Ai fini dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i giudici possono tener conto di qualunque fatto che riveli la percezione, lecita o illecita, di reddito, richiamando circostanze di fatto ed elementi presuntivi desumibili dalla condotta di vita dell’interessato.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 5513/13, depositata il 4 febbraio. Il caso. A seguito degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, il Tribunale revoca il decreto con il quale un imputato è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il gravame dello stesso è rigettato in quanto dalla dichiarazione dei redditi risulta accertata la titolarità in capo al beneficiario di più immobili, tre autoveicoli e una moto la consistenza patrimoniale del soggetto rende pertanto presumibile la percezione di redditi superiori al limite previsto, anche in considerazione delle necessarie spese di gestione dei predetti mezzi. L’uomo ricorre allora per cassazione. Gli Ermellini ricordano anzitutto che la ponderazione indiziaria della capacità reddituale prevista al momento della valutazione dell’istanza deve senza dubbio ritenersi possibile anche nell’ambito della simmetrica procedura di revoca. Il reddito degli immobili va considerato per intero. E’ infondata la denunciata violazione di legge in ordine alla considerazione per intero del reddito degli immobili, senza tener conto delle detrazioni infatti, nella determinazione del reddito rilevante ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio non rilevano le detrazioni o deduzioni stabilite dal legislatore, che riguardano invece la determinazione concreta dell’imposta da pagare. Conta ogni fatto che riveli la percezione di reddito. Del tutto legittimamente, inoltre, i giudici hanno tratto dalla consistenza patrimoniale del beneficiario elementi rivelatori di una situazione reddituale diversa e maggiore rispetto a quella risultante dalla dichiarazione dei redditi, richiamando circostanze di fatto ed elementi presuntivi desumibili dalla condotta di vita dell’interessato la giurisprudenza di legittimità, infatti, ha affermato la rilevanza di qualunque fatto che riveli la percezione, lecita o illecita, di reddito sentenza numero 25044/2007 e la Corte Costituzionale ha precisato che il relativo accertamento può avvenire anche tramite le presunzioni semplici previste dall’articolo 2729 c.c. sentenza numero 144/1992 . La pronuncia è stata ben motivata. Nel caso di specie, secondo la S.C., non sono neppure riscontrabili vizi motivazionali, in quanto i giudici di merito hanno richiamato circostanze di fatto, elementi presuntivi e deduzioni logiche con solide argomentazioni. Per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 12 dicembre 2012 – 4 febbraio 2013, numero 5513 Presidente Sirena – Relatore Romis Ritenuto in fatto Il Tribunale di Palermo, all'esito di accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, con provvedimento in data 20 aprile 2011 revocava il decreto con il quale P.P. era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Proponeva opposizione l'interessato, ai sensi dell'articolo 99 del d.P.R. numero 115/02, ed il Presidente del Tribunale stesso rigettava il gravame evidenziando che le verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza avevano consentito di accertare quanto segue il P. era, o era stato, intestatario di beni immobili e mobili registrati tre autoveicoli, anche di grossa cilindrata, ed una motocicletta dalla dichiarazione dei redditi risultava che il P. era titolare di svariati beni Immobili la titolarità dei tre autoveicoli e della moto era stata ricondotta dalla Guardia di Finanza proprio al P. la consistenza patrimoniale rendeva presumibile la percezione per il 2009 di redditi di importo complessivo superiore al limite di Euro 12.810,80, anche in considerazione, quanto ai beni mobili registrati, non solo del loro valore commerciale ma anche delle relative spese di gestione spese per il carburante, assicurazione e bollo . Il Presidente osservava altresì che i redditi percepiti a titolo di locazione dovevano considerarsi per intero e non depurati dalle detrazioni previste a fini fiscali. Ricorre per cassazione il P. , con atto personalmente sottoscritto, deducendo censure che possono cosi sintetizzarsi 1 il giudice non avrebbe potuto discostarsi dalle risultanze reddituali desumibili dall'ultima dichiarazione dei redditi 2 il Presidente del Tribunale avrebbe