretti da coerenza e logicità, il Tribunale del riesame ha correttamente ritenuto la sussistenza del delitto di tentata estorsione da parte di Lavitola che agiva dal luogo di latitanza sia direttamente, sia tramite terzi ai danni dell’Ex Presidente Berlusconi, consistita nella richiesta di versamento di ingenti somme di denaro, pena il rilascio di dichiarazioni sfavorevoli all’Autorità’ Giudiziaria, nelle numerose vicende in cui il Presidente era coinvolto. Sussiste la tentata estorsione. Dalle risultanze fattuali, infatti, è emerso come le iniziali richieste dell’indagato – qualificabili ab origine come solleciti di aiuto - si siano fatte via via più pressanti, fino a colorarsi di toni minacciosi ed aggressivi, culminate nella lettera con l’esorbitante richiesta economica e con il fax di trasmissione del biglietto aereo per rientrare in Italia, correlato dalla scurrile minaccia succitata. È indiscutibile l’allarme provocato nell’ex Presidente del Consiglio, tanto che, al fine di stemperare la tensione, uno dei suoi legale aveva addirittura programmato un viaggio in Sud America, per far desistere Lavitola dalle minacce. È poi condivisibile che, a seguito delle incertezze mostrate da Berlusconi e dalle oggettive difficoltà del Lavitola in una situazione di prolungata latitanza, si sia determinata una torsione dei rapporti tra i due soggetti, soprattutto nel momento in cui il primo ha preso coscienza che il secondo non gli avrebbe corrisposto le somme richieste. È evidente, quindi, la gravità del quadro indiziario per il reato di estorsione, seppur arrestatosi allo stadio del tentativo. Indizi, non sospetti. Secondo la giurisprudenza consolidata della medesima Corte, gli indizi consistono in fatti ontologicamente certi e che, collegati tra di loro, sono suscettibili di una interpretazione chiara ed univoca, laddove, invece, i sospetti sono soltanto intuizioni, congetture personali che si arrestano ad ipotesi, seppur ragionevoli gli indizi, inoltre, devono poi essere scandagliati sulla base di elementi obiettivi, di modo che sia possibile una sola ed indubbia interpretazione degli stessi. Nel caso di specie, la situazione di fatto è, inequivocamente, riconducibile alla categoria degli indizi e non a quella delle congetture, trattandosi di elementi di fatto verificabili e in concreto verificati. La minaccia può manifestarsi in molti modi. Quanto alla condotta minacciosa, va rammentato come la stessa possa esplicitarsi in modi e forme diverse, financo in maniera implicita e indiretta, essendo imprescindibile solo che sia idonea ad incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione sia alle concrete circostanze, sia alla personalità dell’agente, sia alle soggettive condizioni della vittima. È quindi condivisibile l’opinione del T.L., che ha ritenuto la minaccia integrata dai plurimi ed insistenti contatti cercati da Lavitola con l’ex Premier e con i suoi legali, unitamente all’invio di corrispondenza contenente frasi oggettivamente minatorie. Presupposti cautelari. In punto gravi indizi di colpevolezza, nel ricorso non vengono formulate censure se non relative ad elementi fattuali, chiaramente tese a sminuire il ruolo dell’agente nella vicenda tale versione alternativa, però, non può trovare ingresso in sede di legittimità, essendo il ragionamento dei Giudici del riesame esente da censure di illogicità, giacché strettamente ancorato ai fatti, alle dichiarazioni di numerosi testimoni e da elementi riscontrati dalle Forze dell’Ordine. Quanto alla scelta della misura, essa appare assai congrua, considerata la gravità dei fatti, sia sotto il profilo della condotta, sia considerata la qualità della persona offesa alta carica dello Stato e l’entità della somma richiesta. È infondata l’eccepita inutilizzabilità dell’intercettazione del precedente difensore dell’indagato non vi è stata opposizione all’utilizzo da parte dello stesso legale e, a prescindere da ciò, il colloquio ivi contenuto non ha natura difensiva, bensì è connotato da illiceità. Ne consegue la piena utilizzabilità. La competenza territoriale è Napoli. Infine, quanto all’eccezione di incompetenza territoriale, la stessa è stata correttamente rigettata, dal momento che non è stato possibile individuare il luogo del compimento dell’ultimo atto diretto alla commissione del reato come previsto dall’articolo 8 comma 4 c.p.p. , né è stato possibile applicare la regola suppletiva contenuta nell’articolo 9 comma 2 stesso codice facente riferimento alla residenza dei rei , trattandosi di reato a consumazione prolungata, con alternanza di plurimi soggetti agenti, tutti con diversa residenza. Ne consegue la necessaria competenza territoriale del Tribunale ove è stata effettuata la prima iscrizione di notizia di reato, e cioè Napoli, tanto più che parte dell’azione risulta comunque compiuta in quello stesso circondario.