L’errore di notifica del ricorso e del decreto di convocazione è fatale per il creditore: nulla la sentenza dichiarativa di fallimento

La nullità della notificazione del ricorso e del decreto ex articolo 15 l. fall. determina la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento atteso che, nel fallimento riformato, la procedimentalizzazione dell’attività di trattazione ed istruttoria impone come regola la notificazione stessa, anche qualora il debitore si sia sottratto volontariamente o per colpevole negligenza, rendendosi irreperibile.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia numero 24974 del 6 novembre 2013. Il caso. Il giudizio nasce dal reclamo proposto dal liquidatore di una società avverso la sentenza che aveva dichiarato il fallimento della stessa oltre che del reclamante come socio illimitatamente responsabile. Nella specie, quest’ultimo deduceva la nullità/inefficacia della notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione ex articolo 15 l. fall. Il reclamo veniva rigettato dalla Corte d’appello adita sull’assunto che la notificazione si era perfezionata nei confronti della società per compiuta giacenza ex articolo 140 c.p.c., nonché nei confronti della persona del socio ex articolo 143 c.p.c., essendo stata eseguita presso il Comune di Chioggia, ritenuto dal creditore quello di ultima residenza. Avverso detta pronuncia viene proposto ricorso per Cassazione dal socio, in proprio e quale liquidatore della società. Notificazione a cura del creditore Il ricorso è incentrato sostanzialmente sulla presunta violazione della normativa in materia di notificazione degli atti. All’uopo, la Suprema Corte dichiara la non applicabilità, nel caso di specie, della nuova disciplina introdotta dall’articolo 17 d.l. 18 ottobre 2012, numero 179, conv. con l. 17 dicembre 2012, numero 221. Detta norma, nel riformulare l’articolo 15, comma 3, l. fall., ha posto in capo al Cancelliere l’onere della notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione delle parti. Posto, quindi, che nella pregressa disciplina – applicabile ratione temporis – era il creditore a dover eseguire la notifica, su quest’ultimo dovranno ricadere le conseguenze dell’inesatto adempimento di siffatto onere. alla società. Ciò posto, i Giudici di legittimità verificano, in primo luogo, la regolarità della notificazione eseguita nei confronti della società, la cui disciplina si ricava dall’articolo 145 c.p.c. Nella specie, detta norma, a seguito della modifica intervenuta con l. numero 263 del 2005, prevede, in alternativa alla notifica presso la sede della persona giuridica, la possibilità di notificare l’atto destinato alla persona che rappresenta l’ente, purché ne siano indicati nell’atto la qualità, la residenza, il domicilio o la dimora abituale, secondo le modalità di notificazione disciplinate, per le persone fisiche, dagli articolo 138, 139, 141 c.p.c. e, ove ciò non sia possibile, ricorrendo alle modalità di cui agli articolo 140 o 143 c.p.c. Ebbene, nel caso di specie, la notificazione era stata eseguita nei confronti della società presso la sede con le modalità previste dall’articolo 140 c.p.c. per il caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia, sicché la stessa doveva ritenersi nulla atteso che l’articolo 145 c.p.c. richiamato non consente la notifica alla società nei modi previsti dagli articolo 140 e 143 c.p.c., essendo questi riservati solo al legale rappresentante. alla persona del socio. Quanto, invece, alla notificazione nei confronti della persona fisica, il ricorrente si duole del fatto che la Corte di merito abbia ritenuto perfezionatasi la notificazione eseguita ex articolo 143 c.p.c. mediante deposito della copia in un Comune diverso da quello dell’ultima residenza. Ed invero, nel caso di specie, vi erano stati diversi spostamenti di residenza da parte del debitore nel giro di pochi mesi. In particolare, a seguito di ricerca anagrafica nel Comune di Chioggia da parte del creditore, era emerso che il debitore era emigrato ad Hannover, sicché quivi era stata effettuata la notifica. Senonché, atteso l’esito negativo della stessa per indirizzo sconosciuto, veniva utilizzato il procedimento previsto dall’articolo 143 c.p.c. per le ipotesi di notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, con il deposito dell’atto presso il Comune di Chioggia, reputato quello di ultima residenza. Ciò nondimeno, in sede di reclamo, il ricorrente aveva prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver