L’IMU cancella l’IRPEF sui redditi fondiari degli immobili non locati

Con la circolare numero 5/E dell’11 marzo 2013, l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Dipartimento delle finanze, fornisce alcuni chiarimenti sugli effetti sull’IRPEF e sulle relative addizionali derivanti dall’applicazione dell’IMU sperimentale per gli anni 2012-2014.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ed il Dipartimento delle Finanze precisano che l'esclusione dell'IMU dalla base imponibile IRPEF ha effetto sulla determinazione del reddito complessivo, nonché sulla determinazione delle deduzioni e delle detrazioni rapportate al reddito complessivo. Quando non è più necessario pagare e presentare la dichiarazione. Nel documento di prassi si chiarisce inoltre che il contribuente che possiede solo redditi assoggettati alle imposte sostitute dall'IMU IRPEF e relative addizionali regionali e comunali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Se si possiedono altri redditi, è invece necessario verificare se la propria situazione rientra tra i casi di esonero elencati nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione 730 e Unico PF. Rapporti IMU/IRPEF. Nel dettaglio, dopo aver specificato il rapporto che intercorre tra l’IMU e le imposte sui redditi, con attenzione agli effetti sulla base imponibile IRPEF e all’indeducibilità dell’IMU, la circolare passa ad analizzare l’effetto sostitutivo sui singoli redditi, prendendo in esame diversi casi quali gli immobili esenti dall’imposta municipale propria, i beni locati per una sola parte del periodo d’imposta, la locazione di parte dell’abitazione principale, la deduzione per l’abitazione principale, gli immobili inagibili e i beni posseduti da società semplici. Redditi sostituiti e non. In relazione a quest’ultima ipotesi, «si ritiene che l’effetto di sostituzione debba essere applicato in capo ai soci persone fisiche che non detengono la partecipazione in regime di impresa, per la quota del reddito di partecipazione riferibile a redditi fondiari in relazione ai quali operi l’effetto di sostituzione». Operativamente, dal prospetto di ripartizione del reddito trasmesso dalla società semplice ai soci persone fisiche deve risultare la quota del reddito di partecipazione del socio corrispondente al reddito dominicale dei terreni non affittati o al reddito dei fabbricati non locati per i quali opera l’effetto di sostituzione. Nel caso la società semplice sia partecipata anche da soci che operano in regime d’impresa, l’effetto di sostituzione non si produce in capo a questi ultimi.

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