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 12 dicembre 2012 - 14 marzo 2013, numero 11922 Presidente Cammino – Relatore Diotallevi Ritenuto in fatto 1. L.V. ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 20 agosto 2012 del Tribunale di Napoli - Sezione del riesame - con la quale è stata parzialmente confermata l'ordinanza di custodia cautelare in data 3 agosto 2012 del G.I.P. del Tribunale di Napoli in relazione al reato di tentata estorsione, previa riqualificazione dell'originaria contestazione del reato di estorsione ed esclusione dell'aggravante di cui al cpv. dell'articolo 629 c.p A sostegno dell'impugnazione il ricorrente ha dedotto a Erronea applicazione degli articolo 56, 629, HO, 115 c.p., 125, 273, 309 c.p.p. in relazione all'articolo 606, comma 1 lett. b e c . Viene censurata la mancanza di motivazione sul punto concernente l'individuazione del contenuto della minaccia, sul punto della sua effettiva ricezione e della percezione della medesima da parte della persona offesa in relazione all'articolo 606, comma 1 lett. e e b c.p.p. non potrebbe dunque essere ritenuta la sussistenza della gravità indiziaria in assenza della denuncia della parte offesa, della specificazione della minaccia, dell'incertezza concernente il recapito della stessa e soprattutto se l'asserita minaccia sia stata percepita come tale. Inoltre viene dedotta la mancanza di motivazione sul punto dell'assenza di collegamento tra l'asserita minaccia e la richiesta di denaro, la contraddittorietà della motivazione nel punto in cui riconosce che, a seguito delle minacce, l'onumero B. avrebbe deciso di aiutare il ricorrente, escludendo quindi la costrizione e il metus, in relazione all'articolo 606, comma 1 lett. b ed e c.p.p In subordine. b Erronea applicazione degli articolo 56, 610, 611, 612 c.p., in relazione all'articolo 606, comma 1 lett. b c.p.p Viene dedotta la mancanza di motivazione in punto di distinzione tra l'ipotesi delineata dal Tribunale e la minaccia volta ad ottenere la commissione del reato di cui agli articolo 378, 379 c.p. in relazione all'articolo 606, comma 1, lett. b ed e c.p.p c Erronea applicazione degli articolo 56, 629 c.p. e inosservanza degli articolo 8, 9 c.p.p. in relazione all'articolo 606. comma 1 lett. c c.p.p Il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in relazione all'evidente connessione della vicenda con il procedimento pendente per il medesimo fatto antecedente di fronte alla Procura della Repubblica di Roma d inosservanza degli articolo 200, 256 c.p.p. in relazione all'articolo 606, comma 1, lett. c c.p.p Il ricorrente deduce l'inutilizzabilità della captazione abusiva compiuta in danno dell'avvocato G.o B. ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico e ciò in violazione del segreto professionale. e Inosservanza degli articolo 64, 65 c.p.p., articolo 24 Cost., articolo 178 lett. C e 179, comma 1 c.p.p. in relazione all'articolo 606, comma 1 lett. b e c c.p.p Il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla statuizione della data commissi delicti , con particolare riferimento alla posticipazione della condotta all'agosto 2012. f Inosservanza dell'articolo 275 c.p.p. in relazione all'articolo 606, comma 1, lett.c c.p.p. mancanza di motivazione in punto di esigenze cautelari, nonostante l'oggettivo ridimensionamento del quadro indiziario. Il ricorrente censura il fatto che, nonostante l'esclusione dell'aggravante di cui all'articolo 12 quinquies d.l. 306/92, il Tribunale abbia mantenuto la misura della custodia cautelare in carcere lamenta la sottovalutazione della condizione di incensuratezza del L. e della sua costituzione spontanea. Con successiva memoria depositata il 27 novembre 2012 il ricorrente ha dedotto ulteriori motivi concernenti l'inosservanza dell'articolo 273 c.p.p. in relazione all'ipotesi di reato di cui agli articolo 56, 629 c.p., con particolare riferimento alla mancanza ed illogicità