L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 10 gennaio 2013 numero 1 fornisce un chiarimento relativamente alla disciplina sulla numerazione dei documenti contabili. Ora, la numerazione delle fatture non deve necessariamente ogni anno partire da 1.
E’ arrivata la risposta che tante aziende attendevano sì, la numerazione progressiva delle fatture può continuare, senza necessariamente ripartire dal numero 1. La risoluzione numero 1/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce la disposizione dell’articolo 1, comma 325, lettera d , l. numero 228/2012 Legge di Stabilità – nuova versione dell’articolo 21, comma 2, lettera b , d.p.r. numero 633/1972 – in base ai quali, per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013, la fattura deve contenere un «numero progressivo che la identifichi in modo univoco». Una modifica necessaria per recepire la disciplina comunitaria. La modifica normativa in questione si è resa necessaria al fine di recepire nell’ordinamento nazionale la nuova disciplina comunitaria in materia di fatturazione recata dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010. La Commissione europea aveva, infatti, rilevato che la normativa italiana, imponendo ai soggetti passivi di ricominciare ogni anno una nuova serie di numeri sequenziali, introduceva un ulteriore adempimento a carico dei soggetti passivi non richiesto dall’articolo 226 della citata direttiva. L’importante è garantire l’identificazione univoca della fattura. Tanto premesso, l’Agenzia precisa che è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa. Dal numero 1 a infinito. Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa. Questa tipologia di numerazione progressiva è, di per sé, idonea ad identificare in modo univoco la fattura, in considerazione della irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale. Oppure si parte dal numero successivo a quello dell’ultima fattura del 2012. La numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012. Anche in tal caso la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l’identificazione in modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1. O, ancora, si può usare la numerazione progressiva per anno solare. Peraltro, qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura. Ad esempio, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data, si ritengono ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva all’interno di ciascun anno solare Fatt. numero 1 Fatt. numero 2 Fatt. numero 1/2013 oppure numero 2013/1 Fatt. numero 2/2013 oppure numero 2013/2 . Insomma, la numerazione è “libera”, l’importante è che sia garantita l’identificazione univoca della fattura.
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