provveduto tempestivamente ad aggiornare l’Ufficio Anagrafe di Chioggia sui suoi successivi trasferimenti. In particolare, aveva prodotto un documento da cui risultava che l’Anagrafe di Chioggia aveva certificato il recepimento del suo trasferimento a Bucarest. Pertanto, essendo Hannover l’ultima residenza risultante dai registri anagrafici dei cittadini italiani residenti all’estero AIRE , ivi si sarebbe dovuta eseguire la notifica ex articolo 143 c.p.c. e non, come era avvenuto, presso la casa comunale di Chioggia. Ciò posto, la Suprema Corte, nel dichiarare la nullità della notifica, richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui l’eventuale difetto delle risultanze anagrafiche relative ad un cittadino italiano che trasferisce all’estero la propria residenza, ancorché imputabile ad inerzia del destinatario della notificazione, non legittima il notificante al ricorso alle formalità di cui all’articolo 143 c.p.c., che resta, invece, subordinato all’esito negativo di ulteriori ricerche eseguibili con l’impiego dell’ordinaria diligenza presso l’Ufficio consolare. Nullità della sentenza dichiarativa di fallimento. In definitiva, a giudizio della Cassazione, dall’accertata nullità della notificazione del ricorso e del decreto ex articolo 15 l. fall. alla società ed al socio illimitatamente responsabile consegue la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento, atteso che, diversamente da quanto ritenuto nella vigenza della normativa fallimentare anteriore alla riforma, nel fallimento riformato, la giurisprudenza si è espressa nel senso di ritenere che la procedimentalizzazione dell’attività di trattazione ed istruttoria impone di ritenere che la notificazione del ricorso e decreto ex articolo 15 l. fall. sia la regola, anche qualora il debitore si sia sottratto volontariamente o per colpevole negligenza, rendendosi irreperibile, salvo quanto consentito dal comma 5 della norma citata, che consente al presidente del Tribunale di disporre che sia portato a conoscenza dell’imprenditore il ricorso col pedissequo decreto con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità dello stesso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 19 settembre - 6 novembre 2013, numero 24974 Presidente Vitrone – Relatore Di Virgilio Svolgimento del processo D.M. , in proprio e quale liquidatore della Unilam s.numero comma proponeva reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della società e del D. come socio illimitatamente responsabile, deducendo la nullità/inefficacia della notifica del ricorso del creditore istante e del decreto di convocazione ex articolo 15 l.f La Corte d'appello di Venezia, con sentenza 7/4-6/6/2011, ha respinto il reclamo e condannato il reclamante alle spese del giudizio. La Corte veneta ha ritenuto perfezionatasi nei confronti della società per compiuta giacenza la notificazione ex articolo 140 c.p.c., per essere risultata il 18/6/2010 impossibile l'esecuzione presso la sede di ., per mancanza di persone legittimate alla ricezione. La Corte del merito ha ritenuto valida anche la notificazione al D. , eseguita ex articolo 143 c.p.comma il 5/10/2010 presso il Comune di ultima residenza, Chioggia, avendo il creditore istante Unicredit tentato la notifica a mezzo posta ai sensi dell'articolo 14 Reg.CE numero 1393 del 2007, con spedizione il 19/6/2010 a D.M. e non M. , come erroneamente trascritto solo in calce al ricorso della Banca, presso il domicilio in omissis , ove il destinatario è risultato inconnu , sconosciuto, come si evince dalla busta della raccomandata restituita al mittente e dal relativo avviso di ricevimento, e non risultando dalla documentazione prodotta dal reclamante la prova della data della comunicazione dell'ulteriore trasferimento a Avverso detta pronuncia ricorre il D. , in proprio e quale liquidatore della società, con ricorso affidato ad un unico motivo. Si difende con controricorso Unicredit, e per essa Unicredit Credit Management Bank s.p.a. il Fallimento si è costituito al solo fine di procedere alla discussione. Motivi della decisione 1.1.