della motivazione, in modo specifico in relazione alle note pregresse vicende , tra cui quella che ha visto coinvolto T.G. e il successivo sdoppiamento dei processi dinanzi ai tribunale di Napoli e Bari. Viene sottolineata l'assenza di qualsiasi elemento in ordine alla ricezione della minaccia, una volta ricondotta la comunicazione della stessa allo strumento della e-mail o del fax, documenti mai individuati, e circostanza, dunque, che renderebbe impossibile configurare il reato contestato, mancando, oltre al passaggio di denaro, anche qualsiasi dichiarazione della p.o Peraltro viene evidenziata la strumentante della motivazione secondo la quale la qualità strutturale della difesa del L. sottolineerebbe l'immanenza della sua volontà estorsiva l'assenza di una precisa accusa nei confronti del Presidente B. avrebbe reso immanente, secondo l'ipotesi accusatoria, la sua condotta minatoria ma tale circostanza sarebbe una mera deduzione, e renderebbe peraltro impossibile contestualizzare la stessa incolpazione preliminare. Non avrebbe riscontro la circostanza che il L. fosse impossibilitato a contattare l'allora Presidente B. e quindi si trovasse nella necessità di inviare e-mail o fax. Il ricorrente ha sottolineato l'inutilizzabilità della trascrizione della conversazione registrata dall'avv.to M. . La conversazione sarebbe utilizzabile solo nel procedimento a carico della M. e non nel presente procedimento. In ordine alla eccezione di incompetenza territoriale e sull'erroneità dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 9 c.p.p. il ricorrente ha ribadito la competenza del Tribunale di Monza in quanto l'ultimo atto in base al quale si radicherebbe la competenza sarebbe quello commesso dal coimputato C P. , in occasione della sua visita ad Arcore, quando avrebbe portato a conoscenza del Presidente B. il contenuto delle minacce. Ha infine sottolineato l'inutilizzabilità dei files provenienti dal computer del V. , in quanto ha provveduto a denunciare quest'ultimo in ordine ai reati di cui agli articolo 615 ter, 615 quater, 616, 618, 621 c.p. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Le censure proposte dal ricorrente in ordine alla possibilità di configurare il reato contestato di tentata estorsione riguardano in gran parte censure in fatto, tese a fornire una diversa ricostruzione della vicenda e a configurare una perime-trazione spazio - temporale della stessa, diversa e ingiustificatamente più ristretta, rispetto agli ambiti ricostruiti, con apprezzabile rigore storico fattuale e coerente sviluppo logico, dal Tribunale del riesame. 3. Il Tribunale, nella sua ricostruzione dei fatti, ha sottolineato come il L. dopo essersi reso latitante in omissis , a seguito dell'emissione nei suoi confronti dell'ordinanza di custodia cautelare del 30 agosto 2011, si sia trovato nell'impossibilità di mantenere rapporti diretti con l'adora Presidente del Consiglio onumero B. , parte lesa nel presente procedimento. Nella ricostruzione della vicenda i giudici del riesame, facendo analitico riferimento alle risultanze istruttorie, sottolineano come, a partire dalla fuga di notizie avvenuta il 24 agosto 2011, relativa alla indagine a carico del L. , vi sia stata una costante sollecitazione da parte di quest'ultimo nei confronti dell'allora presidente del Consiglio, tesa a mantenere i rapporti con la parte lesa, sia in maniera diretta che attraverso terze persone, per ottenere non soltanto indicazioni consigli secondo il provvedimento impugnato , su come comportarsi nella vicenda processuale, ma anche e soprattutto sovvenzioni economiche. Il Tribunale ancora tali conclusioni ad elementi oggettivi, quali le affermazioni del coindagato P. , rese nel corso di reiterati interrogatori, in cui costui ha riferito che era stato l'allora Presidente B. a non far rientrare il L. in , all'indomani della fuga di notizie dell'agosto 2011. Ulteriore elemento in ordine alla ricostruzione offerta viene individuato nel file proveniente dal computer di L. , ed estratto da quello del V. , collaboratore del L. durante la latitanza in Sudamerica, contenente una lettera scritta dal L. stesso all'ex Presidente B., nella quale il primo, dopo aver affrontato una serie di questioni attinenti le indagini in cui entrambi erano coinvolti, sollecitava il secondo a comunicargli eventuali variazioni da apportare alle sue dichiarazioni. Sostanzialmente