Deve riconoscersi il diritto all’assegno di mantenimento in favore del coniuge non responsabile della separazione che, pur avendo attitudine al lavoro, non fruisca di redditi in grado di garantirgli un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Le ragioni dell’assenza attuale di effettiva capacità reddituale sono valutabili solo in sede di quantificazione del contributo.
In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione, nella pronuncia numero 3502, depositata il 13 febbraio 2013, accogliendo il ricorso presentato da una donna cui era stato negato, in sede di separazione, l’assegno di mantenimento. La motivazione addotta a sostegno del diniego – bocciata dalla Cassazione – era per lo più incentrata sulla capacità della donna di procurarsi un reddito da lavoro, desumibile dalla sua giovane età, dalle buone condizioni di salute e dal possesso di un diploma di laurea. L’attitudine del coniuge al lavoro va valutata in concreto . Non può ritenersi condivisibile la statuizione dei giudici di merito secondo cui l’astratta attitudine e capacità di lavoro della donna farebbero venir meno il dovere di solidarietà coniugale posto a base dell’obbligo di mantenimento di cui all’articolo 156 c.c Siffatta norma riconosce, in capo al coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall’altro quanto necessario al suo mantenimento qualora non abbia adeguati redditi propri. Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, la valutazione di adeguatezza o inadeguatezza dei redditi personali deve essere svolta, in virtù dell’origine solidale dell’obbligo a carico dell’altro coniuge, sulla base delle condizioni reddituali e patrimoniali valutabili al momento dell’accertamento della sussistenza del diritto. Analoga valutazione deve essere poi effettuata rispetto all’attitudine del coniuge al lavoro, la quale può assumere rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte e ipotetiche. La capacità professionale del coniuge rileva ai fini del quantum e non dell’ an debeatur. L’articolo 156 c.c., nel disciplinare gli effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, individua, quali presupposti per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore di uno dei coniugi, esclusivamente la mancanza di addebito della separazione e l’inadeguatezza dei redditi propri. Pertanto, alla luce di tale disciplina, risulta rilevante solo la condizione patrimoniale e reddituale comparativa dei coniugi, non rilevando, in via generale, ai fini dell’attribuzione del diritto, le ragioni alla base della insufficienza reddituale, salva la loro valutabilità in sede di quantificazione del contributo. Ne consegue che l’attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, non può incidere sull’ an debeatur , ma costituisce tutt’al più un elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice. Il PM non è litisconsorte necessario nel giudizio di separazione . Degna di nota è infine la statuizione della Suprema Corte in merito alla censura sollevata dalla ricorrente attinente all’omessa notifica del ricorso in appello al PM. Richiamando l’orientamento ormai affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, gli Ermellini escludono che nel giudizio di separazione tra coniugi, avente ad oggetto anche le statuizioni sui figli minori, si determini un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti del pubblico ministero, analogamente a quanto si verifica nel giudizio di divorzio. Sicché risulta manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’articolo 72, comma 3, c.p.c., sollevata dalla ricorrente in relazione agli articolo 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui la norma esclude che il PM possa proporre impugnazioni contro le sentenze di separazione personale tra coniugi, a differenza di quanto previsto per il divorzio, nel cui procedimento assume la qualità di litisconsorte se vi sono figli minori o incapaci. Al riguardo la Cassazione richiama l’orientamento della Corte Costituzionale secondo cui non vi sarebbe alcuna disparità di trattamento tra figli naturali e legittimi laddove gli interessi dei primi risultano adeguatamente tutelati in virtù della previsione dell’intervento obbligatorio del pubblico ministero nei procedimenti riguardanti i minori assieme alle altre misure processuali poste a loro tutela Corte Cost. numero 416/1992 e numero 214/1996 .