errato nel tener conto della proprietà di beni immobili, compreso quello adibito ad abitazione, ed avrebbe altresì errato nel ritenere che il reddito degli immobili locati vada considerato per intero e non depurato delle detrazioni si cita Cass. Sez. 5, numero 46173/2008, e si evoca al riguardo la circolare Agenzia Entrate Direzione Regionale Sicilia prot. numero 2006/72543 del 3 ottobre 2006 che farebbe riferimento al solo reddito imponibile evidenziato in dichiarazione 3 l'autocarro avrebbe valore commerciale pari a zero, e solo la Toyota Yaris sarebbe nella sua disponibilità mentre la motocicletta e l'auto Alfa sarebbero nella disponibilità del figlio non convivente 4 con la somma, pari ad Euro 8.500,00, ricavata da una vendita di terreni effettuata con rogito del notaio Costamante in data 28 aprile 2009, e con la rendita INAIL pari ad Euro 16.624,46 riscossa nel 2006 per un infortunio sul lavoro, ben avrebbe potuto acquistare i beni mobili registrati in argomento. Considerato in diritto Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate. Il d.P.R. numero 115 del 2002, articolo 112, nel testo novellato dalla L. numero 151 del 2005, prevede la possibilità di revoca d'ufficio del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato se risulta provata la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito di cui agli articolo 76 e 92. Tali ultimi articoli fanno riferimento a requisiti reddituali desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi. L'articolo 96 del predetto d.P.R. prevede altresì che il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni previste dalla legge, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e delle attività economiche eventualmente svolte. Tale ponderazione indiziaria della capacità reddituale prevista al momento della valutazione dell'istanza deve ritenersi senz'altro possibile nell'ambito della procedura di revoca, attesa la chiara simmetria tra i provvedimenti di cui si parla. Detta valutazione, peraltro, come richiesto dalla legge, non può prescindere dalla considerazione di rilevanti circostanze che, in relazione al tenore di vita ed alle attività svolte, consentano di ritenere una capacità reddituale superiore a quella determinata dalla legge. È infondata la denunciata violazione di legge per aver il giudice tenuto conto dell'intero importo delle rendite da immobili e non degli importi al netto delle detrazioni si ritiene invero condivisibile la prevalente giurisprudenza di questa Corte secondo cui nella determinazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non sì tiene conto delle detrazioni o deduzioni stabilite dal legislatore in termini,Sez. 4, numero 28802 del 16/02/2011 Cc. - dep. 19/07/2011 - Rv. 250700 Conf. INI. 22299 del 2008 Rv. 239893 . Le detrazioni prospettate dal ricorrente sono state invero introdotte ai fini della determinazione concreta dell'imposta da pagare, concetto questo che presenta una configurazione diversa rispetto al reddito imponibile cui fa riferimento il d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 76 d.P.R. in tema di spese di giustizia , che intende dare rilevanza anche a redditi non assoggettabili ad imposta ma indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita dell'istante siffatta opzione ermeneutica peraltro trova autorevole supporto nell'orientamento della giurisprudenza costituzionale la quale, pur in relazione a diverso assetto normativo legge numero 217 del 1990 , ma con affermazioni che appaiono tuttora attuali anche alla luce del sopravvenuto quadro normativo, aveva evidenziato sentenza numero 144 del 1992 quanto segue non vi è un'ineludibile corrispondenza biunivoca tra reddito rilevante al fine dell'integrazione del presupposto per il beneficio del patrocinio a spese dello Stato e reddito dichiarato od accertato ai fini fiscali, ma - ancorché vi sia una stretta connessione tant'è che l'istante deve allegare alla domanda copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o dei certificati sostitutivi - si tratta di accertamenti che hanno finalità diverse e possono avere esiti diversi precisando ulteriormente che nell'accertamento dello stato di non abbienza ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rilevano anche redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione. Quindi rilevano anche redditi da attività illecite ovvero redditi per i quali l'imposizione fiscale è stata esclusa. Una diversa interpretazione