tale circostanza, secondo il TDL, rappresenta un elemento da cui emerge con chiarezza l'invito del L. a predisporre una ricostruzione concordata delle vicende giudiziarie in essa richiamate tale circostanza esclude in radice la fondatezza dell'eccepita inutilizzabilità del file, sul presupposto che sarebbe stato illegittimamente sottratto al L. , secondo la prospettazione difensiva, peraltro assolutamente generica. Il TDL sottolinea poi come la dimostrazione che l'effettivo destinatario della lettera fosse l'ex Presidente B. emerga dalla circostanza indiscutibilmente accertata, in base al contenuto delle intercettazioni telefoniche tra lo stesso L. e Po.Pa. conv. numero 109 delle ore 10,14 del 14 luglio 2011 , nel corso della quale si fa esplicito riferimento alla necessità di scrivere all'allora Presidente del Consiglio, utilizzando il carattere 24 in ragione delle sue difficoltà nella lettura di caratteri più piccoli dagli accertamenti effettuati è emerso inoltre che il file rinvenuto, non risulta configurato direttamente sul computer del V. , ma su quello di tale K D.G. , cara amica del L. , circostanza che ne dimostra ulteriormente la reale provenienza. Il quadro indiziario trova inoltre un altro importante tassello nella dichiarazione resa in data 23 luglio 2012 dal V. , il quale ha ammesso che la missiva e stata effettivamente scritta nel settembre 2011 all'allora Presidente B. , dall'odierno ricorrente, unitamente al P. . Il Tribunale sottolinea come la necessità quasi compulsiva viene definita irrefrenabile dal TDL dei L. di contattare l'ex Presidente B. in ragione delle indagini giudiziarie in corso, trovi altresì una ulteriore conferma nelle dichiarazioni di M L. , sorella del ricorrente, che ha riferito come il fratello, dall'estero, aveva da tempo tentato di parlare con l'allora Presidente del Consiglio, direttamente o tramite persone di estrema fiducia. La stessa ha inoltre precisato di essere stata incaricata dal fratello di recuperare un contratto pubblicitario stipulato tra la testata giornalistica , per un importo di 800.000 Euro, e raggruppamenti politici comunque riconducibili allo stesso Presidente del Consiglio, e di farlo recapitare a quest'ultimo, magari attraverso il portiere di omissis . M L. era stata poi indirizzata dal fratello verso l'avv.to M.E. , che ha confermato di aver parlato direttamente con il ricorrente in più occasioni, e di essere stata invitata a cercare collegamenti e contatti, anche parlamentari, per ottenere dall'ex Presidente B. il versamento della somma di 5000,00 Euro mensili in favore della moglie Bu.Ma.St. . Anche tale episodio è stato sostanzialmente confermato dal P. nei suoi interrogatori. L'attività di ricerca del contatto da parte del L. nei confronti del B. trova ancora conferma nelle circostanza riferita dalla sorella, relativa all'incarico conferito dall'odierno ricorrente all'amica brasiliana P.G.N.C. , di incontrare l'avv.to G F. , al fine di consegnargli una lettera da recapitare all'allora Presidente B. , contenente la richiesta di cinque milioni di Euro, quale prezzo del suo silenzio, una volta che fosse rientrato in . La sorella del L. ha poi confermato di essersi recata presso l'avv.to F. in compagnia della P.G. . In tale circostanza il legale le aveva comunicato che il di lei fratello aveva direttamente inviato una e-mail o un fax al Presidente del Consiglio, onumero B., nel quale, mostrando il biglietto aereo per tornare in , aveva scritto la frase torno e ti spacco il culo . Tale episodio, sempre nella ricostruzione del TDL, è stato confermato dall'avv.to F., che ha anche ricordato il precedente incontro avuto con la P.G. , di cui aveva parlato anche la L. , in cui la stessa P.G. gli aveva parlato della lettera con la richiesta di 5.000.000,00 di Euro avanzata dal L. all'allora Presidente B. . La complessiva vicenda, così dettagliatamente ricostruita, trova infine un importante tassello conclusivo nelle dichiarazioni del P.C. , il quale ha ammesso di essersi recato dal Presidente B. per ben due volte nel mese di omissis per sostenere le richieste economiche del L. , all'epoca latitante, ma che soprattutto ha confermato, in base a quanto gli aveva riferito lo stesso L. , l'invio del biglietto da parte di quest'ultimo, in cui era contenuta la minaccia, icasticamente espressa nella volontà di spaccargli il c . al momento del suo rientro in Italia perché era incazzato v. il richiamo all'interrogatorio reso l'8 agosto 2012 . 