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 6 dicembre 2012 - 13 febbraio 2013, numero 3502 Presidente Luccioli – Relatore Acierno Svolgimento del processo Nella pronuncia impugnata, la Corte d'Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado di separazione personale tra i coniugi G P. e O M. , per quel che interessa, confermava il rigetto della domanda di contributo al proprio mantenimento, proposta da O M. , disponeva l'affido condiviso ad entrambi i coniugi dei figli minori, e disponeva l'aumento del contributo al loro mantenimento da 500 a 1000 Euro a carico del P. , essendo i minori collocati presso la madre. A sostegno delle statuizioni assunte, la Corte, sulla domanda relativa all'assegno di mantenimento in favore della M. , affermava che, alla luce delle indagini patrimoniali disposte nel corso del giudizio di secondo grado e della documentazione in atti, era emerso che il reddito complessivo del P. negli anni 1999/2000 risultava addirittura inferiore a quello della moglie e che il medesimo aveva estinto tutti i propri conti correnti e libretti di deposito nell'anno 2001 e 2005. Egli, inoltre, era cointestatario di un mutuo ipotecario nel 2005 per L. 210.000. Era titolare di quote di fondi della società BGSGR nonché socio al 25% della società GP telefonia s.r.l. e della Domenico Puleo s.r.l. per il 17%, nonché proprietario per il 50% della casa coniugale. Nel 2005, aveva acquistato per 163.000 Euro un locale ad uso commerciale, con riserva d'usufrutto alla propria madre. Il reddito del coniuge consisteva nel corrispettivo dell'alienazione della metà della casa coniugale 155 milioni di lire nella contestazione di titoli mobiliari per 51 mila Euro e nell'esistenza di tre conti correnti con un movimento di modesta entità. Alla luce di questi elementi la Corte riteneva insussistenti i presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento della M. perché, in considerazione della sua giovane età, del conseguimento di un diploma di laurea, delle buone condizioni di salute, dell'esperienza professionale pregressa acquisita lavorando presso il negozio del coniuge , ad essa doveva riconoscersi la possibilità d'inserirsi nel mondo del lavoro. Riteneva, tuttavia, di dover aumentare il contributo per il mantenimento dei figli minori, ritenendo il maggiore importo corrispondente alle loro esigenze e alle posizioni economiche delle parti, tenuto conto delle fiorenti attività commerciali del P. che, a prescindere dalla documentazione contabile di rilievo solo fiscale, anche in considerazione della tipologia di attività gioielleria , dovevano essere tenute in considerazione. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso M.O. affidandosi a cinque motivi. Ha resistito con controricorso P.G. , il quale ha altresì depositato memoria ex articolo 378 cod. proc. civ Nel primo motivo di ricorso viene censurata sotto il profilo della violazione di legge l'omessa notifica del ricorso in appello al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, dovendosi quest'ultimo ritenere litisconsorte necessario nel giudizio di separazione quando vi siano statuizioni da assumere riguardanti i figli minori, analogamente a ciò che è previsto dall'articolo 5, quinto comma, della l. 898 del 1970, con riferimento al procedimento di divorzio, non potendosi considerare sanata tale carenza con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello al giudizio di secondo grado. In subordine, nell'ipotesi in cui non si ritenga di poter applicare estensivamente e in modo costituzionalmente orientato l'articolo 5 sopracitato anche al procedimento separativo, viene sollevata eccezione d'illegittimità costituzionale, in virtù dell'ingiustificata disparità di trattamento che si determina tra il giudizio di separazione e quello di divorzio quando vi siano provvedimenti da assumere sui figli minori, tenuto conto del costante processo di assimilazione tra i due giudizi, sottolineato dalla Corte Costituzionale. Nel secondo motivo si denuncia la violazione dell'articolo 156 cod. civ. nella parte in cui dispone, a vantaggio del coniuge non responsabile della separazione, il diritto ad un contributo al suo mantenimento da parte dell'altro coniuge, quando sia privo di redditi propri. Nella specie, tale diritto in capo alla ricorrente è stato escluso perché si è ritenuto che fosse, in considerazione della sua condizione personale, in grado di procurarsi un reddito da lavoro. In tal modo la Corte ha omesso di applicare i criteri normativi di attribuzione dell'assegno di mantenimento, ovvero la mancanza di addebito e l'insussistenza di redditi propri, utilizzando ai fini dell'an debeatur circostanze verosimilmente incidenti soltanto sulla misura del contributo ma non sulla sua esistenza. Secondo il consolidato orientamento di legittimità il diritto all'assegno sorge, quando il coniuge non fruisca di redditi in grado di garantire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Nel terzo motivo viene censurata sotto il profilo del vizio di motivazione, con riferimento alla comparazione dei redditi delle parti compiuto nella sentenza impugnata sia la statuizione di rigetto relativa all'assegno di mantenimento per il coniuge, sia quella relativa al quantum stabilito per i figli. La motivazione è carente e contraddittoria