configgerebbe con il canone della ragionevolezza e della coerenza ed è quindi da respingere, dovendo i precetti costituzionali guidare anche l'interpretazione delle leggi . Per quel che riguarda la circolare dell'Agenzia delle Entrate richiamata nel ricorso - a prescindere da qualsiasi considerazione circa la sua rilevanza o meno in relazione alle questioni sottoposte all'esame di questa Corte - trattasi di documento non allegato dal ricorrente il quale è così venuto meno all'onere di autosufficienza del ricorso. Parimenti del tutto legittimamente i giudici di merito di prima e seconda istanza hanno ritenuto di poter trarre dalla consistenza patrimoniale del P. proprietà di immobili e di beni mobili registrati elementi rivelatori di una situazione reddituale diversa e maggiore rispetto a quella evidenziata nella dichiarazione dei redditi, richiamando circostanze di fatto ed elementi presuntivi desumibili dalla condotta di vita dell'interessato, come consentito dalle disposizioni che disciplinano la materia del patrocinio a spese dello Stato. Come è noto, per costante e pacifica giurisprudenza, nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rientrano tutti i beni, mobili ed immobili, che contribuiscono alla formazione del patrimonio dell'istante e dei suoi familiari con lui conviventi. In tal senso si è espressa, ex plurimis , questa Quarta Sezione Penale con la sentenza numero 25044/2007 dep. 28/06/2007, Rv. 237008, rie. Salvemini ed altri in tale pronuncia è stata affermata la rilevanza di qualunque fatto che riveli la percezione, lecita o illecita, di reddito . A ciò aggiungasi quanto testualmente precisato dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero 144 del 1992 di cui si è già innanzi detto, con la quale è stata affermata la legittimità dell'accertamento di tali redditi con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall'articolo 2729 c.c. quali il tenore di vita ed altri fatti di emersione della percezione di redditi . Giova aggiungere, ad abundantiam , che, quanto alle doglianze del ricorrente relative alle valutazioni del giudice circa la ritenuta capacità reddituale superiore al limite stabilito per il riconoscimento del beneficio de quo , non si verte nemmeno in ipotesi di mancanza di motivazione - che per pacifica e costante giurisprudenza integra il vizio di violazione di legge - bensì di asserito vizio motivazionale concernente valutazioni del giudice poste a base della statuizione dallo stesso adottata vizio, la cui denuncia non è consentita in questa sede stante l'espressa previsione contenuta nell'articolo 99 del dPR numero 115 del 2002, secondo cui il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di impugnazione ex articolo 99 del DPR numero 115/2002 può essere proposto solo per violazione di legge, e ciò non solo nel caso di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, ma anche nell'ipotesi di revoca di ufficio del beneficio già concesso, così come condivisibilmente già precisato da questa Corte il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è ricorribile per cassazione soltanto per violazione di legge Sez. 3, numero 3271 del 10/12/2009 Cc. - dep. 26/01/2010 Rv. 245877 . Mette conto peraltro sottolineare che nel caso in esame non sono riscontrabili nemmeno profili di eventuali vizi motivazionali ed invero il giudice, con argomentazioni prive di connotazioni di illogicità, ha richiamato - come sopra ricordato - circostanze di fatto, elementi presuntivi e deduzioni logiche e così facendo ha proceduto a valutazioni esplicitamente consentite dal secondo comma dell'articolo 96 del d.P.R. numero 115/02 anche nella formulazione precedente alle modifiche apportate con la legge numero 125 del 2008 . Né deriva il precedente giurisprudenziale citato dal ricorrente posto che in quell’occasione questa Corte censurò il provvedimento del giudice di merito il quale aveva ritenuto di poter desumere elementi rivelatori di una capacità reddituale, superiore a quella risultante dalla dichiarazione dei redditi, esclusivamente dalla proprietà di una moto di grossa cilindrata e dai costi di manutenzione che essa implicava, così venendo meno all’onere di una compiuta e globale valutazione di tutte le circostanze inoltre, il giudice del merito aveva errato laddove aveva fatto impropriamente riferimento ad una condizione di indigenza quale presupposto per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.