Invalidi civili: l’Inps ci ripensa, per la pensione conta il solo reddito del richiedente

A seguito delle proteste contro i nuovi requisiti reddituali necessari per conseguire la pensione di inabilità, che prevedevano il concorso del reddito del coniuge, l’Inps, con il messaggio numero 717 del 14 gennaio 2013, ha rettificato quanto precedentemente stabilito con la circolare numero 149/2012.

Una circolare contestata. Con il provvedimento del 28 dicembre 2012 l’Istituto, recependo un orientamento della Corte di Cassazione sentenza numero 4677/2011 , aveva previsto che ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l’assegnazione delle pensioni agli invalidi civili dovesse concorrere anche il reddito del coniuge gli invalidi al 100%, pertanto, avrebbero perso il diritto al beneficio se la somma tra il reddito del coniuge e il proprio avesse superato i 16.127,30 euro lordi annui. La novità ha suscitato immediate proteste da parte dei sindacati sulla questione era intervenuto anche il Ministro del Lavoro Elsa Fornero che, in una lettera inviata all’Inps, aveva chiesto un sostanziale congelamento del provvedimento. La rettifica dell’Inps conta il solo reddito dell’invalido. Stante la situazione, l’Istituto ha operato un netto dietrofront in attesa dell’annunciata nota ministeriale che chiarisca la materia dei limiti reddituali per le pensioni di inabilità civile ed in considerazione di una interpretazione costituzionalmente orientata degli articolo 12 e 13, l. numero 118/1971, l’Inps ritiene di non modificare il consolidato orientamento risalente alla circolare del Ministero dell’Interno numero 5 del 20 giugno 1980 in conclusione, si continuerà a far riferimento al reddito personale dell’invalido sia nella liquidazione dell’assegno ordinario mensile di invalidità civile parziale, sia per la pensione di inabilità civile.

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