in ordine al profilo della conservazione degli standard di vita goduti in costanza di matrimonio. Nel quarto motivo viene censurata, sotto il profilo del vizio di violazione di legge, la mancata previsione dell'adeguamento automatico dell'assegno secondo gli indici Istat, così come previsto dall'articolo 150 disp. att. cod. proc. civ., articolo 5,6,7, comma 11, L. numero 898 del 1970. Al riguardo osserva la ricorrente che non può trarsi l'applicazione del criterio dall'ordinanza richiamata nel dispositivo della decisione impugnata, in quanto neanche in tale provvedimento è contenuto l'adeguamento automatico. Nel quinto motivo si censura la violazione del diritto di difesa per non avere la Corte d'Appello fornito alcuna risposta o valutazione in ordine alle osservazioni critiche, da essa stessa autorizzate, relative all'esito delle indagini di carattere patrimoniale e finanziario effettuate dalla Guardia di Finanza,non avendo dato ingresso alla richiesta di supplemento d'indagine proprio dalla ricorrente. Il primo motivo è infondato. L'orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità ha nettamente escluso che nel giudizio di separazione personale tra coniugi che abbia ad oggetto anche le statuizioni sui figli minori si determini un'ipotesi di litisconsorizio necessario nei confronti del pubblico ministero analogamente a quanto si verifica nel giudizio di divorzio, precisando che nel giudizio di separazione”, il P.M. deve intervenire a pena di nullità articolo 10 c.p.c. ma non ha potere d'iniziativa né può impugnare la sentenza che lo conclude ex articolo 12, 3 comma, c.p.c., a differenza di quanto previsto per il divorzio nel cui procedimento assume la qualità di litisconsorte se vi sono figli minori o incapaci, avendo potere di impugnare la decisione che conclude questa causa matrimoniale, anche in ordine agli interessi patrimoniali dei figli minori o incapaci ex articolo 5, comma 5, L. 1 dicembre 1970 numero 898, come modificata Cass. 29 ottobre 1998 numero 10803 . Nella separazione, che è causa che può essere promossa solo dai coniugi ai sensi dell'articolo 150, 3 comma, c.c. Cass. 17 gennaio 1996 numero 364 e nella quale è espressamente escluso il potere d'impugnazione del P.M. dall'articolo 72, terzo comma, c.p.c., che lo prevede nelle altre cause matrimoniali, non vi è litisconsorzio necessario. . . Il legislatore,pur qualificando il giudizio di separazione causa matrimoniale, esclude che il P.M. possa impugnare la decisione che lo conclude e attribuisce ai coniugi soltanto il diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e le disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo , articolo 155 c.c. . . . Non si può estendere il potere d'impugnazione del P.M. di cui al 5 comma dell'articolo 5 della L. 898/10, non espressamente richiamato a differenza dell'articolo 4 dall'articolo 23 della L. 6 marzo 1981 numero 74, al giudizio di separazione sul tema, Cass. 10 giugno 1998 numero 5756 , neppure alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale relative alle fattispecie diverse della disparità di trattamento dei minori, nell'articolo 9 della L. numero 898/70 rispetto agli articolo 710 e 70 c.p.c. in quest'ultimo caso per i giudizi ira genitori naturali relativi ai figli , e riguardanti il potere d'intervento del P.M. e non quello di impugnazione C, Cost. 25 giugno 1996 numero 214 e 9 novembre 1992 numero 416 , precluso espressamente dall'articolo 12 c.p.c. . Cass. 6965 del 2002 . Ne consegue, come esaurientemente spiegato nel passo della motivazione sopra trascritto, la manifesta infondatezza della eccezione d'illegittimità costituzionale dell'articolo 72, terzo comma cod. proc. civ. in relazione all'articolo 5 della l. numero 898 del 1970 e successive modificazioni ed integrazioni, in riferimento agli articolo 3, 24 e 111 della Cost., avendo la Corte Costituzionale costantemente affermato la generale adeguatezza della previsione dell'intervento obbligatorio del pubblico ministero nei procedimenti riguardanti i minori Corte Cost. numero 185 del 1986 416 del 1992 assieme alle altre misure processuali poste a tutela dei loro specifici interessi, nonché la sufficienza del predetto intervento al fine di equiparare la posizione dei figli legittimi e naturali. Corte Cost. 214 del 1996 . Del pari da rigettare il quarto motivo. Al riguardo, va rilevato che nella sentenza impugnata non viene affrontata, perché non sollecitata dai motivi d'appello, la questione relativa all'adeguamento automatico dell'assegno di mantenimento ai figli minori. Deve, pertanto, ritenersi che tale statuizione, contenuta nella pronuncia di primo grado, sia coperta dal giudicato. Peraltro, com'è agevole verificare dall'esame testuale del dispositivo della sentenza della Corte d'Appello di Catania, le modalità relative al contributo al mantenimento dei