4. In base alla ricostruzione effettuata dal TDL appare dunque plausibile secondo la corte, la conclusione ritenuta dai giudici, in base alla quale le emergenze processuali sono tali da confermare che, dopo essersi reso latitante a seguito dell'emissione della misura di custodia cautelare nei suoi confronti per l'ipotizzata estorsione in danno del Presidente B. , il L. abbia reiteratamente sollecitato aiuto dall'ex Presidente del Consiglio, invitandolo a versargli esplicitamente ingenti somme di denaro, perché rendesse dichiarazioni all'A.G. a lui favorevoli, relative alle numerose vicende oggetto di indagine, in cui era coinvolto lo stesso Presidente tra cui viene richiamata la vicenda degli appalti della società Impregilo nella Repubblica di Panama, di cui ha parlato il teste p. all'autorità inquirente in data 27 luglio 2012 . La pressante richiesta di erogazione di somme di denaro da parte del L. al Presidente B. , trova ulteriore conferma nella conversazione tra l'avv.to M. e l'avv.to F. , registrata dal primo, in cui quest'ultimo sottolinea la conosciuta tendenza del L. a domandare spesso soldi a B. v. nota GDF del 20 agosto 2012 cit. . 5. Sulla base di queste premesse appare esente da censure logico - giuridiche la valutazione operata dal TDL in ordine alla assoluta attendibilità del dato probatorio relativo al fatto che, tra le varie richieste del L. , vi fosse anche quella relativa ai 5.000.000,00 di Euro, che, tra l'altro, risulta specificamente vestita dalla deposizione del P. , per quanto riguarda le modalità della sua presentazione alla parte offesa e della conseguente reazione di quest'ultima. Con la duplice visita del P. nella residenza dell'ex presidente del Consiglio nel omissis , si passa, infatti, da una fase interlocutoria di valutazione della richiesta da parte dell'adora Presidente B. al definitivo diniego, su consiglio dei suoi legali, ben consapevoli delle possibili conseguenze penali derivanti da eventuali rapporti con un latitante peraltro deve essere condiviso il giudizio sulla funzionale sinallagmaticità della richiesta del denaro rispetto ai consigli sollecitati allo stesso Presidente, in ordine al contenuto delle dichiarazioni da rilasciare agli inquirenti, una volta rientrato in Italia. È anche logicamente condivisibile, quindi, che, proprio a seguito delle incertezze nei comportamenti della parte offesa, rispetto alle pressanti e reiterate richieste del L. , e di fronte anche alle difficoltà oggettive di una sua prolungata latitanza all'estero, si sia determinata una torsione nella qualità del rapporto tra i due, in particolare nel momento in cui l'odierno ricorrente ha chiaramente capito la volontà dell'ex Presidente B. di non corrispondere il denaro richiesto come testimoniato dal P. . Le richieste perdono infatti la qualità della sollecitazione, della domanda di aiuto da barattare con la prospettata versione addomesticata dei rapporti intercorrenti tra i due personaggi, per assumere cadenze temporalmente più ravvicinate e contenuti ultimativi, aggressivi, e minacciosi culminati nella spedizione del già citato fax o della e-mail, con il biglietto di ritorno in Italia e la icastica frase già ricordata, in un arco di tempo, sempre in base alle dichiarazioni del P. , che deve essere fissato tra la fine di marzo e i primi di omissis v.fg. 11 dell'ordinanza del TDL . Il salto di qualità nel comportamento del L. con alta probabilità raggiunge il destinatario della minaccia e comprensibilmente lo allarma in modo significativo, tanto che uno dei legali del Presidente del Consiglio, l'avv.to S. fissa un incontro con l'avv.to F. , difensore del L. , presso lo studio dell'avv.to M. , finalizzato ad organizzare immediatamente un viaggio in omissis per contattare il L. stesso ed evitare che mettesse in atto i propositi manifestati, come dichiarato dallo stesso avv.to F. il omissis . Sull'attendibilità di tale ricostruzione non possono esserci dubbi concreti proprio in base agli elementi di riscontro specificamente evidenziati dal TDL a pag. 12 dell'ordinanza i due biglietti aerei acquistati in contanti dall'avv.to S. , tra l'altro in violazione della normativa antiriciclaggio, oltre che per la sua persona, per l'avv.to M. , in considerazione del legame professionale tra il ricorrente e il legale la rinuncia al viaggio da