- Con l'unico articolato motivo, il ricorrente, in proprio e per la società Unilam s.numero comma di Durello Mauro & amp C, denuncia violazione o falsa applicazione degli articolo 140, 143 e 145 c.p.c., dell'articolo 49 disp. att. c.p.c., dell'articolo 14 Reg.CE 1393/2007, degli articolo 2, 3 e 6 della L. 470/1988, ex articolo 360 numero 3 c.p.c Secondo la parte, l'articolo 145 c.p.comma fissa l'ordine dei luoghi ove va eseguita la notificazione alla persona giuridica, per cui la notifica presso la sede sociale non ha raggiunto lo scopo, ed il legale rappresentante della società non ha avuto conoscenza legale dell'atto. Quanto alla notificazione eseguita nei confronti della persona fisica, il D. osserva che il Reg. CE 1393/2007 prevede che l'atto sia accompagnato da una domanda redatta secondo il modulo standard presente nell'all. 1, ma nel caso la Banca si è limitata ad inviare la raccomandata all'estero fa presente di non essersi mai reso irreperibile, di avere regolarmente indicato in prima battuta l'indirizzo di . e poi di avere provveduto ad aggiornare l'Ufficio Anagrafe di Chioggia sui successivi trasferimenti deduce che il certificato prodotto sub docomma 8 prova la continuità della tracciabilità e che il docomma 9 prova che l'Anagrafe di Chioggia ha certificato il recepimento del trasferimento a XXXXXXXX sin dall'11/6/2010, né sulla parte potrebbero ricadere i ritardi nell'aggiornamento da parte di detto Ufficio. In ogni caso, essendo Hannover l'ultima residenza risultante dai registri Aire, ivi si sarebbe dovuta eseguire la notifica ex articolo 143 c.p.comma e non certo presso la casa comunale di Chioggia, che non è né il Comune di nascita né dell'ultima residenza. 2.1.- Il primo profilo del motivo, inteso a far valere la nullità della notificazione eseguita alla società, è fondato. È opportuno premettere che nel caso, ratione temporis, non trova applicazione l'articolo 17 del d.l. 179/2012, che ha sostituito l'articolo 15, 3 comma l.f., applicabile ai procedimenti che saranno introdotti dopo il 31/12/2013. L'articolo 145 c.p.c., notificazione alle persone giuridiche, come riformato dall'articolo 2 della L. 263/2005, applicabile ratione temporis, nella parte che qui interessa, commi 1 e 3, dispone che La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articolo 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale . Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articolo 140 o 143 . Come rilevato dalla dottrina e, tra le ultime, nella pronuncia 6693/2012, la riforma operata dalla L.263/2005, modificando la norma in esame, ha previsto non più in via residuale, ma in via alternativa la possibilità di notificare l'atto destinato alla persona che rappresenta l'ente, purché ne siano indicati nell'atto la qualità, la residenza, il domicilio o la dimora abituale, secondo le modalità di notificazione disciplinate, per le persone fisiche, dagli articolo 138, 139, 141 e, ove non sia possibile eseguire tale notificazione, ricorrendo alle modalità di cui agli articolo 140 o 143 c.p.c Ciò posto, deve ritenersi nulla la notificazione eseguita ex articolo 140 c.p.comma nei confronti della società presso la sede, atteso che l'articolo 145 c.p.comma non consente la notifica alla società con le modalità previste dagli articolo 140 e 143 c.p.comma e, quindi, con gli avvisi di deposito di cui all'articolo 8 della legge 890/82, che costituiscono modalità equivalenti alla notificazione ex articolo 140 c.p.c., essendo questa riservata esclusivamente al legale rappresentante in termini Cass. numero 9237/2012 e 18672/2011 . È fondata altresì la censura del D. , intesa a far valere la nullità della notificazione eseguita allo stesso. La Corte del merito ha concluso per la validità della notificazione eseguita ex articolo 143 c.p.comma il 5/10/2010 al D. presso la casa comunale del comune di Chioggia, quale comune di ultima residenza, ritenendo che erano sconosciuti la residenza, la dimora ed il domicilio, atteso l'esito della notificazione tentata il 19/6/2010 ex Reg. CE 1393/2007 presso la residenza di ., quale risultante dai registri AIRE il creditore istante si era rivolto all'Anagrafe del comune di Chioggia, con lettera inviata via fax il 23/7/2010, chiedendo il certificato di residenza del debitore, ottenendo da detto Ufficio l'attestazione emigrato omissis doc.8 per il cittadino italiano che trasferisca all'estero la residenza o l'abitazione, vi è l'onere di comunicazione della città di destinazione e dell'indirizzo, ex L.470/1988, istitutiva delle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero AIRE , tenute dai comuni e dal Ministero dell'Interno il D. non aveva dato la prova della data della comunicazione dell'ulteriore trasferimento a Ciò posto, si deve rilevare che la giurisprudenza, a partire dalla pronuncia delle sezioni unite 6737/2002, ed in senso conforme, le successive