figli minori vengono rimesse per relationem all'ordinanza cautelare del 23/6/2005, che richiama, sul meccanismo di adeguamento dell'assegno, la pronuncia di primo grado. pag. 28 controricorso Pertanto, l'omessa statuizione denunciata non sussiste. In ordine al secondo motivo, deve preliminarmente evidenziarsi l'infondatezza dell'eccezione d'inammissibilità sollevata dal controricorrente. Non risulta dall'esame del motivo, relativo al vizio di cui all'articolo 360 numero 3 cod. proc. civ. che si richieda al giudice di legittimità il riesame delle emergenze istruttorie al fine di darne una valutazione diversa da quella incensurabile fornita dal giudice di merito, ma, al contrario, dallo sviluppo argomentativo di esso e dalla lettura del quesito ex articolo 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, risulta palese che il ricorrente abbia espressamente voluto censurare la violazione, da parte della Corte d'Appello di Catania, dell'articolo 156 cod. civ. per non aver ritenuto condizione essenziale per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione la mancanza di redditi adeguati a consentire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e di aver reputato che l'astratta attitudine e capacità di lavoro del coniuge separato potesse far elidere il dovere di solidarietà coniugale posto alla base dell'obbligo di mantenimento sancito nell'articolo 156 cod. civ. cfr. quesito di diritto p. 28 ricorso . Il motivo risulta, peraltro fondato. Nella sentenza impugnata si da atto che la ricorrente non svolge attività lavorativa e che la sua condizione patrimoniale, come affermato dalla Corte d'Appello nella motivazione della statuizione relativa all'aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, era nettamente inferiore a quella del coniuge. L'esclusione del riconoscimento di un contributo al suo mantenimento si è, conseguentemente, fondato, sulla sua attitudine al lavoro, desumibile dall'età, le condizioni di salute e il possesso di un diploma di laurea oltre che di una potenziale professionalità. Tali condizioni, se non eziologicamente collegate alla prospettiva effettiva ed attuale di svolgimento di un'attività produttiva di reddito, sono inidonee a far venire meno il dovere di solidarietà coniugale, sancito dall'articolo 143 terzo comma, cod. civ., che impone, in sede di separazione personale, ai sensi dell'articolo 156 cod. civ., la corresponsione di un assegno di mantenimento, in favore del coniuge che non abbia adeguati redditi propri. La valutazione di adeguatezza od inadeguatezza dei redditi personali, deve essere svolta, in virtù dell'origine solidale dell'obbligo a carico dell'altro coniuge, sulla base delle condizioni reddituali e patrimoniali valutabili al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto, ben potendo in futuro, tali valutazioni essere modificate in sede di revisione delle condizioni della separazione, qualora le potenzialità lavorative e reddituali del titolare dell'assegno si attualizzino. articolo 156, ultimo comma, cod. civ. . Al riguardo, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è stato affermato che In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche. Cass. 18547 del 2006, cui devono aggiungersi i precedenti conformi 3975 del 2002 e 12121 del 2004 . Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi, alla luce dei criteri sanciti dall'articolo 156 cod. civ., risulta pertanto rilevante la condizione patrimoniale e reddituale comparativa riscontrabile alla luce dei complessivi riscontri istruttori al momento dell'accertamento del diritto, non rilevando, in via generale, ai fini dell'attribuzione di esso, le ragioni recenti o remote dell'assenza attuale di effettiva capacità reddituale, salva la loro valutabilità in sede di quantificazione del contributo, non risultando, peraltro, neanche dedotto dalla parte controricorrente che siano state rifiutate opportunità di lavoro diverse da quella svolta con il coniuge in costanza di matrimonio. Il terzo ed il quinto motivo, attenendo al medesimo oggetto, devono ritenersi assorbiti, anche con riferimento alle statuizioni economiche relative ai figli, attesa l'incidenza delle ragioni di accoglimento del secondo motivo sulla determinazione complessiva degli assegni di mantenimento da porre a carico dell'obbligato. All'accoglimento del motivo consegue pertanto la cassazione della sentenza impugnata e l'obbligo del giudice del rinvio di conformarsi ai principi sopraesposti. L'accoglimento del ricorso esclude il riconoscimento della responsabilità aggravata della ricorrente richiesta, tardivamente, in memoria dalla parte contro ricorrente. P.Q.M. La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso. Dichiara assorbiti il terzo ed il quinto motivo. Rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Catania, in diversa composizione.