Procedimento penale concluso con pronuncia di prescrizione dei reati edilizi: l’immobile deve essere restituito?

Pronunciata sentenza di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato edilizio di cui all’articolo 44 lett. b D.P.R. numero 380/2001 lavori edili senza il permesso di costruire , l’immobile abusivo di proprietà dell’ormai ex imputato deve essere dissequestrato e restituito.

È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 44638, depositata il 5 novembre 2013. Il caso. La Corte di Appello, decidendo in sede di esecuzione, aveva rigettato una richiesta di revoca del sequestro preventivo cui risultava sottoposto un immobile, già soggetto all’applicazione di quella misura cautelare reale disposta nel procedimento penale nel quale al prevenuto era stato contestato di aver realizzato lavori edili senza il permesso di costruire. La Corte territoriale aveva rilevato che il sequestro doveva essere mantenuto in quanto il procedimento penale a carico dell’imputato si era concluso con la pronuncia di una sentenza con la quale la Cassazione aveva annullato senza rinvio il provvedimento impugnato con riferimento ai reati edilizi per essersi gli stessi estinti per prescrizione. Contro tale ordinanza, il proprietario dell’immobile ha presentato ricorso. A suo dire, la Corte distrettuale avrebbe ingiustificatamente rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo, nonostante i giudici di merito non avessero disposto alcuna confisca. Inoltre, ha aggiunto che il provvedimento ablatorio in questione non sarebbe stato adottabile in sede esecutiva, essendo stato l’imputato prosciolto dal reato per il quale la misura cautelare era stata disposta. Per la Suprema Corte il ricorso è fondato. Restituzione dell’immobile già in sequestro. Nel caso di specie, secondo gli Ermellini, l’immobile abusivo di proprietà del ricorrente doveva essere dissequestrato e restituito al prevenuto già con la sentenza di proscioglimento per intervenuta estinzione del relativo reato edilizio di cui all’articolo 44 lett. b D.P.R. numero 380/2001 esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione , in quanto tale disposizione stabilisce che il giudice penale possa ordinare solamente la demolizione dell’immobile in caso di emissione di una sentenza di condanna. Inoltre, Piazza Cavour ha aggiunto che la confisca obbligatoria è prevista dalla normativa in esame esclusivamente per gli immobili interessati da lottizzazione abusiva, anche se il relativo illecito si dichiarato prescritto. Alla luce di ciò, il Collegio ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata e ha disposto la restituzione all’avente diritto dell’immobile già in sequestro.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 31 ottobre - 5 novembre 2013, numero 44638 Presidente Di Virginio – Relatore Aprile Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Catania, decidendo in sede di esecuzione, rigettava una richiesta, avanzata da G T. , di revoca del sequestro preventivo cui risultava sottoposto l'immobile sito in omissis , di proprietà del T. , già soggetto all'applicazione di quella misura cautelare reale disposta nel procedimento penale nel quale al prevenuto era stato contestato il reato di cui all'articolo 44 lett. B d.P.R. numero 380 del 2001, per avere realizzato, fino al 02/10/2004, lavori edili senza il permesso di costruire. Rilevava la Corte di appello come il sequestro dovesse essere mantenuto in quanto il procedimento penale a carico del T. si era concluso con la pronuncia della sentenza del 05/05/2011 con la quale la Cassazione aveva annullato senza rinvio il provvedimento impugnato con riferimento ai reati edilizi per essersi gli stessi estinti per prescrizione. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso straordinario il T. , con atto sottoscritto personalmente, il quale, formalmente con due distinti motivi, si è doluto della violazione di legge, in relazione agli articolo 240 cod. penumero e 323 cod. proc. penumero , e del vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte di appello ingiustificatamente rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo, nonostante i giudici di merito non avessero disposto alcuna confisca, né un siffatto provvedimento ablatorio sarebbe stato dottabile in sede esecutiva, essendo stata l'imputato prosciolto dal reato per il quale la misura cautelare era stata disposta. 3. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato. L'articolo 323, comma 1, cod. proc. penumero prevede che con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorché soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sottoposte a sequestro preventivo siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve esserne disposta la confisca obbligatoria. A norma dell'articolo 676, comma 1, cod. proc. penumero , provvede il giudice dell'esecuzione laddove non vi abbia provveduto il giudice della cognizione. Nel caso di specie l'immobile abusivo di proprietà dell'odierno ricorrente doveva essere dissequestrato e restituito al prevenuto già con la sentenza di proscioglimento per intervenuta estinzione del relativo reato edilizio di cui all'articolo 44 lett. b d.P.R. numero 380 del 2001, in quanto tale disposizione stabilisce che il giudice penale possa ordinare solamente la demolizione dell'immobile in caso di emissione di una sentenza di condanna in questo senso v., tra le tante, Sez. 3, numero 756/11 del 02/12/2010, Sicignano, Rv. 249154 ed essendo la confisca obbligatoria prevista dalla normativa in esame esclusivamente per gli immobili interessati da lottizzazione abusiva, anche se il relativo illecito sia dichiarato prescritto così, da ultimo, Sez. 3, numero 17066 del 04/02/2013, Volpe e altri, Rv. 255112 non potendo neppure essere ordinato il provvedimento ablatorio in base all'articolo 240 cod. penumero per mancanza dei relativi presupposti applicativi. 4. L'ordinanza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio con l'adozione, a norma dell'articolo 620, comma 1, lett. l , cod. proc. penumero , di ogni conseguente provvedimento necessario, già adottabile in questa sede. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione dell'immobile già in sequestro all'avente diritto.