sezioni semplici nelle pronunce 8077/07, 18717/07,8310/011 e 1608/2012, si è espressa nel senso che sebbene la disciplina degli adempimenti anagrafici dovuti dai cittadini italiani che trasferiscano all'estero la propria residenza risulti improntata al principio dell'acquisizione anche del dato costituito dall'indirizzo dell'interessato e della disponibilità del medesimo attraverso i registri dell'AIRE, il difetto di risultanze anagrafiche relative ad esso, ancorché imputabile, in via prioritaria, ad inerzia del destinatario di una notificazione, non legittima, per questo solo fatto il notificante al ricorso alle formalità di notificazione di cui all'articolo 143 cod. procomma civ., che resta, invece, subordinato all’esito negativo di ulteriori ricerche eseguibili con l'impiego dell'ordinaria diligenza presso l'Ufficio consolare di cui alla L. 27 ottobre 1988, numero 470, articolo 6, che costituisce non solo il tramite istituzionale attraverso il quale il contenuto informativo dell'adempimento degli obblighi di dichiarazione del cittadino all'estero perviene alle amministrazioni competenti alla tenuta dei menzionati registri, ma anche l'organo cui competono poteri sussidiari di accertamento e rilevazione, intesi a porre rimedio alle lacune informative derivanti dall'inerzia suddetta . Si deve inoltre rilevare che il ricorrente ha prodotto sub 9, in sede di reclamo alla Corte d'appello, la comunicazione in data 28/6/2010 dell'Ufficio anagrafe del Comune di Chioggia, indirizzata alla stessa parte nonché per conoscenza all'Ambasciata d'Italia, Cancelleria Consolare di Bucarest, relativa all'iscrizione del D. nell'AIRE a far data dall'11/6/2010 da tale documento si evince pertanto che alla data del 28/6/2010, e quindi ben prima della notifica ex articolo 143 c.p.comma del 5/10/2010, il Comune di Chioggia aveva provveduto all'iscrizione nell'AIRE del trasferimento successivo a . né tale certificazione è invero in contrasto con l'annotazione del Comune in calce al fax 23/7/2020, che reca la semplice dicitura Emigrato omissis , e che quindi si limita ad indicare la prima destinazione del D. all'estero . Ne consegue che nella specie, deve ritenersi che era stata resa nota ed eseguita l'iscrizione all'AIRE del trasferimento a . in ogni caso, Unicredit non avrebbe potuto procedere alla notificazione ex articolo 143 c.p.c., se non previa diligente ricerca delle informazioni aggiornate e complete, non limitate alle sole indagini anagrafiche che nella specie, peraltro, avrebbero dato contezza del successivo trasferimento a Bucarest , ricorrendo anche agli uffici consolari compulsabili senza particolari procedure complesse ed eventualmente anche a mezzo dell'amministrazione centrale. Dall'accertata nullità della notificazione del ricorso e del decreto ex articolo 15 l.f. alla società ed al socio illimitatamente responsabile D.M. consegue la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento degli stessi, atteso che, diversamente da quanto ritenuto nella vigenza della normativa fallimentare anteriore alla riforma vedi, tra le tante, e tra le ultime, l'ordinanza 3062/2011 , nel fallimento riformato, la giurisprudenza si è espressa nel senso di ritenere che la procedimentalizzazione dell'attività di trattazione ed istruttoria impone di ritenere che la notificazione del ricorso e decreto ex articolo 15 l.f. sia la regola, anche qualora il debitore si sia sottratto volontariamente o per colpevole negligenza, rendendosi irreperibile, salvo quanto consentito dal quinto comma della norma cit., che consente al presidente del Tribunale, con previsione analoga all'articolo 151 c.p.c., di disporre che sia portato a conoscenza dell'imprenditore il ricorso col pedissequo decreto con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità dello stesso. Va pertanto cassata la sentenza impugnata e, siccome il Giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere la causa in primo grado, ex articolo 354 c.p.comma detto Giudice infatti non avrebbe potuto provvedere alla piena verifica dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento, per la natura non pienamente devolutiva del reclamo, stante il vincolo dei motivi, ex articolo 18, 2 comma numero 3 l.f. in tal senso, da ultimo, la pronuncia 17205/2013 , cassata anche la pronuncia di primo grado, va rimessa la causa al Tribunale in diversa composizione, ex articolo 383, ultimo comma c.p.c., che dovrà provvedere anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.