I cittadini extracomunitari, nei procedimenti amministrativi, dovranno sempre utilizzare le certificazioni rilasciate dalla p.a. quando devono produrre documentazione concernente la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.
Gli extracomunitari sono affrancati dalla decertificazione quando devono produrre documentazione in conformità alla disciplina degli stranieri. È questa in sintesi la dirompente novità contenuta nella circolare del Ministero dell’interno del 24 gennaio 2012. I certificati valgono solo nei rapporti tra privati La legge numero 183/2011, in vigore dall’inizio dell’anno, ha modificato definitivamente i rapporti dei cittadini con gli sportelli pubblici. In particolare con l’articolo 15 è stato stabilito che nelle relazioni formali con gli organi della pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 d.p.r. numero 445/2000. In buona sostanza in generale la pubblica amministrazione non può più ricevere né tanto più richiedere certificati che continueranno a valere solo nei rapporti tra privati. ma con qualche eccezione per gli extracomunitari. Spiega infatti la circolare del 24 gennaio che la novella di fine anno non ha modificato l’articolo 3 d.p.r. numero 445/2000 «ove sono chiaramente individuati i soggetti cui il testo unico in materia di documentazione amministrativa si applica, nonché le specifiche deroghe». In pratica, i cittadini extracomunitari possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive «fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero». Questa disposizione, secondo il Viminale, va interpretata in senso stretto. Nei procedimenti amministrativi curati dagli uffici periferici prefetture, questure ecc. devono quindi essere «sempre utilizzate le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione qualora tale acquisizione sia desumibile dalle previsioni contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero o nel relativo regolamento di attuazione».
Ministero dell'Interno, circolare 24 gennaio 2012 Legge 12 novembre 2011, numero 183 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2012 . Modificazioni apportate al D.P.R. 445/2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere Come è noto, sulla Gazzetta Ufficiale numero 265, del 14 novembre 2011 - Supplemento Ordinario numero 234 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto, in vigore dallo scorso 1° gennaio, che, con l'articolo 15, ha modificato, in alcune parti, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445. Appare opportuno evidenziare che la legge in analisi, pur avendo inciso in modo evidente sul testo degli articoli 40 e 43 del citato DPR numero 445/2000, non è intervenuta sulla previsione contenuta nel precedente articolo 3, ove sono chiaramente individuati i soggetti cui il testo unico in materia di documentazione amministrativa si applica, nonché le specifiche deroghe. In particolare, il comma 2 dell'articolo 3 del citato DPR numero 445/2000, in analogia a quanto previsto dall'articolo 2 del DPR 31 agosto 1999, numero 394, così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del d.p.r. 18 ottobre 2004, numero 334, precisa che i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero”. Ciò rilevato, in assenza di un esplicito intervento emendativo del legislatore, si ritiene che, nei procedimenti amministrativi curati da codesti Uffici, debbano essere sempre utilizzate le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione qualora tale acquisizione sia desumibile dalle previsioni contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero o nel relativo regolamento di attuazione 1 . Note 1 Si citano ad esempio, il certificato del casellario giudiziale ed il certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso articolo 16, del novellato DPR 349/99 , la certificazione attestante la conformità ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativo dell'alloggio i uso articoli 29, comma 3 e 30 del novellato decreto legislativo 286/98 , la certificazione attestante l'iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzato al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione articolo 22, comma 11 del novellato decreto legislativo 286/98 ed articolo 37, comma 5, del novellato DPR 394/99 , la certificazione attestante l'iscrizione ovvero la frequenza ad u corso di studio per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio articolo 39, comma 3 del novellato decreto legislativo 286/98 ed articolo 46 del novellato DPR 394/99