parte del S. e l'effettuazione dello stesso dalla sola M. , con la precisa finalità di normalizzare il rapporto tra il ricorrente e la parte offesa, sulla base di una elargizione economica a fronte di una concordata testimonianza di favore”. Tale ricostruzione trova evidente riscontro nel contenuto della trascrizione della conversazione tra presenti avvenuta tra gli avv.ti B. , F. e M. del omissis , v. pag. 13 dell'ordinanza del TDL . L'epilogo della vicenda, non conclusasi con il ritorno del L. in , visto che ancora a giugno - omissis lo stesso continuava a fornire input alla moglie per una conclusione finanziariamente positiva, come emerge dai contenuti dei colloqui registrati nel carcere di omissis , evidenzia però come lo stesso non abbia rilasciato dichiarazioni accusatorie nei confronti dell'ex Presidente del Consiglio, anche in ragione del possibile accordo raggiunto. Peraltro correttamente il TDL ha evidenziato come sul punto possono esprimersi solo valutazioni che non appaiono sorrette da un quadro indiziario univoco, preciso e concordante, anche tenendo conto della conversazione intercettata tra il P. e l'A. , captata l' omissis , in cui il comportamento del L. viene definito come necessitato .io capisco che lui è stato costretto a farlo, perché non è . non pensare che è un'estorsione, mi capisci? , v. fg. 13 dell'ordinanza del TDL . La vicenda così come ricostruita è dunque sostenuta da una congerie di elementi che designano un gravissimo quadro indiziario, misuratamente fermatosi alla configurazione del tentativo di estorsione. Ed in ordine al quale le censure sollevate dal ricorrente appaiono infondate. 7. In particolare osserva la Corte che,secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, gli indizi consistono in fatti ontologicamente certi, che, collegati tra loro, sono suscettibili di una ben determinata interpretazione, laddove i sospetti non sono altro che intuizioni, congetture od opinioni del tutto personali, che, per quanto ragionevoli, sono meramente ipotetiche e non si fondano su una concreta circostanza indiziante certa., Cass. Sez. 1 sent. numero 2717 del 15.12.1982 dep. 26.1.1983 rv 157097 v. mass numero 148425 numero 146619 numero 142622 numero 108153 . Una volta stabilita la certezza dell'indizio nel senso della sua materiale esistenza, l'efficacia probatoria deve essere vagliata, e quindi affermata o negata, in base ad elementi obiettivamente accertati e non già attraverso congetture giacché, mentre queste sono costituite da intuizioni, apprezzamenti ed opinioni del tutto personali, gli indizi costituiscono fatti ontologicamente certi, collegati tra loro in guisa che sono suscettibili di una sola e ben determinata interpretazione Cass. Sez. 1 sent. numero 9362 del 26.3.1987 dep. 24.8.1987 CED 176589 . Nel caso in esame la situazione di fatto rappresentata appare riconducibile alla categoria degli indizi e non a quella delle congetture, trattandosi di elementi di fatto verificabili e verificati, non di opinioni. Deve essere poi ricordato che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita, determinata può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali, in cui questa opera. Cass. Sez. 2, 16.6.2004 dep. 23.9.2004, numero 37526, CED 229727 Cass., Sez. 2, 20/05/2010 - dep. 25/05/2010, numero 19724, CED 247117 . Peraltro deve aggiungersi che la costrizione, che deve seguire alla violenza o minaccia, attiene all'evento del reato, mentre l'ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore evento, sicché si ha solo tentativo nel caso in cui la violenza o la minaccia non raggiungono il risultato di costringere una persona al facere ingiunto. E, nel caso in esame, allo stato delle acquisizioni istruttorie, non vi è la prova del facere ingiunto. 