Se l’apposizione del termine è illegittima il contratto è a tempo indeterminato

Il contratto si trasforma ex lege a tempo indeterminato se non sono indicate le ragioni che giustificano l’apposizione del termine.

L’apposizione del termine al contratto di lavoro è ammessa solo in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto. In assenza di tale esplicitazione il contratto di lavoro va inteso alla stregua di contratto a tempo indeterminato fin dall’atto della sua prima sottoscrizione, a nulla rilevando l’esistenza di eventuali proroghe. E’ questo il principio affermato dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 24479 del 21 novembre. L’antefatto. Una lavoratrice era riuscita ad ottenere dal giudice di merito la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato, previa dichiarazione della nullità del termine apposto al contratto di lavoro. E in più il giudice aveva anche disposto che il datore di lavoro gli versasse le retribuzioni pregresse, a far data dalla lettera con la quale aveva messo a disposizione la prestazione. Le ragioni del datore di lavoro. Il datore di lavoro aveva impugnato la sentenza della Corte d’appello enunciando tre motivi. Prima di tutto l’applicabilità del regime sanzionatorio meno gravoso previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 368/2001 conversione del rapporto a partire dalla scadenza dei termini previsti in riferimento al contratto di proroga . In secondo luogo, eccependo la nullità totale del contratto per effetto della nullità della clausola riguardante il termine. E infine aveva fatto presente che il giudice di merito non gli aveva consentito di produrre in giudizio il documento dal quale risultava la proroga del primo contratto. I giudici di legittimità, però, hanno rigettato il ricorso smontando tutti e tre i motivi. La nullità del termine conserva il contratto e lo trasforma a tempo indeterminato. La sezione ha fatto presente, in primo luogo, che il D.Lgs. 380/2001 ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato. Tale decreto, peraltro, pur prevedendo un’ipotesi derogatoria che legittima l’apposizione del termine al contratto di lavoro, ne vincola l’utilizzo all’esistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Conseguentemente, all'illegittimità del termine ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l'invalidità parziale relativa alla sola clausola e l'instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L’apposizione del termine va collegata alle ragioni che lo giustificano. Quanto al secondo motivo, il Collegio, citando la propria recente giurisprudenza, ha ricordato che l’apposizione del termine può dirsi legittima solo se, a fronte dell’esistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, tali ragioni risultino da atto ascritto. L’onere di specificare tali ragioni ricade in capo al datore di lavoro ed è motivato dalla necessità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto. Il tutto per esplicitare la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore. Pertanto, non avendo il datore di lavoro adempiuto a tale obbligo, la Cassazione ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito. La proroga è irrilevante se il termine è nullo. Infine, per quanto riguarda il terzo motivo, la Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello, facendo presente che l’inesistenza dei presupposti ai fini della legittimità dell’apposizione del termine avevano reso del tutto inutile l’acquisizione del documento dal quale si evinceva l’esistenza della proroga del contratto. Di qui il rigetto del ricorso e la condanna del datore de di lavoro anche al pagamento delle spese.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 29 settembre – 21 novembre 2011, numero 24479 Presidente Canevari - Relatore La Terza Svolgimento del processo Con sentenza del 18 dicembre 2007 la Corte d'appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari confermava la statuizione di primo grado, con cui era stata dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra C.G. e la Meridiana spa, a partire dal 24 gennaio 2003, data di stipulazione del primo contratto a tempo determinato e condannava la società alla erogazione delle retribuzioni maturate dal 10 maggio 2006, data di ricezione della raccomandata con cui la lavoratrice aveva messo a disposizione la prestazione. La Corte territoriale - premesso che la società aveva censurato solo genericamente la illegittimità del termine apposto al primo contratto per difetto di specificità dei motivi che ne consentivano l'apposizione - affermava che la conseguenza era la nullità del termine medesimo, escludendo che il regime sanzionatorio fosse quello di cui all'articolo 5 del d.lgs. 369/2001 che vale solo in ipotesi di prosecuzione del rapporto in presenza di un termine legittimamente apposto. Senza fondamento era poi l'ulteriore doglianza per cui il contratto sarebbe validamente proseguito in forza della proroga legittimamente apposta, perché questa avrebbe potuto valere solo se in origine il rapporto a tempo determinato fosse stato valido, ma così non era. Avverso detta sentenza la società soccombente ricorre con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste la C. con controricorso. Motivi della decisione Con il primo mezzo, denunziando violazione dell'articolo 12 delle preleggi e degli articolo 1 e 5 d.lgs. 368/2001, si chiede alla Corte di decidere se la sanzione della conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato sia prevista solo nei casi di cui all'articolo 5 della predetta legge e non già nei casi di cui all'articolo 1 che si limita a stabilire la nullità del termine che non risulta da atto scritto. Con il secondo, deducendo violazione degli articolo 1 e 5 legge 368/2001 nei testo anteriore alla legge 247/2007 e dell'articolo 1419 primo comma cod. civ., si chiede di conoscere se il d.lgs. 368/2001 abbia abrogato il principio per cui il contratto di lavoro a tempo determinato è l'eccezione e il contratto a tempo indeterminato è la regola, sicché, in caso di nullità del termine per omessa specificazione delle ragioni giustificatrici, si configura una nullità totale del contratto. Si chiede altresì se la nullità del termine per omessa specificazione delle ragioni giustificatrici, comporti l'applicazione dell'articolo 1419 cod. civ Entrambi i motivi sono infondati, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità. Ed infatti il principio - applicato in fattispecie di primo ed unico contratto a termine - è Cass. numero 12985 del 21/05/2008 che L'articolo 1 del d.lgs. numero 368 del 2001, anche anteriormente alla modifica introdotta dall'articolo 39 della legge numero 247 del 2007, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l'apposizione del termine un'ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l'apposizione del termine per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo . Pertanto, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative del termine, e pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, nonché alla stregua dell'interpretazione dello stesso articolo 1 citato nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE recepita con il richiamato decreto , e nel sistema generale dei profili sanzionatoli nel rapporto di lavoro subordinato, tracciato dalla Corte cost. numero 210 del 1992 e numero 283 del 2005, all'illegittimità del termine ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l'invalidità parziale relativa alla sola clausola e l'instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato . Nello stesso senso è stato confermato Cass. numero 10033 dei 27/04/2010 che L'apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dall'articolo 1 del d.lgs. 6 settembre 2001, numero 368 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l'onere di indicare in modo circostanziato e puntuale - al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché rimmodificabilità delle stesse nel corso del rapporto - le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, si da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell'ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa . Parimenti infondato è il terzo mezzo, con cui, lamentando violazione degli articolo 101 e 414 e 420 cod. proc. civ., si censura la sentenza per avere negato la produzione di un documento, reso necessario in considerazione di circostanze allegate da controparte nel corso del giudizio. Si tratterebbe, nella specie, del documento che proverebbe la rituale proroga del contratto. Il motivo è infondato alla luce di quanto già rilevato dalla sentenza impugnata e cioè che la dedotta proroga regolare varrebbe solo se il contratto iniziale fosse stato valido, il che però non era per le argomentazioni già svolte. In definitiva il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 40,00 per esborsi e tremilacinquecento Euro per onorari, oltre spese generali, Iva e CPA.