8. Per quanto riguarda la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non vengono sostanzialmente sollevate censure se non relative ad elementi di fatto, tese a sminuire il ruolo avuto dal L. nella vicenda la versione alternativa fornita dal ricorrente non può trovare ingresso in questa sede in quanto il ragionamento dei giudici del riesame non è assolutamente abnorme al contrario lo stesso fa riferimento ad elementi oggettivi, riconosciuti dallo stesso gip con riferimento alla gravità degli indizi di colpevolezza e ribaditi, nella sua sostanza, dal TDL. Sotto quest'ultimo profilo il ragionamento del Tribunale del riesame appare esente da censure logico giuridiche , proprio perché valorizza una analisi altamente probabilistica, saldamente ancorata allo svolgimento dei fatti in esame ed in particolare alle dichiarazioni di numerosi testimoni, alle dichiarazioni di coimputati, agli elementi riscontrati dalle forze dell'ordine. Anche la scelta della misura è spiegata dunque in modo coerente e valutata con un esatto criterio di bilanciamento tra le esigenze di prevenzione e la qualità del soggetto destinatario della medesima, quale emerge dalla gravissima qualità dei fatti tentativo di estorsione in danno di un soggetto che ricopriva anche la carica di Presidente del Consiglio della Repubblica italiana entità della somma richiesta . 9. Per quanto riguarda l'eccepita inutilizzabilità della conversazione registrata dalla M. , la dedotta eccezione deve ritenersi infondata, in considerazione sia della mancata opposizione dell'avv.to F. alla sua utilizzazione in qualità di difensore dell'indagato sia per la natura complessa del colloquio, sicuramente non di mera natura difensiva, ma chiaramente di esplicito contenuto illecito, come sopra riportato. Il provvedimento appare dunque ordinaria e funzionale espressione di un potere concesso dalla legge v. anche Cass.,Sez. 2, 07/01/2011 - dep. 01/04/2011, numero 13369, CED 249872 , 10. Per quanto riguarda, infine, l'eccezione di incompetenza territoriale, con indicazione del Tribunale di Monza come ufficio giudiziario competente, deve rilevarsi che il criterio di determinazione della competenza per territorio, che fa riferimento all'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione, attribuisce rilevanza esclusivamente alla condotta dell'imputato e non alla condotta della persona offesa Sez. 1, numero 10265 del 17/02/2010 - dep. 15/03/2010, Confl, comp. in proc. Caliendi e altri, Rv. 246781 . Nel caso in esame non è noto il luogo in cui il reato in parola tentativo di estorsione sia stato consumato, essendo la fattispecie relativa ad un reato a consumazione prolungata, in cui concorrono più soggetti, tutti coinvolti nella fase esecutiva della stessa si veda per P. e A. , da ultimo, il contenuto della conversazione del 22 giugno 2012 e i colloqui tra il L. e la moglie del 12 luglio 2012, avvenuti nel carcere di OMISSIS pag. 15 dell'ordinanza del TDL , tutti residenti in luoghi diversi per tali ragioni appare corretta l'individuazione del criterio residuale adottato nel caso di specie. Infatti si deve condividere che, allo stato, non può essere applicata la regola prioritaria di cui all'articolo 8 c.p.p., comma 1. Né può soccorrere allora la regola suppletiva di cui all'articolo 9 c.p.p., comma 1, secondo cui è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione . Infatti, è del tutto evidente, come già ricordato, che per azione , od omissione , o parte delle stesse, si deve intendere la condotta dell'agente, non quella della parte lesa. Ed invero il termine azione è usato dal codice di rito come equivalente di condotta attiva ascrivibile all'imputato, o agli imputati, che è ciò che rileva ai fini della competenza territoriale, e non già con riferimento agli atteggiamenti di chi subisca il reato. Tale interpretazione è avvalorata dal dato letterale delle parallele dizioni, tutte riferite all'imputato dell'articolo 8 c.p.p., comma 2, dell'articolo 12 c.p.p., comma 1, lett. b, dall'articolo 16 c.p.p., comma 2. Non essendo individuabile il luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto ritenuto dal TDL, come disposto dall'articolo 8, comma I cpp, e non essendo applicabile neppure la regola suppletiva di cui al comma II dell'articolo 9, relativa alla residenza degli indagati, è necessariamente competente territorialmente il Tribunale di Napoli in considerazione della prima iscrizione, essendoti inoltre elementi rilevanti, quali quelli sopraindicati, che fanno fondatamente ipotizzare come la commissione di una parte dell'azione sia comunque avvenuta a Napoli. Deve aggiungersi che l'ipotizzata continuazione con la vicenda T. , oggetto d'indagine da parte della Procura di Roma, viene dedotta in modo assolutamente generico e privo di qualsiasi elemento ulteriore di valutazione. 11. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali 12. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 disp. att. c.p.p P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 disp. att. c.p.p